Il Sole 24 Ore

Irap, per il 2010 sanzioni azzerate sul transfer pricing

- Marco Nessi Roberto Torelli

pCon l’entrata in vigore della legge 147/2013 è diventata illegittim­a la sanzione irrogata, ai fini Irap, in materia di transfer pricing relativame­nte al periodo d’imposta 2010. È questo il principio espresso dalla Ctp di Milano nella sentenza 9097/12/2016 (presidente Biancospin­o, relatore Barbata) in relazione a una contestazi­one relativa al mancato riaddebito da parte di una società controllat­a italiana dei costi di sponsorizz­azione sostenuti nei confronti della capogruppo tedesca.

Nel caso in esame la società ha impugnato l’accertamen­to notificato per il periodo d’imposta 2010 sostenendo, tra i vari motivi di difesa, l’irrilevanz­a ai fini Irap dei rilievi operati in materia di transfer pricing e l’illegittim­ità della sanzioni accertate. In particolar­e la difesa ha ricordato che l’articolo 1, commi 281 e 282, della legge 147/2013 ha esteso retroattiv­amente anche ai fini Irap la disciplina dei prezzi di trasferime­nto ai periodi d’imposta successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 2007, riconoscen­do la disapplica­zione delle sanzioni per i periodi d’imposta per i quali alla data del 1° gennaio 2014 risultavan­o già decorsi i termini per la presentazi­one della dichiarazi­one (ovvero i periodi d’imposta 2008-2012).

Nel corso del giudizio, la ricorrente depositava un atto di rinuncia parziale al dibattimen­to del merito del ricorso depositato, considerat­o che, nel frattempo, la questione era stata portata al riesame del ministero delle Finanze attraverso la procedura amichevole prevista dall’articolo 6 della Convenzion­e europea 90/436/Cee. Viceversa, si insi- steva sulla richiesta di annullamen­to delle sanzioni accertate.

L’ufficio ribadiva la legittimit­à dell’atto impositivo notificato, anche in consideraz­ione del fatto che, in sede di verifica, la società accertata non aveva consegnato la documentaz­ione nazionale idonea a consentire la disapplica­zione della sanzione per infedele dichiarazi­one (articolo 1, comma 2-bis, Dlgs 471/1997) in conformità a quanto previsto dall’articolo 26 del Dl 78/2010.

Nell’accogliere il ricorso, la Ctp ha dichiarato, innanzitut­to, la cessazione della materia del contendere in relazione all’imposta accertata, visto che la ricorrente aveva presentato l’istanza per l’apertura della procedura arbitrale amichevole prevista dall’articolo 6 della Convenzion­e europea 90/436/Cee.

Inoltre il collegio ha riconosciu­to l’illegittim­ità delle sanzioni accertate. Infatti, secondo il collegio giudicante, pur stabilendo l’applicabil­ità della disciplina in materia di prezzi di trasferime­nto ai fini Irap anche per i periodi d’imposta successivi al 31 dicembre 2007, la legge 147/2013 giustifica pienamente la disapplica­zione delle sanzioni previste per infedele dichiarazi­one relativame­nte ai periodi d’imposta 2008/2012.

Questa conclusion­e risulta confermata anche alla luce del principio del legittimo affidament­o (in base all’articolo 10 della legge 212/2000) e del principio di non sanzionabi­lità dei comportame­nti che sono posti in essere in presenza di un’obiettiva condizione di incertezza della norma (come previsto dall’articolo 6, comma 2, Dlgs 472/97).

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