La revoca della patente non è penale
Per i supremi giudici la misura sanzionator ia continua ad avere natura amministrativa Non si profila una violazione del divieto di doppia sanzione
on
natura penale
revoca della patente di sollevare questione di legittimità costituzionale.
Richiesta respinta. Per la difesa la natura penale della revoca si fonda sul fatto che è applicata sul presupposto della commissione di un reato a conclusione di un procedimento penale, ed è inflitta contestualmente alla condanna penale. Tesi però che, per la Cassazione, è frutto di un’applicazione acritica del diritto convenzionale europeo. La Corte di Strasburgo infatti ha elaborato un concetto sostanzialistico di materia penale che con l’obiettivo sì di estendere l’applicazione del divieto di bis in idem, ma senza avere come risultato l’attribuzione di un po- tere in grado di annullare le differenze tra le nozioni europea e interna di sanzione penale.
Non è possibile affermare allora che per effetto della sentenza della Corte dei diritti dell’uomo Grande Stevens siamo ormai di fronte a un principio di tendenziale equiparazione della sanzione amministrativa a quella penale, scardinando principi come la riserva di legge in materia penale e la presunzione di non colpevolezza.
Serve invece un’attenta considerazione del caso concreto. E allora «la previsione di una sanzione amministrativa irrogata all’esito di un giudizio penale, ancorché definito ai sensi dell’articolo 444 del Codice di procedura penale, con riguardo alla pena principale, vanifica la stessa preoccupazione, rinvenibile in alcune enunciazioni teoriche della giurisprudenza Cedu, di una configurazione amministrativa dell’illecito al fine precipuo,se non esclusivo, di eludere le garanzie proprie del processo penale».
LE INDICAZIONI Non è stata accolta la richiesta della difesa di porre la questione di legittimità costituzionale Scelta di politica legislativa