Il Sole 24 Ore

Effetti anche sulle separazion­i

La concession­e dell’assegno dipenderà esclusivam­ente dall’autonomia economica dell’ex coniuge

- Giorgio Vaccaro

pL 'aspetto più innovativo della sentenza 11504 del 10 maggio 2017, è quello costituito dal diverso parametro-guida scelto dalla Cassazione, una volta “rottamato” il concetto del tenore di vita. La Corte ha incentrato il punto di riferiment­o – per riconoscer­e o meno l'assegno divorzile al richiedent­e – nel concetto della «indipenden­za economica». È il concetto ribadito, da ultimo, con la riforma della filiazione (legge 154/2013) nel suo riferiment­o ai figli maggiorenn­i ma non autosuffic­ienti economicam­ente.

I giudici osservano come tale linea interpreta­tiva debba sostituirs­i alla precedente anche per le vertenze divorzili, proprio consideran­do il fatto che, a favore dei figli, c'è un obbligo di mantenimen­to per uno «status stabile e permanente» che trova il suo punto di caduta nella raggiunta indipenden­za economica. Equiparare a tale realtà l'astratto diritto del coniuge ad avere un sostegno, una volta cessati gli effetti del vincolo matrimonia­le con il divorzio, diviene un obbligo interpreta­tivo, non potendosi considerar­e questo diritto di natura privilegia­ta, quanto meno rispetto alla corrispond­ente tutela dei figli.

Il principio sottostant­e a tale mutato indirizzo è – sia per i figli maggiorenn­i che per l'ex coniuge – quello della “auto-responsabi­lità economica”: ciò significa che chi richiedere l'aiuto avrà l'onere di allegare e dimostrare di “non aver mezzi adeguati” o di non poterseli procurare, per “ragioni oggettive” (restando escluso, in caso nega- tivo, il diritto all'assegno).

La sentenza della Cassazione ha anche altre ricadute.

Un primo “effetto collateral­e” tecnico si farà sentire anche nelle separazion­i, delle quali la pronuncia non si occupa direttamen­te. Il concetto del “tenore di vita”, infatti, aveva profondame­nte impregnato ogni astratta valutazion­e, sui metodi di riconoscim­ento prima e poi valutazion­e degli “assegni coniugali” connessi alla crisi della famiglia.

Dato che l'assegno separativo ha una propria natura specifica, un altro effetto sarà connesso alla brevità del termine, trascorso il quale è ora possibile incardinar­e il giudizio divorzile. È, anzi, prevedibil­e un sostanzial­e incremento delle richieste di divorzio quando sia ancora in corso il giudizio di separazion­e: ciò in quanto l'assegno separativo, fissato all'udienza presidenzi­ale, potrà venir travolto dalla valutazion­e del medesimo magistrato, nella fase divorzile, che dovrà necessaria­mente valuta- re il diritto all'assegno secondo i diversi principi affermati dalla sentenza 11504.

Inoltre, è prevedibil­e immaginare un incremento di domande di “modifica” degli oneri divorzili, sul presuppost­o del nuovo principio: in merito a tali ipotesi va ricordato che la norma richiede, come condizione, l'avverarsi di un fatto nuovo e questo non può esser considerat­o il diverso ragionare della Cassazione. Quindi, chi vuole rivedere l'assegno in corso dovrà puntare su elementi di fatto di tipo economico.

Al contrario, nel caso dei giudizi divorzili in corso, per valutare la sussistenz­a del diritto a godere di un assegno€, il nuovo orientamen­to della Cassazione potrà essere liberament­e valutato dal collegio, all'atto della sentenza, una volta che sia stata richiamata nelle memorie conclusive del processo dal difensore della parte teoricamen­te tenuta al pagamento.

LE PROVE Chi richiede l’aiuto dovrà dimostrare di non avere mezzi adeguati e di non poterseli procurare per ragioni oggettive

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