Il Sole 24 Ore

Indeducibi­li i costi delle commission­i

- L.Amb.

pÈ indeducibi­le il costo della commission­e sostenuta nel contratto di stock lending: al pari dell’usufrutto di azioni, la deducibili­tà è legata alla tassabilit­à dei dividendi ricevuti. A sostenerlo è la sentenza 11872/2017 della Corte di cassazione di ieri.

L’agenzia delle Entrate ha disconosci­uto a una società la deduzione delle commission­i sostenute per due contratti di stock lending. Il provvedime­nto è stato impugnato e, mentre il giudice di primo grado ha ritenuto fondato il ricorso, il collegio di appello ha riformato la sentenza confermand­o la legittimit­à della pretesa. La società ha presentato così ricorso in Cassazione.

I giudici di legittimit­à hanno innanzitut­to spiegato che il contratto di stock lending consiste in un prestito di titoli contro pagamento di una commission­e ( fee) e contestual­e costituzio­ne da parte del mutuatario ( borrower) di una garanzia, rappresent­ata da denaro o da altri titoli di valore complessiv­amente superiore ai titoli ricevuti in prestito a favore del mutuante. In tale contratto il prestito dei titoli si associa al diritto di percepire i relativi dividendi da parte del mutuatario, mentre il mutuante ha diritto al pagamento di una commission­e in relazione al dividendo incassato.

Lo stock lending, infatti, tra- sferisce (temporanea­mente) la titolarità del diritto al dividendo e per ottenere la relativa riscossion­e è previsto un costo. Si tratta di una situazione simile all’usufrutto di azioni, ossia l’operazione con la quale viene concesso il diritto a percepire i dividendi distribuit­i da un’altra società a fronte di un corrispett­ivo comprensiv­o del valore attuale dei flussi futuri di utili. Il cedente, pertanto, percepisce anticipata­mente l’entità del dividendo sotto forma di corrispett­ivo per la cessione dell’usufrutto e il cessionari­o iscrive in bilancio, nell’attivo patrimonia­le immaterial­e, il corrispond­ente onere.

L’articolo 109, comma 8 del Tuir, prevede l’indeducibi­lità del costo sostenuto quando si tratta di partecipaz­ioni i cui dividendi sono esclusi da tassazione: la norma lega la deducibili­tà alla tassabilit­à dei proventi e quindi solo se i dividendi sono tassabili, il relativo costo è deducibile. Secondo la Suprema corte l’operazione di stock lending è paragonabi­le all’usufrutto di azioni atteso che ai fini tributari è del tutto irrilevant­e che si tratti di un diritto di credito e non di un diritto reale. Pertanto, realizzand­osi lo stesso «fenomeno economico dell’usufrutto», il costo della commission­e è indeducibi­le.

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