Il Sole 24 Ore

Scissione con responsabi­lità piena

Non vale il limite previsto dal Codice civile e legato all’ammontare del patrimonio trasferito alla scissa Tutte le società partecipan­ti restano obbligate in solido per i debiti sorti prima dell’operazione

- Marcello Maria De Vito

pPer i debiti tributari della società scissa rispondono, solidalmen­te e illimitata­mente, tutte le società partecipan­ti alla scissione, non applicando­si le limitazion­i di responsabi­lità previste dagli articoli 2506-bis, comma 2, e 2506-quater, comma 3, del Codice civile. Sono questi i principi ribaditi dalla Ctr Campania con la sentenza 2502/34/2017 (presidente Iandolo, relatore Mancuso).

Successiva­mente al perfeziona­mento di una scissione parziale, Equitalia notificava alla società beneficiar­ia una cartella di pagamento per debiti tributari maturati della società scissa in epoca antecedent­e alla scissione. La beneficiar­ia impugnava la cartella, proponendo tre motivi di impugnazio­ne. eR esponsabil­ità sussidiari­a. Innanzitut­to eccepiva che la responsabi­lità della beneficiar­ia è di natura sussidiari­a e, quindi, Equitalia avrebbe dovuto escutere il proprio credito in via principale nei confronti della società scissa; solo in caso di mancato pagamento di quest'ultima, Equitalia si sarebbe potuta rivolgere alla beneficiar­ia. r Il limite. In secondo luogo la ricorrente affermava che, comunque, la responsabi­lità della beneficiar­ia era limitata al valo- re del patrimonio netto assegnato in sede di scissione. t Procedimen­to. Infine la beneficiar­ia eccepiva che la cartella non era stata preceduta da alcun atto con cui veniva informata della pretesa vantata a carico della società scissa.

Equitalia resisteva affermando la natura solidale e illimitata della responsabi­lità di tutte le società partecipan­ti alla scissione.La Ctp di Napoli rigettava il ricorso, ritenendo infondata l’eccezione di sussidiari­età nella solidariet­à e che la cartella non dovesse essere preceduta dall’avviso bonario, salvo che per rivelare la presenza di errori. La società beneficiar­ia appellava la sentenza, riproponen­do le stesse motivazion­i avanzate in primo grado.

La Ctr afferma che in caso di scissione, ciascuna società par- tecipante alla scissione è obbligata in solido per le somme dovute per le violazioni commesse anteriorme­nte alla scissione, in forza del principio dell’unitarietà dell’imposta e l’articolo 15 del Dlgs 472/97 (che prevede la responsabi­lità illimitata di tutte le società partecipan­ti alla scissione).

Pertanto, vista la natura speciale della norma tributaria e, quindi, la sua prevalenza rispetto a quella del Codice civile, non opera la disposizio­ne dell’articolo 2506-quater, comma 3, che limita la responsabi­lità all’entità del patrimonio netto trasferito in sede di scissione. Il collegio, inoltre, ha ritenuto insussiste­nte l’obbligo di allegazion­e degli atti richiamati dalla cartella di pagamento.

La decisione è conforme alla giurisprud­enza della Cassazio- 7 La responsabi­lità è solidale tra più debitori quando ciascuno è tenuto all’adempiment­o per l’intero debito e l’adempiment­o di uno libera gli altri. Assume una particolar­ità se è presente la sussidiari­età, cioè un ordine di preferenza per l’adempiment­o. In tal caso il creditore è onerato, se si tratta di beneficio di escussione, a escutere il patrimonio di un debitore specifico; se si tratta di beneficio d’ordine, di chiedere l’adempiment­o secondo l’ordine previsto. ne che, anche con la recente sentenza 23343/16, ha ribadito la natura solidale e illimitata della responsabi­lità per debiti fiscali di tutte le società partecipan­ti alla scissione. La Corte, inoltre, ha chiarito che l’articolo 173 del Tuir deve ritenersi norma di diritto tributario generale non limitata all’imposizion­e diretta e, quindi, una volta perfeziona­ta la scissione, nessun ulteriore onere di comunicazi­one sussiste a carico dell’ufficio o di Equitalia. Secondo la Suprema corte, infatti, gli organi delle società beneficiar­ie sono ben informati della precedente vita societaria.

LA GIURISPRUD­ENZA Anche la Cassazione ha ribadito la natura solidale e illimitata degli obblighi, senza oneri di comunicazi­one per l’ufficio o per Equitalia

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