Impresa sociale, incentivi all’aumento del capitale
pUn’impresa che può distribuire dividendi ai soci, anche se con un tetto del 50% degli utili e con robusti incentivi fiscali per i privati e per le aziende che investono nel suo capitale. Sono i tratti salienti dell’impresa sociale, come disegnata dallo schema di decreto legislativo varato ieri dal Consiglio dei ministri, in attuazione della legge delega di riforma del terzo settore ( legge 106/ 2016, articolo 1, comma 2, lettera c).
Il testo deve ora passare al vaglio delle commissioni parlamentari competenti per essere poi definitivamente approvato dal Governo.
La riforma dell’impresa sociale è uno dei punti cardine della delega, dopo oltre dieci anni di applicazione della vecchia disciplina, dettata dal decreto legislativo 155/2006, che però non ha riscosso particolare appeal: a oggi sono state costituite poco più di un migliaio di imprese sociali. La vecchia normativa, infatti, vieta la distribuzione di utili e non riserva alcuna agevolazione fiscale ai soggetti che assumono questa veste giuridica.
In base al nuovo testo, potranno acquisire la qualifica di impresa sociale le organizzazioni private e le società che esercitano «in via stabile e principale» un’attività d’impresa di interesse generale, mentre non potranno acquisirla le società costituite da un unico socio persona fisica, né le amministrazioni pubbliche. Si ampliano i settori di attività, tra i quali compare anche la tutela dell’ambiente e l’uso delle risorse naturali (si pensi, ad esempio, alla gestione delle reti idriche).
Le imprese sociali potranno remunerare il capitale: una quota entro il 50% degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, potrà essere destinata ad aumento gratuito del capitale o alla distribuzione di dividendi ai soci.
Un’altra novità rilevante è l’introduzione di incentivi alla capitalizzazione delle imprese sociali, che ricalcano quelli introdotti nel 2012 per le start up innovative. Debutterà una detrazione Irpef del 30% per le somme investite dai contribuenti nel capitale di un’impresa sociale costituita da non più di tre anni. L’investimento massimo detraibile non può superare un milione di euro.
Per le imprese, ci sarà una deduzione dal reddito del 30% della somma investita, fino a 1,8 milioni all’anno. L’investimento deve essere mantenuto per almeno tre anni o si perderà il beneficio, con l’obbligo di restituire l’importo detratto o dedotto.