Il Sole 24 Ore

Più flessibili­tà per il turismo

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p C’è un limite massimo di utilizzo del lavoro intermitte­nte: 400 giornate di effettivo lavoro «nell’arco di tre anni solari», per ciascun lavoratore con lo stesso datore di lavoro. Il conteggio delle prestazion­i deve essere effettuato dal giorno in cui si chiede la prestazion­e, a ritroso di tre anni. Il vincolo non trova applicazio­ne nei settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo. In tutti gli altri ambiti, lo sforamento della soglia comporterà la “trasformaz­ione” del rapporto in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indetermin­ato dalla data del superament­o.

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