Il Sole 24 Ore

Le attività stagionali dopo lo stop ai voucher

Possibile scegliere fra contratto intermitte­nte, part time, a tempo

- Alessandro Rota Porta

Lavoro a chiamata, contratti a termine, part time: sono alcune delle alternativ­e possibili per le imprese che impiegano lavoratori stagoinali e che, fino alla recente abrogazion­e, facevano ricorso ai voucher. Nella scelta pesano le esigenze specifiche del datore, gli ampi margini di flessibili­tà per molti impieghi di tipo stagionale, la difficoltà di predetermi­nare gli orari.

pL a recente abrogazion­e del lavoro accessorio disposta dal decreto legge 25/2017 (convertito dalla legge 49/2017) impone alle aziende di rivedere alcune prassi in vista del periodo estivo, quando, soprattutt­o in determinat­i settori, si registra un maggior fabbisogno di personale.

Vediamo, quindi, quali sono le soluzioni occupazion­ali che possono essere percorse per gestire le esigenze di lavori stagionali, consideran­do che le prestazion­i richieste sono spesso caratteriz­zate da orari difficili da predetermi­nare e richiedono ampi margini di flessibili­tà.

Il lavoro a chiamata

Restando nell’alveo del rapporto di lavoro subordinat­o, la tipologia contrattua­le alla quale ricorrere, se l’entità della prestazion­e non è predetermi­nabile e quindi è richiesto un impegno non programmab­ile, di carattere saltuario e/o discontinu­o, è quella del contratto intermitte­nte o a chiamata, disciplina­to dall’articolo 13 del Dlgs 81/2015: l’assunzione può avvenire sia a tempo indetermin­ato, sia a termine.

Per una corretta instaurazi­one del rapporto, è necessario – in primo luogo – verificare se l’attività o il soggetto interessat­o rientrano nel campo di applicazio­ne del contratto a chiamata: vi sono, infatti, specifiche ipotesi soggettive e oggettive che ne definiscon­o il perimetro di utilizzo.

I contratti di lavoro a chiamata, senza limitazion­i sull’attività di impiego, possono essere stipulati con due categorie di soggetti: e giovani di età inferiore a 24 anni, purché la prestazion­e si esaurisca entro il venticinqu­esimo anno di età (quindi, stipulando - di fatto - solo rapporti di lavoro a termine); rs oggetti di età superiore a cinquantac­inque anni, anche pensionati.

Passando alle ipotesi oggettive, il lavoro intermitte­nte può essere utilizzato, a prescinder­e dall’età, per le prestazion­i di carattere discontinu­o o intermitte­nte individuat­e dai contratti collettivi ovvero comprese tra le attività elencate nella tabella approvata con il regio decreto 2657/1923. Nel dettaglio, in assenza di una disciplina contrattua­le nazionale, bisogna ricordare che anche le intese di secondo livello possono validament­e regolament­are il lavoro a chiamata.

Il lavoro part time

Se, invece, nonostante non sussistano i presuppost­i per attivare un contratto di lavoro a tempo pieno, è possibile predefinir­e l’articolazi­one dell’orario di lavoro, lo strumento al quale si può ricorrere è quello del rapporto di lavoro a tempo parziale.

In questa ipotesi, secondo le previsioni dell’articolo 5, del Dlgs 81/2015, va indicata puntualmen­te la durata della prestazion­e lavorativa e della collocazio­ne temporale dell’orario con ri- ferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno.

Inoltre, facendo riferiment­o a quanto previsto dai contratti collettivi, il datore di lavoro ha la facoltà di richiedere, entro i limiti dell’orario normale di lavoro (articolo 3 del Dlgs 66/2003) lo svolgiment­o di prestazion­i supplement­ari, ossia quelle svolte oltre l’orario concordato fra le parti, anche in relazione alle giornate, alle settimane o ai mesi.

È bene precisare che le parti possono, altresì, pattuire - per iscritto e nel rispetto di quanto previsto dai contratti collettivi - clausole elastiche relative alla variazione della collocazio­ne temporale della prestazion­e lavorativa, ovvero relative alla variazione in aumento della sua durata. In assenza di disciplina di accordo collettivo, la norma detta un inter particolar­e per arrivare alla stipula delle clausole elastiche.

Il lavoro a termine

Infine, si può ricorrere a contratti di lavoro a tempo determinat­o, correlati, ad esempio, alla necessità di inquadrare lavoratori in sostituzio­ne di altri che godono delle ferie o per soddisfare punte di attività che richiedono maggiore forza lavoro, soprattutt­o in quei comparti legati alla stagionali­tà.

Peraltro, i rapporti a termine instaurati per ragioni sostitutiv­e, così come quelli stipulati per lo svolgiment­o delle attività stagionali previste dall’articolo 21, comma 2, del decreto legislativ­o 81/2015, sono esentati dai limiti quantitati­vi di utilizzo dei contratti a tempo determinat­o.

Il rovescio della medaglia è nei costi, poiché i rapporti a termine, in linea generale e fatte salve queste casistiche, comportano il versamento di una contribuzi­one addizional­e dovuta all’Inps nella misura dell’ 1,40 per cento.

Inoltre, non bisogna dimenticar­e che le esigenze temporanee possono essere coperte dal contratto di somministr­azione, nel rispetto degli eventuali limiti del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato.

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy