RISPONDE PLUS24
Il lettore chiede da parte di Plus24 una risposta che entri nello specifico. Premettiamo che il tema è molto spinoso anche perché sul tema bollo il comportamento del sistema bancario è variegato e dipende strettamente dalle politiche commerciali seguite, ma soprattutto dalla stesura dei singoli contratti che non sono certo standardizzati.
«Il quesito posto dal lettore attiene la quantificazione dell’imposta di bollo dovuta sui rapporti di conto corrente ovvero di deposito i ntrattenuti dalla clientela bancaria - spiega Renzo Parisotto, consulente fiscale del gruppo Ubi - ed in particolare se l’imposta proporzionale del 2 x mille (ex articolo 13 c 2 ter della tariffa Dpr 6429 debba essere conteggiata, con riferimento alla “linea vincolata” gestita – come riferito dal lettore - all’«interno» del conto corrente sulla base della durata puntuale (vedi giornaliera) del deposito ovvero come sostiene l’istituto sulla base del dato rilevato al momento della rendicontazione periodica».
Va ricordato che il tema è stato affrontato dall’Agenzia con Circolare 48/E/2012 (par 2.2 e Circolare 15/E/2013 - par 2) laddove viene chiarita la diversa casistica dei commi 2 bis e 2 ter dell’articolo 13 Tariffa in funzione della causa reale del contratto e non del’aspetto nominalistico. Trattandosi di un’imposta cartolare anche sulla base della nota 3 ter dell’articolo 13 citato non può che farsi riferimento al valore rendicontato con la precisazione che se la rendicontazione è periodica per esempio trimestrale l’importo del 2 x mille annuo sarà distribuito proporzionalmente ai giorni che compongono ogni trimestre. «Solo nel caso di apertura o chiusura del rapporto in corso d’anno è consentito parametrare ulteriormente l’imposta alla effettiva durata considerato che l’imposta è annua – spiega Parisotto –. Nel caso in esame saranno quindi le clausole contrattuali e le reali circostanze a stabilire se ai fini della commisurazione dell’imposta il rapporto che genera la rendicontazione sia in essere o meno per l’intero anno. La banca all’evidenza ha considerato, come rapporto che genera la rendicontazione annuale 2016, quello di conto corrente che il lettore rappresenta essere stato aperto già nel 2015 da cui l’intero anno 2016. Da quanto esposto nel reclamo, si presume che la predetta rendicontazione esponga anche il saldo, al 31 dicembre 2016, delle “Linee vincolate”, a nulla rilevando pertanto ai fini in questione la specifica data di origine di tali Linee vincolate».