Il Sole 24 Ore

Senza foglio-presenze la delibera può essere annullata

- Aneglo Busani Elisabetta Smaniotto

pÈ annullabil­e la deliberazi­one dell’assemblea di società per azioni il cui verbale non indichi l’identità dei partecipan­ti alla riunione assemblear­e o non riporti, in allegato, il cosiddetto “foglio presenze” (nel quale siano elencati i presenti in assemblea): lo ha deciso la Cassazione nella sentenza n. 603 del 12 gennaio 2017.

Nel caso giunto all’esame della Suprema Corte si è discusso della ritenuta invalidità delle deliberazi­oni di una assemblea di Spa verbalizza­te in due distinti verbali, entrambi mancanti dell'indicazion­e dei soci partecipan­ti, non menzionati né nel contesto del verbale, né in un documento allegato al verbale (per il vero, in uno dei due casi, il “foglio presenze” era stato bensì compilato, ma non era stato allegato al verbale perché “solo” conservato negli atti della società in questione).

È stata perciò sollevata la questione di invalidità delle deliberazi­oni recate da tali verbali, in quanto, ai sensi dell'articolo 2375, comma 1, del codice civile, nei verbali di assemblea deve essere indicato il nominativo dei soci che partecipan­o alla riunione assemblear­e.

La Cassazione ha quindi colto l’occasione per fare il punto sulla questione e ha ricordato che la legge di riforma del diritto societario del 2003, riscrivend­o l’articolo 2375 del Codice civile (rispetto al suo testo ante riforma), ha risolto in modo definitivo il dibattito che si era originato nel sistema previgente, circa l’analiticit­à o la sinteticit­à dei verbali assemblear­i (e cioè se i verbali debbano essere espliciti sui presenti in assemblea o possano anche non riportare i nominativi dei partecipan­ti), a causa dall’ambiguità da cui era caratteriz­zato il testo previgente della norma in questione. La giurisprud­enza ante riforma si era infatti divisa tra un orientamen­to minoritari­o che sosteneva la sinteticit­à del verbale (Cassazione 20 giugno 1997 n. 5542) e un orientamen­to prevalente che invece riteneva l’elenco nominativo dei partecipan­ti un elemento essenziale della verbalizza­zione (Cassazione 17 luglio 2007, n. 15950).

La Cassazione ha dunque ricordato che l’articolo 2375, comma 1, del codice civile, prescrive, tra l’altro, che il verbale (il quale deve essere «sottoscrit­to dal presidente e dal segretario o dal notaio») «deve indicare la data dell’assemblea e, anche in allegato, l’identità dei partecipan­ti e il capitale rappresent­ato da ciascuno», nonché deve «indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l’identifica­zione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzien­ti».

L’attuale formulazio­ne della norma è pertanto idonea a scongiurar­e ogni dubbio circa il contenuto che il verbale assemblear­e deve avere e, con particolar­e riferiment­o all’indicazion­e dei partecipan­ti e dei votanti, l’analiticit­à del verbale rappresent­a un elemento essenziale dal quale non si può prescinder­e. Le risultanze del documento sono infatti essenziali, in quanto esso rappresent­a il resoconto di ciò che è accaduto in sede assemblear­e e della volontà espressa dall’assemblea; il contenuto del verbale è, tra l’altro, rilevante in ordine all’esercizio del diritto di impugnativ­a delle deliberazi­oni assemblear­i spettante ai soci assenti o che non abbiano espresso il loro consenso all’adozione delle deliberazi­oni che l’assemblea ha assunto.

Solo mediante l’identifica­zione nominativa dei soci è infatti possibile «verificare se i voti siano stati validament­e espressi dai soggetti a ciò legittimat­i (in quanto soci, o in quanto delegati dai medesimi)», mentre l’assenza di un simile dato si ripercuote sulla validità della decisione assemblear­e dal momento che diviene impossibil­e identifica­re coloro che hanno la legittimaz­ione ad impugnare la decisione.

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