Scissione con responsabilità piena
Non vale il limite previsto dal Codice civile e legato all’ammontare del patrimonio trasferito alla scissa Tutte le società partecipanti restano obbligate in solido per i debiti sorti prima dell’operazione
pPer i debiti tributari della società scissa rispondono, solidalmente e illimitatamente, tutte le società partecipanti alla scissione, non applicandosi le limitazioni di responsabilità previste dagli articoli 2506-bis, comma 2, e 2506-quater, comma 3, del Codice civile. Sono questi i principi ribaditi dalla Ctr Campania con la sentenza 2502/34/2017 (presidente Iandolo, relatore Mancuso).
Successivamente al perfezionamento di una scissione parziale, Equitalia notificava alla società beneficiaria una cartella di pagamento per debiti tributari maturati della società scissa in epoca antecedente alla scissione. La beneficiaria impugnava la cartella, proponendo tre motivi di impugnazione. eR esponsabilità sussidiaria. Innanzitutto eccepiva che la responsabilità della beneficiaria è di natura sussidiaria e, quindi, Equitalia avrebbe dovuto escutere il proprio credito in via principale nei confronti della società scissa; solo in caso di mancato pagamento di quest'ultima, Equitalia si sarebbe potuta rivolgere alla beneficiaria. r Il limite. In secondo luogo la ricorrente affermava che, comunque, la responsabilità della beneficiaria era limitata al valo- re del patrimonio netto assegnato in sede di scissione. t Procedimento. Infine la beneficiaria eccepiva che la cartella non era stata preceduta da alcun atto con cui veniva informata della pretesa vantata a carico della società scissa.
Equitalia resisteva affermando la natura solidale e illimitata della responsabilità di tutte le società partecipanti alla scissione.La Ctp di Napoli rigettava il ricorso, ritenendo infondata l’eccezione di sussidiarietà nella solidarietà e che la cartella non dovesse essere preceduta dall’avviso bonario, salvo che per rivelare la presenza di errori. La società beneficiaria appellava la sentenza, riproponendo le stesse motivazioni avanzate in primo grado.
La Ctr afferma che in caso di scissione, ciascuna società par- tecipante alla scissione è obbligata in solido per le somme dovute per le violazioni commesse anteriormente alla scissione, in forza del principio dell’unitarietà dell’imposta e l’articolo 15 del Dlgs 472/97 (che prevede la responsabilità illimitata di tutte le società partecipanti alla scissione).
Pertanto, vista la natura speciale della norma tributaria e, quindi, la sua prevalenza rispetto a quella del Codice civile, non opera la disposizione dell’articolo 2506-quater, comma 3, che limita la responsabilità all’entità del patrimonio netto trasferito in sede di scissione. Il collegio, inoltre, ha ritenuto insussistente l’obbligo di allegazione degli atti richiamati dalla cartella di pagamento.
La decisione è conforme alla giurisprudenza della Cassazio- 7 La responsabilità è solidale tra più debitori quando ciascuno è tenuto all’adempimento per l’intero debito e l’adempimento di uno libera gli altri. Assume una particolarità se è presente la sussidiarietà, cioè un ordine di preferenza per l’adempimento. In tal caso il creditore è onerato, se si tratta di beneficio di escussione, a escutere il patrimonio di un debitore specifico; se si tratta di beneficio d’ordine, di chiedere l’adempimento secondo l’ordine previsto. ne che, anche con la recente sentenza 23343/16, ha ribadito la natura solidale e illimitata della responsabilità per debiti fiscali di tutte le società partecipanti alla scissione. La Corte, inoltre, ha chiarito che l’articolo 173 del Tuir deve ritenersi norma di diritto tributario generale non limitata all’imposizione diretta e, quindi, una volta perfezionata la scissione, nessun ulteriore onere di comunicazione sussiste a carico dell’ufficio o di Equitalia. Secondo la Suprema corte, infatti, gli organi delle società beneficiarie sono ben informati della precedente vita societaria.
LA GIURISPRUDENZA Anche la Cassazione ha ribadito la natura solidale e illimitata degli obblighi, senza oneri di comunicazione per l’ufficio o per Equitalia