Condominio, le cause provano ad accelerare con i giudici di pace
Le norme all’esame del Parlamento che spostano le cause dai tribunali rischiano di far impennare i conflitti di competenza
pPer le cause legate al condominio si prepara una rivoluzione, come effetto della riforma della magistratura onoraria. Nello schema di decreto legislativo varato in prima lettura all’inizio di maggio, si dispone infatti che l’imponente mole di contenzioso legata al condominio passi, di qui a quattro anni, alle cure dei giudici di pace.
Dalla nomina del nuovo amministratore in caso di inerzia dell’assemblea fino alla conte- stazione dei lavori che danneggiano il decoro dell’edificio, si prepara un maxi-passaggio di competenze. E in molti casi scompariranno, per la scelta dell’organo giudicante, gli attuali valori di riferimento basato sul valore della lite.
Lo schema di decreto che dispone questo cambio di indirizzo attende il via libera definitivo entro metà luglio. Ma sono già iniziate polemiche e perplessità.
pDalla nomina del nuovo amministratore alla contestazione di lavori che danneggiano il decoro dell’edificio, il contenzioso condominiale è destinato a traslocare dal tribunale al giudice di pace. Spesso senza neppure il discrimine basato sul valore della lite, che oggi riguarda molte cause, come ad esempio l’impugnazione delle delibere assunte dall’assemblea.
Lo schema di decreto legislativo attuativo della legge delega 57/2016 – adottato in prima lettura lo scorso 5 maggio dal Consiglio dei ministri – scarica sui magistrati onorari un numero elevatissimo di cause condominiali. E le polemiche tra gli operatori si sono accese subito, anche se il testo prevede che la nuova competenza si applicherà solamente ai procedimenti civili contenziosi e di volontaria giurisdizione introdotti dal 30 ottobre 2021.
La norma, che ha dato corpo a una disposizione piuttosto breve e generica (di un paio di righe), stabilisce che i tribunali non dovranno più occuparsi delle cause attinenti agli articoli del Codice civile (1117-1139) e delle disposizioni di attuazione (61-72) espressamente dedicati al condominio.
Ci saranno quattro anni per adattarsi e digerire il contenzioso, ma il nuovo carico di lavoro non mancherà di creare problemi. Soprattutto per le cause contrassegnate dall’urgenza, piuttosto frequenti in ambito condominiale. E proprio dall’urgenza si può partire per una prima considerazione: il frequente ricorso all’articolo 700 del Codice di procedura civile nel contenzioso condomi- niale resterà in capo ai tribunali, che quindi dovranno sempre essere dotati di magistrati preparati in materia.
Ma il primo, grosso scoglio su cui potrebbe arenarsi la riforma, che almeno nelle intenzioni vorrebbe rendere più snello l’iter della giustizia in un settore tanto “popolare” e diffuso, sarà proprio quello delle competenze. Il mondo del condominio, infatti, ruota intorno a problemi molto reali, che di regola si connettono a questioni trattate in altre parti del Codice civile, come appalti, contratti in generale, locazioni, diritti reali, servitù. Che non sempre toccheranno ai giudici di pace, neppure dopo la riforma. Senza dimenticare le cause di vicinato che non coinvolgono direttamente - o magari non da subito - il condominio, come la richiesta di risarcimento da un con- domino a un altro in occasione di lavori in un appartamento: dal 2021 si continuerà a finire davanti al giudice di pace o al tribunale a seconda del valore della lite, anche se la soglia passerà da 5mila a 30mila euro.
Più chiari appaiono invece i confini quando il condominio, per così dire, è evidentemente “prevalente”. Ad esempio, se oggi il condomino che si è distaccato dall’impianto di riscaldamento centralizzato non paga le spese per la sua conservazione, ci si deve rivolgere al giudice di pace per importi fino a 5mila euro e al tribunale per cifre superiori. Con la riforma, si andrà sempre dal giudice di pace, e così pure per l’impugnazione delle delibere e il risarcimento dei danni da infiltrazioni da un piano all’altro.
Purtroppo questa architettura, come in un disegno di Escher, minaccia di attorcigliarsi nella spirale delle competenze: perché è evidente che alla prima occasione la strategia processuale del convenuto mirerà a porre in dubbio la competenza del giudice di pace, o all’occorrenza anche quella del tribunale, rallentando così il contenzioso e impegnando altri magistrati. Il che è esattamente l’opposto dello scopo della legge 57/2016.
Sullo schema di decreto dovranno ora esprimere parere non vincolante il Csm e le commissioni del Senato e della Camera (entro il 10 giugno), poi il Consiglio dei ministri dovrà adottare il decreto in via definitiva entro il 13 luglio. Dopodiché, nei due anni successivi all’entrata i n vigore del decreto attuativo, il Governo potrà eventualmente intervenire con un correttivo, seguendo lo stesso iter.