Senza Iva le cessioni per coprire debiti d’imposta
pNon costituisce cessione di beni a titolo oneroso, e pertanto non è soggetto a Iva, il trasferimento della proprietà di un bene immobile da parte di un soggetto passivo a beneficio del fisco di uno Stato membro eseguito quale pagamento di un debito erariale, ma il debitore deve comunque liquidare la relativa imposta. Questa è la posizione espressa dalla Corte di giustizia che era stata chiamata a pronunciarsi sull’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), che definisce le operazioni soggette all’imposta sul valore aggiunto. Infatti, secondo la stessa disposizione, perché un’operazione sia soggetta ad Iva, occorre che ricorrano congiunta- mente cinque condizioni: deve sussistere una cessione di beni o una prestazione di servizi (1) effettuata da un soggetto passivo (2) che agisce in quanto tale (3) a titolo oneroso (4) nel territorio di uno Stato membro (5).
Nel caso in specie – l’ipotesi riguarda una società polacca attiva nel settore dell’intermediazione immobiliare che cedeva al Comune un immobile, al fine di compensare un debito d’imposta – il problema che si poneva era appunto di capire se tale operazione presentasse i requisiti per essere ritenuta imponibile ai fini Iva. Sul punto già l’Avvocato generale si era espresso in termini negativi ritenendo che il soggetto passivo Iva, nell’estinguere il suo debito di imposta, non agisce nell’ambito della sua attività economica, ovvero non agisce «in quanto tale» come richiesto dalla direttiva. E ciò vale anche se tale soggetto è un agente immobiliare che trasferisce in pagamento, in luogo del denaro, la proprietà su un terreno.
Con la sentenza di ieri, causa C-36/16, la Corte Ue qualifica l’operazione come fuori campo Iva, piuttosto ritenendo la cessione carente del carattere della corrispettività. Una cessione – afferma la Corte – può dirsi effettuata a titolo oneroso solo quando tra il cedente e l’acquirente intercorre un rapporto giuridico a prestazioni corrispettive, nel quale il prezzo riscosso costituisce il controvalore del bene ceduto. È fuori discussione che nel caso in specie intercorra un rapporto giuridico tra il cedente e il cessionario, ma questo ha una natura diversa, ovvero unilaterale: il pagamento del tributo da parte del contribuente determina unicamente l’estinzione ex lege del debito, anche se nel caso specifico esso è effettuato con la dazione dell’immobile. Mancando l’onerosità, di conseguenza l’operazione non può essere soggetta ad Iva. Tuttavia, la Corte fa una considerazione ulteriore, al fine di preservare il principio della parità di trattamento tra il soggetto passivo che preleva un bene per proprie esigenze private (o comunque a fini estranei alla sua impresa) e il consumatore finale che acquista un bene dello stesso tipo. Il richiamo all’art. 16 della Direttiva permette infatti di assimilare l’operazione descritta ad una cessione di beni a titolo oneroso nel caso in cui il bene ceduto ha dato diritto alla detrazione dell’Iva e di conseguenza la stessa sarebbe soggetta ad Iva. Quindi, pur, se la cessione non è rilevante, l’imposta va liquidata come se fosse una cessione gratuita restando, di fatto, a carico del debitore.
Sebbene nel nostro ordinamento non esista una norma, al pari di quella polacca, che permetta al contribuente di estinguere il debito d’imposta attraverso il trasferimento della proprietà di un bene (se non per i beni culturali, art. 28-bis DPR 602/73), la pronuncia di ieri resta importante quanto ai rapporti debito/credito tra privati, a cui potrebbe estendersi il principio di diritto espresso dalla Corte.