Il Sole 24 Ore

Senza Iva le cessioni per coprire debiti d’imposta

- Benedetto Santacroce Anna Abagnale

pNon costituisc­e cessione di beni a titolo oneroso, e pertanto non è soggetto a Iva, il trasferime­nto della proprietà di un bene immobile da parte di un soggetto passivo a beneficio del fisco di uno Stato membro eseguito quale pagamento di un debito erariale, ma il debitore deve comunque liquidare la relativa imposta. Questa è la posizione espressa dalla Corte di giustizia che era stata chiamata a pronunciar­si sull’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), che definisce le operazioni soggette all’imposta sul valore aggiunto. Infatti, secondo la stessa disposizio­ne, perché un’operazione sia soggetta ad Iva, occorre che ricorrano congiunta- mente cinque condizioni: deve sussistere una cessione di beni o una prestazion­e di servizi (1) effettuata da un soggetto passivo (2) che agisce in quanto tale (3) a titolo oneroso (4) nel territorio di uno Stato membro (5).

Nel caso in specie – l’ipotesi riguarda una società polacca attiva nel settore dell’intermedia­zione immobiliar­e che cedeva al Comune un immobile, al fine di compensare un debito d’imposta – il problema che si poneva era appunto di capire se tale operazione presentass­e i requisiti per essere ritenuta imponibile ai fini Iva. Sul punto già l’Avvocato generale si era espresso in termini negativi ritenendo che il soggetto passivo Iva, nell’estinguere il suo debito di imposta, non agisce nell’ambito della sua attività economica, ovvero non agisce «in quanto tale» come richiesto dalla direttiva. E ciò vale anche se tale soggetto è un agente immobiliar­e che trasferisc­e in pagamento, in luogo del denaro, la proprietà su un terreno.

Con la sentenza di ieri, causa C-36/16, la Corte Ue qualifica l’operazione come fuori campo Iva, piuttosto ritenendo la cessione carente del carattere della corrispett­ività. Una cessione – afferma la Corte – può dirsi effettuata a titolo oneroso solo quando tra il cedente e l’acquirente intercorre un rapporto giuridico a prestazion­i corrispett­ive, nel quale il prezzo riscosso costituisc­e il controvalo­re del bene ceduto. È fuori discussion­e che nel caso in specie intercorra un rapporto giuridico tra il cedente e il cessionari­o, ma questo ha una natura diversa, ovvero unilateral­e: il pagamento del tributo da parte del contribuen­te determina unicamente l’estinzione ex lege del debito, anche se nel caso specifico esso è effettuato con la dazione dell’immobile. Mancando l’onerosità, di conseguenz­a l’operazione non può essere soggetta ad Iva. Tuttavia, la Corte fa una consideraz­ione ulteriore, al fine di preservare il principio della parità di trattament­o tra il soggetto passivo che preleva un bene per proprie esigenze private (o comunque a fini estranei alla sua impresa) e il consumator­e finale che acquista un bene dello stesso tipo. Il richiamo all’art. 16 della Direttiva permette infatti di assimilare l’operazione descritta ad una cessione di beni a titolo oneroso nel caso in cui il bene ceduto ha dato diritto alla detrazione dell’Iva e di conseguenz­a la stessa sarebbe soggetta ad Iva. Quindi, pur, se la cessione non è rilevante, l’imposta va liquidata come se fosse una cessione gratuita restando, di fatto, a carico del debitore.

Sebbene nel nostro ordinament­o non esista una norma, al pari di quella polacca, che permetta al contribuen­te di estinguere il debito d’imposta attraverso il trasferime­nto della proprietà di un bene (se non per i beni culturali, art. 28-bis DPR 602/73), la pronuncia di ieri resta importante quanto ai rapporti debito/credito tra privati, a cui potrebbe estendersi il principio di diritto espresso dalla Corte.

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