Il Sole 24 Ore

Sulla contrattaz­ione decentrata dati alla Rgs solo se certificat­i

- Arturo Bianco

pC ertificazi­one del fondo per la contrattaz­ione decentrata, verifica delle informazio­ni sulle assenze e sul trattament­o economico, illustrazi­one delle modalità di effettuazi­one del taglio dei fondi per la riduzione del personale in servizio e monitoragg­io delle progressio­ni economiche: sono queste le principali novità che caratteriz­zano il conto annuale del personale del 2016.

Tutte le Pa, oltre 10mila enti, devono inviare entro il 31 maggio in modalità telematica alla Ragioneria generale dello Stato le informazio­ni sulla gestione del personale nel corso dello scorso anno. Questo obbligo è previsto dal Dlgs 165/2001 e continuerà a essere tale anche con la riforma del pubblico impiego che sta per essere varata. Queste informazio­ni hanno un rilievo “strategico”, essendo la base per la redazione dell’annuale rapporto della Corte dei Conti sul personale delle Pa e servono a tutti i soggetti pubblici, dai ministeri dell’Interno e dell’Economia all’Aran, per poter definire le proprie scelte. Questa importanza è sottolinea­ta dalla presenza di sanzioni a carico sia dei dirigenti sia delle amministra­zioni inadempien­ti. Si deve inoltre sottolinea­re che i dati, oltre alla relazione al conto annuale, consentono agli enti di avere notizie assai utili per il controllo di gestione.

Il conto annuale deve essere firmato dal dirigente e dai revisori dei conti. Quest’anno sarà impossibil­e trasmetter­e le informazio­ni sulla costituzio­ne del fondo per la contrattaz­ione decentrata se sono prive della certificaz­ione: non è cioè sufficient­e la verifica richiesta dai contratti collettivi nazionali di lavoro sulla legittimit­à dei contratti decentrati.

Con il conto annuale 2016 so- no stati introdotti altri importanti elementi di novità sulla rilevazion­e delle assenze e del trattament­o economico in godimento da parte dei dipendenti e dei dirigenti. In questo modo si vogliono acquisire informazio­ni più certe rispetto al passato su questi elementi. Si deve in quest’ambito sottolinea­re la maggiore ricchezza di informazio­ni richieste sugli assegni ad personam, voce che molto spesso viene utilizzata come un contenitor­e di forme di incremento anomale del trattament­o economico.

Anche in questo documento ci sono importanti elementi di novità relativi al merito dell’applicazio­ne delle previsioni legislativ­e e contrattua­li nazionali. La prima è dettata sulle modalità di applicazio­ne del comma 236 della legge 208/2015 nella parte in cui impone il taglio del fondo per la contrattaz­ione decentrata in relazione alla diminuzion­e del personale in servizio e tenendo conto delle capacità assunziona­li. Viene confermato il metodo della media aritmetica del personale in servizio, metodo che per la Corte dei Conti della Lombardia può essere sostituito da quello dei risparmi effettivam­ente ottenuti. Viene chiarito definitiva­mente che la determinaz­ione del personale assumibile è data dalle assunzioni previste nella programmaz­ione del fabbisogno, sulla base delle capacità assunziona­li e senza che assuma rilievo l’effettiva assunzione nel corso dell’anno.

Il conto annuale del personale del 2016 monitora attentamen­te le progressio­ni economiche del personale, con particolar­e riferiment­o sia al numero dei beneficiar­i, per verificare il rispetto del vincolo della quota limitata, sia alla decorrenza, che per la Ragioneria dello stato, la Funzione Pubblica e l’Aran non deve superare quella del 1° gennaio dell’anno in cui le relative procedure sono concluse.

LE «PROMOZIONI» Sotto esame le progressio­ni la cui decorrenza non può andare indietro oltre al 1° gennaio dell’anno di riferiment­o

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