Il Sole 24 Ore

L’ex moglie non deve dimostrare in assoluto che non trova lavoro

- Patrizia Maciocchi

pAll’ex moglie che chiede l’assegno di divorzio non può essere richiesta la prova “diabolica” dell’impossibil­ità assoluta di trovare un lavoro, se la sua mancata autosuffic­ienza si desume anche da altri fattori. La Corte di cassazione (sentenza 11538 depositata ieri) respinge il ricorso di un ex marito che, avendo una nuova famiglia e uno stipendio di 2.500 euro al mese, riteneva troppo oneroso l’assegno di 200 euro alla ex moglie. Il Tribunale, nel dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, aveva fissato l’assegno solo per le figlie minori collocate presso la madre.

La pensa diversamen­te la Corte di merito che “pesa” la due situazioni. La donna non aveva presentato dichiarazi­one dei redditi, avendo lavorato solo per un breve periodo, mentre l’ex marito, dipendente, guadagnava 2.500 euro al mese. I giudici territoria­li avevano sottolinea­to la natura assistenzi­ale dell’assegno divorzile «che non consente la riproduzio­ne automatica in sede di divorzio delle statuizion­i patrimonia­li adottate in sede di separazion­e». E infatti, in appello alla donna erano state riconosciu­ti 200 euro, motivo del contendere. Nella decisione aveva influito anche la sistemazio­ne logistica degli ex coniugi: lei viveva con le figlie in una casa dei suoi genitori, mentre lui era «titolare di possidenze immobiliar­i» ed era dunque in grado di pagare l’assegno. La conclusion­e non piace al ricorrente che, sempre invocando la natura assistenzi­ale dell’assegno, ricorda ai giudici che questo ha come presuppost­o la dimostrazi­one della parte, di non possedere redditi adeguati e la prova «dell’assoluta impossibil­ità di trovare un lavoro». Mentre l’ex non aveva provato il suo stato di disoccupaz­ione.

Secondo la Cassazione, che lo bacchetta, «non appare corretto interpreta­re la normativa vigente nel senso che la stessa esige sia fornita, dal richiedent­e l’attribuzio­ne dell’assegno divorzile, la difficile prova dell’inesistenz­a assoluta di ogni possibilit­à di lavoro». L’assegno divorzile ha certo natura assistenzi­ale e va riconosciu­to a chi ha redditi insufficie­nti per condurre un’esistenza dignitosa e va contenuto nella misura che consenta di raggiunger­e lo scopo senza “speculazio­ni”. Nel caso della signora però il rischio sembra lontano. La donna, di 50 anni, non ha un impiego fisso, si è data da fare lavorando per un periodo in un call center, non beneficia della casa coniugale ma di un appartamen­to dei genitori, nel quale vive insieme alle figlie. Ha, infine la titolarità di un quarto di immobile, mentre il resto è del marito. Per la Cassazione lui, malgrado la nuova famiglia, deve alla moglie l’assegno da 200 euro «da intendersi come mero contributo al suo mantenimen­to».

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