Le crisi delle unioni civili senza rete per i figli
I dir itti del minore in caso di scioglimento delle coppie omosessuali
Le coppie omosessuali sono uguali a quelle etero: l’amore finisce anche per loro. Ma cosa succede ai figli quando i due partner divorziano? Questa domanda genera un corto circuito perché la legge sulle unioni civili non parla di filiazione.
Il fatto che i bambini non siano contemplati dalla legge, però, non significa che non esistano: sono numerose le coppie gay che hanno figli.
«La legge Cirinnà non prevede la filiazione – spiega l’avvocato Stefano Chinotti, coordinatore della segreteria scientifica dell’Avvocatura per i diritti Lgbti-Rete Lenford –, pur tuttavia al legislatore qualcosa è sfuggito: nel provvedimento sulle unioni si richiama il disposto degli articoli 4 e 5 sulla legge divorzile nei quali si fa menzione dell’obbligo, per i divorziandi, di seguitare a mantenere ed educare la prole nei termini e con le mo- dalità che stabilisce il giudice del divorzio». La conseguenza è chiara: quando la coppia gay ha dei figli, in caso di scioglimento dell’unione si applicano le norme previste per il divorzio.
Bisogna però fare delle distinzioni: «Il caso più comune – continua Chinotti – è quello del figlio riconosciuto solamente da una parte dell’unione. L’altra funge da genitore “sociale” senza alcun diritto. In questa situazione il genitore biologico mantiene ogni diritto e dovere nei confronti del figlio, mentre quello sociale non ne ha nessuno». In caso di conflitto il genitore “sociale” può chiedere al pubblico ministero che si attivi con procedura ex articolo 333 del Codice civile per ottenere dal tribunale di poter continuare a frequentare il figlio e a contribuire al suo sostentamento.
Altri casi riguardano la stepchild adoption e l’adozione all’estero da parte di entrambi i partner, riconosciuta poi in Ita- lia dal tribunale: «Chi si trova in queste situazioni dovrà intraprendere la procedura prevista per il divorzio eterosessuale e sarà il giudice a decidere a chi spetti l’affidamento, se condiviso e in via esclusiva e il contributo al mantenimento dell’unito non affidatario».
«La giurisprudenza – spiega l’avvocato Paola Colmbo – negli ultimi anni ha dato rilevanza alla genitorialità sociale e alla costituzione di legami affettivi tra i minori e il partner del genitore biologico, per il quale, infatti, è stata ammessa l’adozione del figlio del partner. Tale regime potrà essere predisposto anche nell’ipotesi in cui la coppia, dopo aver ricorso a tecniche di maternità surrogata o fecondazione eterologa utilizzando il seme di uno solo dei due uniti, abbia richiesto la trascrizione dell’atto di nascita formatosi all’estero nei pubblici registri italiani».
Più controverso è invece il riconoscimento di tale diritto nei casi in cui il minore risulti figlio di uno solo degli uniti, benché accudito e cresciuto da entrambi. Qualcosa però si muove: «La Corte d’appello di Palermo – racconta l’avvocato Colombo – ha stabilito per la coppia di gemelli nati da fecondazione eterologa il diritto di vedere la madre sociale un pomeriggio alla settimana e due weekend al mese».
«La scelta, legittima, di non occuparsi di stepchild adoption nella legge sulle unioni civili – commenta Remo Danovi, presidente dell’Ordine degli avvocati di Milano – lascia una questione aperta che o sarà affrontata per legge o sarà in qualche modo imposta dai fatti. Inoltre non dimentichiamo che i minori possono già essere considerati nelle convenzioni patrimoniali consentite dalla legge sulle unioni civili, e della loro presenza si tiene conto ai fini del tempo di permanenza nell’immobile utilizzato durante la convivenza».