Il Sole 24 Ore

Interessi di mora per chi paga tardi

Il tasso dell’8% decorre dal giorno dopo la scadenza del termine per il pagamento

- Luca De Stefani

pVia libera all’applicazio­ne del tasso di interesse di mora dell’8% a tutti i lavoratori autonomi e non solo ai profession­isti, alle imprese e alle Pubbliche amministra­zioni. Il disegno di legge sui lavoratori autonomi, definitiva­mente approvato dal Senato, ha chiarito che le disposizio­ni relative agli interessi di mora, contenute nel decreto legislativ­o 9 ottobre 2002 n. 231, si applichera­nno, in quanto compatibil­i, anche alle transazion­i commercial­i tra lavoratori autonomi e imprese, tra lavoratori autonomi e amministra­zioni pubbliche (articolo 1, comma 2, decreto legislativ­o 30 marzo 2001, n. 165) o tra lavoratori autonomi, fatta salva l’applicazio­ne di disposizio­ni più favorevoli.

Il dubbio sull’applicazio­ne delle regole che consentono l’applicazio­ne automatica del tasso di mora dell’8%, derivava dal fatto che l’articolo 2, comma 1, lettera a), del Dlgs 231/2002, prevede che per «transazion­i commercial­i» si intendono i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministra­zioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazion­e di servizi contro il pagamento di un prezzo. Solo nella successiva lettera c) dello stesso articolo, invece, viene detto che per «imprendito­re» si intende «ogni soggetto esercente un’attività economica organizzat­a o una libera profession­e», senza comprender­e tutti i lavoratori autonomo di cui al titolo III del libro V del Codice civile, inclusi quelli disciplina­ti dell’articolo 2222 del Codice civile e non iscritti in albi o collegi.

Quindi, ora non vi sono più dubbi circa l’applicazio­ne delle regole cosiddette “europee” per gli interessi di mora a tutti i lavoratori autonomi (non imprendito­ri).

Non sono interessat­i a questa 7 La definizion­e è contenuta nel decreto legislativ­o 231/2002 (Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazion­i commercial­i). L’articolo 2, comma 1, lettera a), stabilisce che per «transazion­i commercial­i» si intendono i contratti, comunque denominati, tra imprese e tra imprese e Pa, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazion­e di servizi contro il pagamento di un prezzo disciplina i privati e gli enti associativ­i aventi scopo non economico (associazio­ni e fondazioni) nel momento in cui non svolgono attività d’impresa.

In generale, quindi, per tutti i lavoratori autonomi (come creditori o come debitori), gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzio­ne in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, come già accade per le obbligazio­ni pecuniarie, secondo le regole del Codice civile (tasso legale dello 0,1%). A differenza di queste ultime, però, la disciplina europea (tasso dell’8%) individua un termine «legale di pagamento» nei casi in cui gli accordi tra le parti non prevedano un «termine contrattua­le» di scadenza. Infatti, gli interessi moratori decorrono, per legge, dopo 30 giorni dalla data: 1 di riceviment­o della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalent­e; 1 di riceviment­o delle merci o dalla data di prestazion­e dei servizi, quando non è certa la data di riceviment­o della fattura o della richiesta equivalent­e di pagamento ovvero «quando la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalent­e di pagamento è anteriore a quella del riceviment­o delle merci o della prestazion­e dei servizi»; 1 dell’accettazio­ne o della verifica eventualme­nte previste dalla legge o dal contratto ai fini dell’accertamen­to della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattua­li, qualora il debitore riceva la fattura o la richiesta equivalent­e di pagamento in epoca non successiva a tale data.

LE ESCLUSIONI La nuova disciplina non si applica a privati ed enti associativ­i con scopo non economico quando non svolgono attività di impresa

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