Indeducibili i costi delle commissioni
pÈ indeducibile il costo della commissione sostenuta nel contratto di stock lending: al pari dell’usufrutto di azioni, la deducibilità è legata alla tassabilità dei dividendi ricevuti. A sostenerlo è la sentenza 11872/2017 della Corte di cassazione di ieri.
L’agenzia delle Entrate ha disconosciuto a una società la deduzione delle commissioni sostenute per due contratti di stock lending. Il provvedimento è stato impugnato e, mentre il giudice di primo grado ha ritenuto fondato il ricorso, il collegio di appello ha riformato la sentenza confermando la legittimità della pretesa. La società ha presentato così ricorso in Cassazione.
I giudici di legittimità hanno innanzitutto spiegato che il contratto di stock lending consiste in un prestito di titoli contro pagamento di una commissione ( fee) e contestuale costituzione da parte del mutuatario ( borrower) di una garanzia, rappresentata da denaro o da altri titoli di valore complessivamente superiore ai titoli ricevuti in prestito a favore del mutuante. In tale contratto il prestito dei titoli si associa al diritto di percepire i relativi dividendi da parte del mutuatario, mentre il mutuante ha diritto al pagamento di una commissione in relazione al dividendo incassato.
Lo stock lending, infatti, tra- sferisce (temporaneamente) la titolarità del diritto al dividendo e per ottenere la relativa riscossione è previsto un costo. Si tratta di una situazione simile all’usufrutto di azioni, ossia l’operazione con la quale viene concesso il diritto a percepire i dividendi distribuiti da un’altra società a fronte di un corrispettivo comprensivo del valore attuale dei flussi futuri di utili. Il cedente, pertanto, percepisce anticipatamente l’entità del dividendo sotto forma di corrispettivo per la cessione dell’usufrutto e il cessionario iscrive in bilancio, nell’attivo patrimoniale immateriale, il corrispondente onere.
L’articolo 109, comma 8 del Tuir, prevede l’indeducibilità del costo sostenuto quando si tratta di partecipazioni i cui dividendi sono esclusi da tassazione: la norma lega la deducibilità alla tassabilità dei proventi e quindi solo se i dividendi sono tassabili, il relativo costo è deducibile. Secondo la Suprema corte l’operazione di stock lending è paragonabile all’usufrutto di azioni atteso che ai fini tributari è del tutto irrilevante che si tratti di un diritto di credito e non di un diritto reale. Pertanto, realizzandosi lo stesso «fenomeno economico dell’usufrutto», il costo della commissione è indeducibile.