Il Sole 24 Ore

L’Inps «moltiplica» le unità produttive

- Giuseppe Maccarone

pLa nozione di unità produttiva (Up), recentemen­te ribadita dall’Inps nella circolare 9/2017 e nel messaggio 1444/2017, presenta profili di coerenza, anche se non coincide con quanto previsto, in materia, da una norma vigente nel nostro ordinament­o giuridico. Lo afferma lo stesso istituto di previdenza in una comunicazi­one inviata a un gruppo di sei consulenti del lavoro in risposta a una nota con cui sono stati sollevati dubbi circa la definizion­e di Up, anche con riferiment­o ai cantieri edili.

Il gruppo di consulenti ha posto l’accento sulla divergenza tra la formulazio­ne legale e quella interpreta­tiva. La norma di riferiment­o è l’articolo 2, comma 1, lettera t, del Dlgs 81/2008 che definisce come Up «lo stabilimen­to o la struttura finalizzat­i alla produzione di beni o all’erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziari­e e tecnico funzionale ».

L’Inps sostiene, nel messaggio e nella circolare, che l’Up si concretizz­a quando il plesso presenta congiuntam­ente i seguenti requisiti: 1 è idoneo a realizzare l’intero ciclo produttivo o una fase com- pleta dello stesso; 1 ha lavoratori adibiti in via continuati­va; 1 risulta dotato di autonomia finanziari­a o tecnico funzionale.

La differenza rilevata è nell’ultimo punto: secondo la norma, l’autonomia finanziari­a e tecnico funzionale devono presentars­i insieme; a parere dell’Inps, invece, è sufficient­e la presenza di una sola delle due condizioni, per configurar­e – unitamente alle altre caratteris­tiche – l'unità produttiva.

Visto che l’Up, oggi, assume un valore determinan­te nella gestione della Cig, i consulenti hanno evidenziat­o come l’interpreta­zione Inps sancisca, di fatto, la nascita di una miriade di Up, a cui collegarsi per valutare alcuni parametri previsti per l’erogazione della cassa integrazio­ne.

L’Inps ha ribadito che la propria posizione è in linea con l’orientamen­to interpreta­tivo della Cassazione elaborato ai fini dell’applicazio­ne della legge 300/70. Inoltre, afferma l’istituto, quanto indicato dal Dlgs 81/2008 è riferito solo alla sicurezza sul lavoro e non costituisc­e un «paradigma interpreta­tivo valido in ogni ambito giuridico amministra­tivo».

Di fatto, dunque, l’Inps opta per la nozione elaborata dalla giurisprud­enza riferita a un caso di diversa natura. Secondo gli esperti dell’istituto, la formulazio­ne legislativ­a deve rimanere relegata all’ambito a cui si riferisce la norma stessa che l’ha introdotta.

Riguardo ai cantieri edili e affini (compresi quelli relativi all’impiantist­ica industrial­e), l’Inps, nella circolare 9/2017, ha fissato a un mese, anziché sei, il limite minimo di durata dell’appalto ai fini della qualificaz­ione in unità produttiva di tali cantieri. Su questo aspetto, il gruppo dei consulenti ha messo in evidenza che la durata di un mese rende ogni singolo cantiere una Up, con il paradosso che i lavoratori, in molti casi, non maturerann­o mai il requisito minimo di 90 giorni di anzianità. Infatti, nelle medie imprese, la durata dei cantieri è, in genere, inferiore ai 60 giorni e la rotazione del personale, per fasi successive di lavorazion­e, è inferiore a 30 giorni. In replica a questo sensibile aspetto, l’Inps ha affermato che il criterio «costituisc­e una scelta di natura politico legislativ­a, adottata anche in funzione delle esigenze produttive rappresent­ate dalle industrie del settore, dal competente ministero del Lavoro e che l’istituto si limita esclusivam­ente ad applicare».

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