Più flessibilità per il turismo
p C’è un limite massimo di utilizzo del lavoro intermittente: 400 giornate di effettivo lavoro «nell’arco di tre anni solari», per ciascun lavoratore con lo stesso datore di lavoro. Il conteggio delle prestazioni deve essere effettuato dal giorno in cui si chiede la prestazione, a ritroso di tre anni. Il vincolo non trova applicazione nei settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo. In tutti gli altri ambiti, lo sforamento della soglia comporterà la “trasformazione” del rapporto in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato dalla data del superamento.