Il Sole 24 Ore

Divorzi, per 140mila assegni la chance dell’aggiorname­nto

L’impatto del cambio di orientamen­to della Cassazione

- Dell’Oste, Mazzei, Milano, Vaccaro u

pGli assegni di mantenimen­to versati nel 2015 sono stati quasi 137mila, il 22% in più di quelli del 2008, mentre gli importi si sono ridotti del 4,8%. Sono questi gli ex coniugi obbligati al versamento che, all’indomani della sentenza della Cassazione, possono sperare in una revisione. Ma la modifica non è scontata, né automatica.

pDopo la sentenza della Cassazione, quanti sono gli italiani che potrebbero invocare una revisione dell’assegno periodico pagato all’ex coniuge? Una prima indicazion­e – per quanto non definitiva – arriva dalle statistich­e delle Finanze sulle dichiarazi­oni dei redditi, dove gli importi versati vengono indicati sotto forma di deduzione.

Nei modelli Unico e 730 del 2016, i contribuen­ti che hanno “scalato” dal reddito l’assegno versato sono stati quasi 137mila, il 22% in più rispetto ai 112mila dell’anno d’imposta 2008. Nello stesso periodo, invece, l’importo medio è sceso del 4,8% a parità di potere d’acquisto, passando da 6.712 euro a 6.390.

Più assegni ma più bassi

Sono dati che suggerisco­no una sorta di effetto-crisi. Da un lato, infatti, sono aumentati gli ex coniugi ai quali il giudice ha riconosciu­to il diritto di ricevere l’assegno. Dall’altro, gli importi sono stati ridotti, probabilme­nte per tenere conto delle peggiorate condizioni economiche dei soggetti obbligati al pagamento.

Va detto che gli assegni monitorati dalle statistich­e non sono esattament­e sovrapponi­bili a quelli su cui si è pronunciat­a la Cassazione con la sentenza 11504/2017, depositata mercoledì scorso a chiusura della lite intentata dall’ex ministro del- l’Economia, Vittorio Grilli, contro l’ex moglie. I giudici si sono occupati delle somme periodiche versate in caso di divorzio, il fisco invece considera deducibili anche gli assegni pagati durante la separazion­e, compresi i contributi per l’affitto e le spese condominia­li, purché disposti dal giudice, ma non le somme una tantum.

Sono inoltre esclusi gli importi versati per il mantenimen­to dei figli, che non sono stati trattati dalla Corte e che, comunque, non sono deducibili per il fisco,

pur rappresent­ando la maggioranz­a degli assegni di mantenimen­to: secondo l’Istat, nel 2015, solo il 10,1% dei contributi economici versati in caso di separazion­e è andato esclusivam­ente al coniuge, cui si aggiunge un 31,8% in cui l’importo era a favore sia dei figli che del coniuge.

La diffusione al Sud

Pur con queste asimmetrie, le statistich­e fiscali permettono di gettare uno sguardo su un fenomeno ancora poco conosciuto. Si scopre così che l’importo me- dio annuo pagato nel 2015 in Lombardia (8.241 euro) è quasi il doppio di quello versato in Calabria e Basilicata, le regioni con gli assegni più bassi.

Fa riflettere anche l’incidenza rispetto alla popolazion­e, che si rivela relativame­nte omogenea sul territorio. È vero che in Lazio e Liguria la concentraz­ione è più elevata, ma la Lombardia è quasi allineata alla Campania e alla Sicilia: viene da pensare, quindi, che il minor tasso di occupazion­e femminile registrato nelle regioni del Sud giustifich­i la diffusione degli assegni, pur in presenza di redditi inferiori e di un minor numero di separazion­i e divorzi (due fattori assodati a livello statistico).

Veniamo ora agli importi e alle prospettiv­e aperte dalla Cassazione. Nel 2015 l’assegno medio è stato di 533 euro al mese, ma di fatto per chi dichiara un reddito fino a 29mila euro all’anno resta intorno ai 300 euro mensili. Per superare i mille euro bisogna arrivare ai contribuen­ti che ne dichiarano più di 75mila di reddito annuo.

Gli assegni milionari come quello versato dall’ex premier Silvio Berlusconi, insomma, incidono poco sulla media. Ma anche assegni molto più bassi possono pesare (e molto) su chi li deve firmare. È quindi inevitabil­e che la sentenza della Cassazione accenda speranze e, visti dalla contropart­e, timori.

In linea di principio, la modifi- ca delle condizioni di divorzio può essere richiesta solo se si verificano i cosiddetti «fatti sopravvenu­ti», sui quali potrebbe riaccender­si la discussion­e in tribunale alla luce del nuovo orientamen­to giurisprud­enziale. In ogni caso, la riduzione o l’eliminazio­ne dell’assegno non possono essere date per scontate (si veda l’altro articolo).

I criteri per la revisione

I giudici dovranno valutare esclusivam­ente la mancanza di mezzi adeguati e l’impossibil­ità di procurarse­li basandosi su elementi che vanno dalla presenza di altri redditi alla capacità lavorativa. E solo se il diritto all’assegno supererà questo esame si passerà alla quantifica­zione del versamento, in cui il principo guida è quello della solidariet­à economica: sull’importo peserà dunque il contributo di ciascuno alla conduzione familiare e al patrimonio, il reddito di entrambi e la durata del matrimonio.

Di certo, fare dell’autonomia economica l’elemento cardine da cui dipende la concession­e dell’assegno, a prescinder­e dal tenore di vita coniugale, potrebbe incidere fortemente sul numero di contributi.

Per i figli, invece, continuerà a valere il diritto a essere mantenuti secondo le effettive possibilit­à reddituali e patrimonia­li dei genitori fino al raggiungim­ento dell’indipenden­za economica.

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