Effetti anche sulle separazioni
La concessione dell’assegno dipenderà esclusivamente dall’autonomia economica dell’ex coniuge
pL 'aspetto più innovativo della sentenza 11504 del 10 maggio 2017, è quello costituito dal diverso parametro-guida scelto dalla Cassazione, una volta “rottamato” il concetto del tenore di vita. La Corte ha incentrato il punto di riferimento – per riconoscere o meno l'assegno divorzile al richiedente – nel concetto della «indipendenza economica». È il concetto ribadito, da ultimo, con la riforma della filiazione (legge 154/2013) nel suo riferimento ai figli maggiorenni ma non autosufficienti economicamente.
I giudici osservano come tale linea interpretativa debba sostituirsi alla precedente anche per le vertenze divorzili, proprio considerando il fatto che, a favore dei figli, c'è un obbligo di mantenimento per uno «status stabile e permanente» che trova il suo punto di caduta nella raggiunta indipendenza economica. Equiparare a tale realtà l'astratto diritto del coniuge ad avere un sostegno, una volta cessati gli effetti del vincolo matrimoniale con il divorzio, diviene un obbligo interpretativo, non potendosi considerare questo diritto di natura privilegiata, quanto meno rispetto alla corrispondente tutela dei figli.
Il principio sottostante a tale mutato indirizzo è – sia per i figli maggiorenni che per l'ex coniuge – quello della “auto-responsabilità economica”: ciò significa che chi richiedere l'aiuto avrà l'onere di allegare e dimostrare di “non aver mezzi adeguati” o di non poterseli procurare, per “ragioni oggettive” (restando escluso, in caso nega- tivo, il diritto all'assegno).
La sentenza della Cassazione ha anche altre ricadute.
Un primo “effetto collaterale” tecnico si farà sentire anche nelle separazioni, delle quali la pronuncia non si occupa direttamente. Il concetto del “tenore di vita”, infatti, aveva profondamente impregnato ogni astratta valutazione, sui metodi di riconoscimento prima e poi valutazione degli “assegni coniugali” connessi alla crisi della famiglia.
Dato che l'assegno separativo ha una propria natura specifica, un altro effetto sarà connesso alla brevità del termine, trascorso il quale è ora possibile incardinare il giudizio divorzile. È, anzi, prevedibile un sostanziale incremento delle richieste di divorzio quando sia ancora in corso il giudizio di separazione: ciò in quanto l'assegno separativo, fissato all'udienza presidenziale, potrà venir travolto dalla valutazione del medesimo magistrato, nella fase divorzile, che dovrà necessariamente valuta- re il diritto all'assegno secondo i diversi principi affermati dalla sentenza 11504.
Inoltre, è prevedibile immaginare un incremento di domande di “modifica” degli oneri divorzili, sul presupposto del nuovo principio: in merito a tali ipotesi va ricordato che la norma richiede, come condizione, l'avverarsi di un fatto nuovo e questo non può esser considerato il diverso ragionare della Cassazione. Quindi, chi vuole rivedere l'assegno in corso dovrà puntare su elementi di fatto di tipo economico.
Al contrario, nel caso dei giudizi divorzili in corso, per valutare la sussistenza del diritto a godere di un assegno€, il nuovo orientamento della Cassazione potrà essere liberamente valutato dal collegio, all'atto della sentenza, una volta che sia stata richiamata nelle memorie conclusive del processo dal difensore della parte teoricamente tenuta al pagamento.
LE PROVE Chi richiede l’aiuto dovrà dimostrare di non avere mezzi adeguati e di non poterseli procurare per ragioni oggettive