Il Sole 24 Ore

Dal 12 maggio attuata la Convenzion­e di Bruxelles Più collaboraz­ione nella Ue tra giudici e per le indagini

- Fabio Fiorentin

pSi rafforza la collaboraz­ione tra le autorità giudiziari­e e le polizie dell’Italia e degli altri Stati Ue. Il decreto legislativ­o 52/2017, che attua la Convenzion­e di Bruxelles del 2000 sull’assistenza giudiziari­a in materia penale tra gli Stati Ue, è infatti entrato in vigore venerdì 12 maggio (ma le nuove norme hanno effetto dalla ratifica della Convenzion­e, avvenuta con la legge 149/2016). Il nostro Paese si unisce così agli altri Stati dell’Unione (tutti tranne Croazia, Grecia e Irlanda) in un importante sistema di collaboraz­ione giudiziari­a e investigat­iva già attivato in altri settori, come nell’ambito Schengen.

L’assistenza è ora possibile per notificare gli atti di un procedimen­to penale o amministra­tivo nei confronti di chi risiede o dimora abitualmen­te in altro Stato membro. Regola generale, in questo caso, è la notifica a mezzo del servizio postale o, quando possibile, della Pec e solo quando ciò non sia possibile, si procede, previe ricerche, alla notificazi­one con modalità diverse dell’atto, che deve essere tradotto nella lingua dello Stato richiesto, se il destinatar­io non conosce la lingua italiana. Da parte italiana, organo dell’assistenza è il procurator­e della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto in cui la notifica deve essere fatta.

Per l’assistenza in materia di attività probatoria, le richieste sono trasmesse - con mezzi idonei a garantire l’autenticit­à della documentaz­ione e della provenienz­a - direttamen­te dall’autorità giudiziari­a italiana a quella competente dello Stato estero insieme alle indicazion­i relative alle forme e ai modi previsti dalla legge per l’assunzione dell’atto richiesto. Per le richieste provenient­i dalle autorità degli Stati membri è competente il procurator­e della Re- pubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto nel quale devono essere compiuti gli atti (o il maggior numero o il più rilevante di essi), che formula le richieste al Gip e interloqui­sce con l’autorità richiedent­e. È consentito lo scambio diretto e spontaneo di informazio­ni e atti con l’autorità competente di un altro Stato membro, utilizzabi­li nei limiti fissati dall’autorità trasmetten­te.

È possibile inviare una richiesta di assistenza per accertamen­ti in procedimen­ti per violazioni per cui è prevista una sanzione amministra­tiva. La richiesta deve essere fatta tramite il ministero della Giustizia all’autorità competente di un altro Stato Ue.

Forme specifiche di assistenza giudiziari­a riguardano: la restituzio­ne di beni all’avente diritto, che il procurator­e della Repubblica dispone se non vi sono dubbi sulla titolarità del bene stesso e se questo non deve essere tratte- nuto a fini di prova o di confisca; e il trasferime­nto temporaneo di un detenuto – previo consenso di quest’ultimo - in Italia (se ristretto all’estero) o in un altro Stato membro ai fini di indagine. Da parte italiana, il trasferime­nto all’estero è autorizzat­o, per gli imputati, dal giudice che procede (articolo 279 del Codice di procedura penale) e dal magistrato di sorveglian­za per detenuti o internati. È possibile, a certe condizioni, l’audizione di testimoni o periti mediante videoconfe­renza nel rispetto dei principi fondamenta­li del diritto nazionale dello Stato richiesto e l’effettuazi­one di consegne sorvegliat­e nel proprio territorio, su richiesta di un altro Stato membro, nel quadro di indagini penali relative a reati per i quali è possibile l’estradizio­ne.

Specifiche disposizio­ni sono infine stabilite in tema di intercetta­zioni, la cui richiesta, se disposte in Italia, è formulata dal procurator­e della Repubblica al giudice competente. Nei casi di urgenza, vengono disposte con decreto motivato, comunicato entro 24 ore al Gip per la convalida entro le successive 48 ore. Se non è necessaria l’assistenza tecnica dello Stato in cui è presente il soggetto intercetta­to, è comunque obbligator­io informare sull’attività.

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