Dal 12 maggio attuata la Convenzione di Bruxelles Più collaborazione nella Ue tra giudici e per le indagini
pSi rafforza la collaborazione tra le autorità giudiziarie e le polizie dell’Italia e degli altri Stati Ue. Il decreto legislativo 52/2017, che attua la Convenzione di Bruxelles del 2000 sull’assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati Ue, è infatti entrato in vigore venerdì 12 maggio (ma le nuove norme hanno effetto dalla ratifica della Convenzione, avvenuta con la legge 149/2016). Il nostro Paese si unisce così agli altri Stati dell’Unione (tutti tranne Croazia, Grecia e Irlanda) in un importante sistema di collaborazione giudiziaria e investigativa già attivato in altri settori, come nell’ambito Schengen.
L’assistenza è ora possibile per notificare gli atti di un procedimento penale o amministrativo nei confronti di chi risiede o dimora abitualmente in altro Stato membro. Regola generale, in questo caso, è la notifica a mezzo del servizio postale o, quando possibile, della Pec e solo quando ciò non sia possibile, si procede, previe ricerche, alla notificazione con modalità diverse dell’atto, che deve essere tradotto nella lingua dello Stato richiesto, se il destinatario non conosce la lingua italiana. Da parte italiana, organo dell’assistenza è il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto in cui la notifica deve essere fatta.
Per l’assistenza in materia di attività probatoria, le richieste sono trasmesse - con mezzi idonei a garantire l’autenticità della documentazione e della provenienza - direttamente dall’autorità giudiziaria italiana a quella competente dello Stato estero insieme alle indicazioni relative alle forme e ai modi previsti dalla legge per l’assunzione dell’atto richiesto. Per le richieste provenienti dalle autorità degli Stati membri è competente il procuratore della Re- pubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto nel quale devono essere compiuti gli atti (o il maggior numero o il più rilevante di essi), che formula le richieste al Gip e interloquisce con l’autorità richiedente. È consentito lo scambio diretto e spontaneo di informazioni e atti con l’autorità competente di un altro Stato membro, utilizzabili nei limiti fissati dall’autorità trasmettente.
È possibile inviare una richiesta di assistenza per accertamenti in procedimenti per violazioni per cui è prevista una sanzione amministrativa. La richiesta deve essere fatta tramite il ministero della Giustizia all’autorità competente di un altro Stato Ue.
Forme specifiche di assistenza giudiziaria riguardano: la restituzione di beni all’avente diritto, che il procuratore della Repubblica dispone se non vi sono dubbi sulla titolarità del bene stesso e se questo non deve essere tratte- nuto a fini di prova o di confisca; e il trasferimento temporaneo di un detenuto – previo consenso di quest’ultimo - in Italia (se ristretto all’estero) o in un altro Stato membro ai fini di indagine. Da parte italiana, il trasferimento all’estero è autorizzato, per gli imputati, dal giudice che procede (articolo 279 del Codice di procedura penale) e dal magistrato di sorveglianza per detenuti o internati. È possibile, a certe condizioni, l’audizione di testimoni o periti mediante videoconferenza nel rispetto dei principi fondamentali del diritto nazionale dello Stato richiesto e l’effettuazione di consegne sorvegliate nel proprio territorio, su richiesta di un altro Stato membro, nel quadro di indagini penali relative a reati per i quali è possibile l’estradizione.
Specifiche disposizioni sono infine stabilite in tema di intercettazioni, la cui richiesta, se disposte in Italia, è formulata dal procuratore della Repubblica al giudice competente. Nei casi di urgenza, vengono disposte con decreto motivato, comunicato entro 24 ore al Gip per la convalida entro le successive 48 ore. Se non è necessaria l’assistenza tecnica dello Stato in cui è presente il soggetto intercettato, è comunque obbligatorio informare sull’attività.