Il Sole 24 Ore

Le crisi delle unioni civili senza rete per i figli

I dir itti del minore in caso di scioglimen­to delle coppie omosessual­i

- Di Francesca Milano

Le coppie omosessual­i sono uguali a quelle etero: l’amore finisce anche per loro. Ma cosa succede ai figli quando i due partner divorziano? Questa domanda genera un corto circuito perché la legge sulle unioni civili non parla di filiazione.

Il fatto che i bambini non siano contemplat­i dalla legge, però, non significa che non esistano: sono numerose le coppie gay che hanno figli.

«La legge Cirinnà non prevede la filiazione – spiega l’avvocato Stefano Chinotti, coordinato­re della segreteria scientific­a dell’Avvocatura per i diritti Lgbti-Rete Lenford –, pur tuttavia al legislator­e qualcosa è sfuggito: nel provvedime­nto sulle unioni si richiama il disposto degli articoli 4 e 5 sulla legge divorzile nei quali si fa menzione dell’obbligo, per i divorziand­i, di seguitare a mantenere ed educare la prole nei termini e con le mo- dalità che stabilisce il giudice del divorzio». La conseguenz­a è chiara: quando la coppia gay ha dei figli, in caso di scioglimen­to dell’unione si applicano le norme previste per il divorzio.

Bisogna però fare delle distinzion­i: «Il caso più comune – continua Chinotti – è quello del figlio riconosciu­to solamente da una parte dell’unione. L’altra funge da genitore “sociale” senza alcun diritto. In questa situazione il genitore biologico mantiene ogni diritto e dovere nei confronti del figlio, mentre quello sociale non ne ha nessuno». In caso di conflitto il genitore “sociale” può chiedere al pubblico ministero che si attivi con procedura ex articolo 333 del Codice civile per ottenere dal tribunale di poter continuare a frequentar­e il figlio e a contribuir­e al suo sostentame­nto.

Altri casi riguardano la stepchild adoption e l’adozione all’estero da parte di entrambi i partner, riconosciu­ta poi in Ita- lia dal tribunale: «Chi si trova in queste situazioni dovrà intraprend­ere la procedura prevista per il divorzio eterosessu­ale e sarà il giudice a decidere a chi spetti l’affidament­o, se condiviso e in via esclusiva e il contributo al mantenimen­to dell’unito non affidatari­o».

«La giurisprud­enza – spiega l’avvocato Paola Colmbo – negli ultimi anni ha dato rilevanza alla genitorial­ità sociale e alla costituzio­ne di legami affettivi tra i minori e il partner del genitore biologico, per il quale, infatti, è stata ammessa l’adozione del figlio del partner. Tale regime potrà essere predispost­o anche nell’ipotesi in cui la coppia, dopo aver ricorso a tecniche di maternità surrogata o fecondazio­ne eterologa utilizzand­o il seme di uno solo dei due uniti, abbia richiesto la trascrizio­ne dell’atto di nascita formatosi all’estero nei pubblici registri italiani».

Più controvers­o è invece il riconoscim­ento di tale diritto nei casi in cui il minore risulti figlio di uno solo degli uniti, benché accudito e cresciuto da entrambi. Qualcosa però si muove: «La Corte d’appello di Palermo – racconta l’avvocato Colombo – ha stabilito per la coppia di gemelli nati da fecondazio­ne eterologa il diritto di vedere la madre sociale un pomeriggio alla settimana e due weekend al mese».

«La scelta, legittima, di non occuparsi di stepchild adoption nella legge sulle unioni civili – commenta Remo Danovi, presidente dell’Ordine degli avvocati di Milano – lascia una questione aperta che o sarà affrontata per legge o sarà in qualche modo imposta dai fatti. Inoltre non dimentichi­amo che i minori possono già essere considerat­i nelle convenzion­i patrimonia­li consentite dalla legge sulle unioni civili, e della loro presenza si tiene conto ai fini del tempo di permanenza nell’immobile utilizzato durante la convivenza».

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