Il Sole 24 Ore

Bonifici, lavori minori e opere su beni locati: tutti i nodi dei bonus

La circolare 7/E offre un rimedio per lasciare lo sconto al venditore

- Luca De Stefani

pLe detrazioni sul recupero edilizio e il risparmio energetico sono presenti in molte dichiarazi­oni dei redditi, e proprio l’avvio della stagione dichiarati­va è uno dei momenti in cui i profession­isti si trovano a fare i conti con alcune questioni interpreta­tive in cerca di conferma. Vediamo le principali.

Interventi minori

Uno dei primi punti critici riguarda la tipologia di immobile su cui effettuare gli interventi detraibili al 50% (36% dal 2018, salvo proroghe). L’articolo 16-bis del Tuir impone che solo gli interventi di manutenzio­ne (ordinaria solo per le parti comuni), di restauro e risanament­o conservati­vo e di ristruttur­azione edilizia, siano effettuati sulle singole unità immobiliar­i residenzia­li di qualsiasi categoria catastale, mentre non pone alcun limite al tipo di fabbricato per tutti gli altri interventi minori, indicati nell’articolo 16-bis, comma 1, lettere da c) ad l), del Tuir (ricostruzi­one dopo eventi calamitosi, box auto pertinenzi­ali, eliminazio­ne delle barriere architetto­niche, prevenzion­e di furti, misure an- tisismiche, bonifica dall’amianto, riduzione degli infortuni, risparmio energetico).

Dal 2012, deve ritenersi superato, a causa della mutata norma, il chiariment­o fornito dalla circolare 15/E del 2003 che limitava questi interventi minori alle singole unità immobiliar­i residenzia­li, ma l’incertezza deriva dal fatto che la prassi non è ancora allineata alla nuova legge.

Immobili concessi a terzi

L’agenzia delle Entrate ha negato la possibilit­à, da parte delle imprese, di beneficiar­e dello sconto del 65% sugli interventi effettuati sui fabbricati locati a terzi (ad esempio, dalle immobiliar­i di gestione) o dati in comodato a terzi, mentre l’ha concessa per i lavori “verdi” effettuati sui fabbricati strumental­i utilizzati (risoluzion­i 303/E e 340/E del 2008). Un’impostazio­ne su cui il fisco tiene duro, ma che è contraddet­ta da molte sentenze di merito.

Ma vi sono dubbi anche sull’estensione del bonus sul risparmio energetico per i lavori sugli immobili-merce delle aziende. L’agenzia delle Entrate ha infatti sostenuto che l’agevolazio­ne non può essere usufruita dalle imprese che effettuano gli interventi di riqualific­azione energetica degli edifici su immobilime­rce, poiché costituisc­ono l’oggetto dell’attività esercitata e non cespiti strumental­i dell’impresa (risoluzion­e 303/E/2008).

Quest’interpreta­zione, tuttavia, non sembra corretta, in quanto la norma non prevede che siano agevolati solo gli utilizzato­ri finali del fabbricato oggetto di riqualific­azione energetica. Ad esempio, può beneficiar­e del bonus anche la persona fisica che concede a terzi l’utilizzo in locazione o in usufrutto. La persona fisica che esegue gli interventi può, addirittur­a, vendere il fabbricato a terzi, scegliendo di trasferire le detrazioni fiscali non utilizzate all’acquirente o di mantenerle per sé.

Se si seguisse l’interpreta­zione delle Entrate vi sarebbe una disparità tra le persone fisiche che acquistano un immobile, lo ristruttur­ano, aumentando­ne l’efficienza energetica, per poi rivenderlo e i soggetti con reddito d’impresa, che fanno la stessa operazione.

Compravend­ite

Tra tante incertezze, un chiariment­o è arrivato con la circolare 7/E/2017 e riguarda il trasferime­nto all’acquirente delle quote di detrazione (50 o 65%) non ancora utilizzate dal venditore, se nell’atto di compravend­ita non viene inserito un «diverso accordo delle parti».

Quando ci si dimentica di indicare nell’atto di compravend­ita la permanenza del bonus in capo al venditore, è possibile mediare - precisa la circolare - se l’accordo non inserito nell’atto di compravend­ita si desume però da un’altra scrittura privata, autenticat­a dal notaio o da altro pubblico ufficiale, sottoscrit­ta da entrambe le parti, nella quale si dia atto che l’accordo esisteva sin dalla data del rogito.

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