Senza foglio-presenze la delibera può essere annullata
pÈ annullabile la deliberazione dell’assemblea di società per azioni il cui verbale non indichi l’identità dei partecipanti alla riunione assembleare o non riporti, in allegato, il cosiddetto “foglio presenze” (nel quale siano elencati i presenti in assemblea): lo ha deciso la Cassazione nella sentenza n. 603 del 12 gennaio 2017.
Nel caso giunto all’esame della Suprema Corte si è discusso della ritenuta invalidità delle deliberazioni di una assemblea di Spa verbalizzate in due distinti verbali, entrambi mancanti dell'indicazione dei soci partecipanti, non menzionati né nel contesto del verbale, né in un documento allegato al verbale (per il vero, in uno dei due casi, il “foglio presenze” era stato bensì compilato, ma non era stato allegato al verbale perché “solo” conservato negli atti della società in questione).
È stata perciò sollevata la questione di invalidità delle deliberazioni recate da tali verbali, in quanto, ai sensi dell'articolo 2375, comma 1, del codice civile, nei verbali di assemblea deve essere indicato il nominativo dei soci che partecipano alla riunione assembleare.
La Cassazione ha quindi colto l’occasione per fare il punto sulla questione e ha ricordato che la legge di riforma del diritto societario del 2003, riscrivendo l’articolo 2375 del Codice civile (rispetto al suo testo ante riforma), ha risolto in modo definitivo il dibattito che si era originato nel sistema previgente, circa l’analiticità o la sinteticità dei verbali assembleari (e cioè se i verbali debbano essere espliciti sui presenti in assemblea o possano anche non riportare i nominativi dei partecipanti), a causa dall’ambiguità da cui era caratterizzato il testo previgente della norma in questione. La giurisprudenza ante riforma si era infatti divisa tra un orientamento minoritario che sosteneva la sinteticità del verbale (Cassazione 20 giugno 1997 n. 5542) e un orientamento prevalente che invece riteneva l’elenco nominativo dei partecipanti un elemento essenziale della verbalizzazione (Cassazione 17 luglio 2007, n. 15950).
La Cassazione ha dunque ricordato che l’articolo 2375, comma 1, del codice civile, prescrive, tra l’altro, che il verbale (il quale deve essere «sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio») «deve indicare la data dell’assemblea e, anche in allegato, l’identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno», nonché deve «indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l’identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti».
L’attuale formulazione della norma è pertanto idonea a scongiurare ogni dubbio circa il contenuto che il verbale assembleare deve avere e, con particolare riferimento all’indicazione dei partecipanti e dei votanti, l’analiticità del verbale rappresenta un elemento essenziale dal quale non si può prescindere. Le risultanze del documento sono infatti essenziali, in quanto esso rappresenta il resoconto di ciò che è accaduto in sede assembleare e della volontà espressa dall’assemblea; il contenuto del verbale è, tra l’altro, rilevante in ordine all’esercizio del diritto di impugnativa delle deliberazioni assembleari spettante ai soci assenti o che non abbiano espresso il loro consenso all’adozione delle deliberazioni che l’assemblea ha assunto.
Solo mediante l’identificazione nominativa dei soci è infatti possibile «verificare se i voti siano stati validamente espressi dai soggetti a ciò legittimati (in quanto soci, o in quanto delegati dai medesimi)», mentre l’assenza di un simile dato si ripercuote sulla validità della decisione assembleare dal momento che diviene impossibile identificare coloro che hanno la legittimazione ad impugnare la decisione.