Divorzi, per 140mila assegni la chance dell’aggiornamento
L’impatto del cambio di orientamento della Cassazione
pGli assegni di mantenimento versati nel 2015 sono stati quasi 137mila, il 22% in più di quelli del 2008, mentre gli importi si sono ridotti del 4,8%. Sono questi gli ex coniugi obbligati al versamento che, all’indomani della sentenza della Cassazione, possono sperare in una revisione. Ma la modifica non è scontata, né automatica.
pDopo la sentenza della Cassazione, quanti sono gli italiani che potrebbero invocare una revisione dell’assegno periodico pagato all’ex coniuge? Una prima indicazione – per quanto non definitiva – arriva dalle statistiche delle Finanze sulle dichiarazioni dei redditi, dove gli importi versati vengono indicati sotto forma di deduzione.
Nei modelli Unico e 730 del 2016, i contribuenti che hanno “scalato” dal reddito l’assegno versato sono stati quasi 137mila, il 22% in più rispetto ai 112mila dell’anno d’imposta 2008. Nello stesso periodo, invece, l’importo medio è sceso del 4,8% a parità di potere d’acquisto, passando da 6.712 euro a 6.390.
Più assegni ma più bassi
Sono dati che suggeriscono una sorta di effetto-crisi. Da un lato, infatti, sono aumentati gli ex coniugi ai quali il giudice ha riconosciuto il diritto di ricevere l’assegno. Dall’altro, gli importi sono stati ridotti, probabilmente per tenere conto delle peggiorate condizioni economiche dei soggetti obbligati al pagamento.
Va detto che gli assegni monitorati dalle statistiche non sono esattamente sovrapponibili a quelli su cui si è pronunciata la Cassazione con la sentenza 11504/2017, depositata mercoledì scorso a chiusura della lite intentata dall’ex ministro del- l’Economia, Vittorio Grilli, contro l’ex moglie. I giudici si sono occupati delle somme periodiche versate in caso di divorzio, il fisco invece considera deducibili anche gli assegni pagati durante la separazione, compresi i contributi per l’affitto e le spese condominiali, purché disposti dal giudice, ma non le somme una tantum.
Sono inoltre esclusi gli importi versati per il mantenimento dei figli, che non sono stati trattati dalla Corte e che, comunque, non sono deducibili per il fisco,
pur rappresentando la maggioranza degli assegni di mantenimento: secondo l’Istat, nel 2015, solo il 10,1% dei contributi economici versati in caso di separazione è andato esclusivamente al coniuge, cui si aggiunge un 31,8% in cui l’importo era a favore sia dei figli che del coniuge.
La diffusione al Sud
Pur con queste asimmetrie, le statistiche fiscali permettono di gettare uno sguardo su un fenomeno ancora poco conosciuto. Si scopre così che l’importo me- dio annuo pagato nel 2015 in Lombardia (8.241 euro) è quasi il doppio di quello versato in Calabria e Basilicata, le regioni con gli assegni più bassi.
Fa riflettere anche l’incidenza rispetto alla popolazione, che si rivela relativamente omogenea sul territorio. È vero che in Lazio e Liguria la concentrazione è più elevata, ma la Lombardia è quasi allineata alla Campania e alla Sicilia: viene da pensare, quindi, che il minor tasso di occupazione femminile registrato nelle regioni del Sud giustifichi la diffusione degli assegni, pur in presenza di redditi inferiori e di un minor numero di separazioni e divorzi (due fattori assodati a livello statistico).
Veniamo ora agli importi e alle prospettive aperte dalla Cassazione. Nel 2015 l’assegno medio è stato di 533 euro al mese, ma di fatto per chi dichiara un reddito fino a 29mila euro all’anno resta intorno ai 300 euro mensili. Per superare i mille euro bisogna arrivare ai contribuenti che ne dichiarano più di 75mila di reddito annuo.
Gli assegni milionari come quello versato dall’ex premier Silvio Berlusconi, insomma, incidono poco sulla media. Ma anche assegni molto più bassi possono pesare (e molto) su chi li deve firmare. È quindi inevitabile che la sentenza della Cassazione accenda speranze e, visti dalla controparte, timori.
In linea di principio, la modifi- ca delle condizioni di divorzio può essere richiesta solo se si verificano i cosiddetti «fatti sopravvenuti», sui quali potrebbe riaccendersi la discussione in tribunale alla luce del nuovo orientamento giurisprudenziale. In ogni caso, la riduzione o l’eliminazione dell’assegno non possono essere date per scontate (si veda l’altro articolo).
I criteri per la revisione
I giudici dovranno valutare esclusivamente la mancanza di mezzi adeguati e l’impossibilità di procurarseli basandosi su elementi che vanno dalla presenza di altri redditi alla capacità lavorativa. E solo se il diritto all’assegno supererà questo esame si passerà alla quantificazione del versamento, in cui il principo guida è quello della solidarietà economica: sull’importo peserà dunque il contributo di ciascuno alla conduzione familiare e al patrimonio, il reddito di entrambi e la durata del matrimonio.
Di certo, fare dell’autonomia economica l’elemento cardine da cui dipende la concessione dell’assegno, a prescindere dal tenore di vita coniugale, potrebbe incidere fortemente sul numero di contributi.
Per i figli, invece, continuerà a valere il diritto a essere mantenuti secondo le effettive possibilità reddituali e patrimoniali dei genitori fino al raggiungimento dell’indipendenza economica.