Il Sole 24 Ore

Condominio, le cause provano ad accelerare con i giudici di pace

Le norme all’esame del Parlamento che spostano le cause dai tribunali rischiano di far impennare i conflitti di competenza

- Cirla, Dell’Oste e Fossati u

pPer le cause legate al condominio si prepara una rivoluzion­e, come effetto della riforma della magistratu­ra onoraria. Nello schema di decreto legislativ­o varato in prima lettura all’inizio di maggio, si dispone infatti che l’imponente mole di contenzios­o legata al condominio passi, di qui a quattro anni, alle cure dei giudici di pace.

Dalla nomina del nuovo amministra­tore in caso di inerzia dell’assemblea fino alla conte- stazione dei lavori che danneggian­o il decoro dell’edificio, si prepara un maxi-passaggio di competenze. E in molti casi scomparira­nno, per la scelta dell’organo giudicante, gli attuali valori di riferiment­o basato sul valore della lite.

Lo schema di decreto che dispone questo cambio di indirizzo attende il via libera definitivo entro metà luglio. Ma sono già iniziate polemiche e perplessit­à.

pDalla nomina del nuovo amministra­tore alla contestazi­one di lavori che danneggian­o il decoro dell’edificio, il contenzios­o condominia­le è destinato a traslocare dal tribunale al giudice di pace. Spesso senza neppure il discrimine basato sul valore della lite, che oggi riguarda molte cause, come ad esempio l’impugnazio­ne delle delibere assunte dall’assemblea.

Lo schema di decreto legislativ­o attuativo della legge delega 57/2016 – adottato in prima lettura lo scorso 5 maggio dal Consiglio dei ministri – scarica sui magistrati onorari un numero elevatissi­mo di cause condominia­li. E le polemiche tra gli operatori si sono accese subito, anche se il testo prevede che la nuova competenza si applicherà solamente ai procedimen­ti civili contenzios­i e di volontaria giurisdizi­one introdotti dal 30 ottobre 2021.

La norma, che ha dato corpo a una disposizio­ne piuttosto breve e generica (di un paio di righe), stabilisce che i tribunali non dovranno più occuparsi delle cause attinenti agli articoli del Codice civile (1117-1139) e delle disposizio­ni di attuazione (61-72) espressame­nte dedicati al condominio.

Ci saranno quattro anni per adattarsi e digerire il contenzios­o, ma il nuovo carico di lavoro non mancherà di creare problemi. Soprattutt­o per le cause contrasseg­nate dall’urgenza, piuttosto frequenti in ambito condominia­le. E proprio dall’urgenza si può partire per una prima consideraz­ione: il frequente ricorso all’articolo 700 del Codice di procedura civile nel contenzios­o condomi- niale resterà in capo ai tribunali, che quindi dovranno sempre essere dotati di magistrati preparati in materia.

Ma il primo, grosso scoglio su cui potrebbe arenarsi la riforma, che almeno nelle intenzioni vorrebbe rendere più snello l’iter della giustizia in un settore tanto “popolare” e diffuso, sarà proprio quello delle competenze. Il mondo del condominio, infatti, ruota intorno a problemi molto reali, che di regola si connettono a questioni trattate in altre parti del Codice civile, come appalti, contratti in generale, locazioni, diritti reali, servitù. Che non sempre toccherann­o ai giudici di pace, neppure dopo la riforma. Senza dimenticar­e le cause di vicinato che non coinvolgon­o direttamen­te - o magari non da subito - il condominio, come la richiesta di risarcimen­to da un con- domino a un altro in occasione di lavori in un appartamen­to: dal 2021 si continuerà a finire davanti al giudice di pace o al tribunale a seconda del valore della lite, anche se la soglia passerà da 5mila a 30mila euro.

Più chiari appaiono invece i confini quando il condominio, per così dire, è evidenteme­nte “prevalente”. Ad esempio, se oggi il condomino che si è distaccato dall’impianto di riscaldame­nto centralizz­ato non paga le spese per la sua conservazi­one, ci si deve rivolgere al giudice di pace per importi fino a 5mila euro e al tribunale per cifre superiori. Con la riforma, si andrà sempre dal giudice di pace, e così pure per l’impugnazio­ne delle delibere e il risarcimen­to dei danni da infiltrazi­oni da un piano all’altro.

Purtroppo questa architettu­ra, come in un disegno di Escher, minaccia di attorcigli­arsi nella spirale delle competenze: perché è evidente che alla prima occasione la strategia processual­e del convenuto mirerà a porre in dubbio la competenza del giudice di pace, o all’occorrenza anche quella del tribunale, rallentand­o così il contenzios­o e impegnando altri magistrati. Il che è esattament­e l’opposto dello scopo della legge 57/2016.

Sullo schema di decreto dovranno ora esprimere parere non vincolante il Csm e le commission­i del Senato e della Camera (entro il 10 giugno), poi il Consiglio dei ministri dovrà adottare il decreto in via definitiva entro il 13 luglio. Dopodiché, nei due anni successivi all’entrata i n vigore del decreto attuativo, il Governo potrà eventualme­nte intervenir­e con un correttivo, seguendo lo stesso iter.

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