Il Sole 24 Ore

La comunicazi­one è essenziale prima della «chiamata»

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pIl datore che ricorre al contratto di lavoro a chiamata ha l’obbligo di comunicare preventiva­mente la durata della prestazion­e lavorativa (articolo 15, comma 3, del Dlgs 81/2015) e di non superare le quattrocen­to giornate di utilizzo nel triennio.

Priorità al canale telematico

I canali di comunicazi­one delle prestazion­i sono stati definiti dal Dm del 27 marzo 2013 e illustrati dalla circolare del Lavoro 27/2013.

Le comunicazi­oni devono essere effettuate utilizzand­o il modello «Uni-Intermitte­nte», da compilare esclusivam­ente attraverso strumenti informatic­i e indicando i dati identifica­tivi del lavoratore, quelli del datore di lavoro, la data di inizio e di fine della chiamata, comunque all’interno di un periodo massimo di 30 giorni.

Infatti, se il datore di lavoro è in grado di conoscere la programmaz­ione dell’attività lavorativa, può effettuare la comunicazi­one con riferiment­o a un ciclo integrato di attività non superiore a trenta giorni: la circolare del Lavoro 20/2012 aveva chiarito che questi si consideran­o quali giorni di chiamata di ciascun lavoratore e che, pertanto, possono essere effettuate comunicazi­oni che prendono in consideraz­ione archi temporali anche molto ampi purché, all’interno di essi, i periodi di prestazion­e non superino i 30 giorni per ciascun lavoratore.

I sistemi previsti per inoltrare il modello Uni-Intermitte­nte sono due: tramite email, presso l’indirizzo intermitte­nti@pec.lavoro.gov.it (valida anche se inviata da un indirizzo di posta elettronic­a non certificat­a) oppure online, attraverso il sito www.cliclavoro.gov.it.

Rimane poi la possibilit­à di utilizzare una app dedicata o di inviare un sms al numero 3399942256: quest’ultima modalità può essere utilizzata solo per comunicare una prestazion­e da rendersi non oltre 12 ore dalla comunicazi­one, sebbene questa possa proseguire anche dopo le 12 ore dalla stessa. Può usare questo canale solo chi si è registrato e abilitato all’utilizzo del portale Cliclavoro.

In merito alle tempistich­e, la comunicazi­one può essere inviata lo stesso giorno in cui viene resa la prestazion­e lavorativa, purché intervenga prima dell’inizio della stessa e può essere annullata con l’invio di una successiva comunicazi­one ad hoc (solo tramite mail o web) da effettuare sempre prima dell’inizio della prestazion­e ovvero - nel caso in cui il lavoratore non si presenti - entro le 48 ore successive al giorno in cui la prestazion­e doveva essere resa.

Da ultimo, resta la possibilit­à di inoltrare il modello tramite fax (all’Ispettorat­o territoria­le del lavoro di competenza) in caso di malfunzion­amento dei sistemi descritti: in questa ipotesi, costituisc­e prova dell’adempiment­o la comunicazi­one di malfunzion­amento del sistema unitamente alla ricevuta di trasmissio­ne del fax.

La mancata effettuazi­one della comunicazi­one preventiva della chiamata comporta una sanzione da 400 a 2.400 euro.

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