Cassa integrazione ordinaria: i criteri interpretativi diffusi dall’Inps
Inps Circolare 79 del 2 maggio 2017
Certificazione malattia e rientro anticipato al lavoro. Con la circolare in esame viene ricordato che, con la trasmissione telematica della certificazione di malattia, l’Istituto può disporre di tutte le informazioni riguardanti lo stato di temporanea incapacità al lavoro dei soggetti interessati. Particolare importanza, tra le notizie riportate sul certificato, riveste la data di fine prognosi, che indica il termine ultimo per l’erogazione della prestazione economica di malattia. L’Inps si sofferma sul fatto che, nel caso di un prolungamento dello stato morboso, il lavoratore si fa rilasciare dal medico uno o più certificati di continuazione, solo a fronte dei quali è possibile, sul piano previdenziale, il riconoscimento della tutela per malattia per l’ulteriore periodo di incapacità temporanea al lavoro; nel caso di guarigione anticipata, l’interessato è tenuto a richiedere una rettifica del certificato in corso, per documentare correttamente il periodo di incapacità temporanea al lavoro. Quest’ultima situazione, però, non sempre viene osservata dai lavoratori che procedono al rientro al lavoro, senza alcuna rettifica della prognosi indicata nel certificato. L’Inps fa presente che la rettifica della data di fine prognosi, in seguito a una guarigione anticipata, è un adempimento obbligatorio da parte del lavoratore, sia nei confronti del datore di lavoro, per la ripresa anticipata dell’attività lavorativa, sia nei confronti dell’Inps, dato che con la presentazione del certificato di malattia viene avviata l’istruttoria per il riconoscimento della prestazione previdenziale senza necessità di presentare alcuna specifica domanda, tranne che per gli iscritti alla gestione separata. Per assumere i connotati della tempestività, non è sufficiente che la rettifica venga effettuata prima del termine della prognosi originariamente certificata, ma è necessario che intervenga prima della ripresa anticipata dell’attività lavorativa; andrà richiesta allo stesso medico che ha redatto il certificato contenente una prognosi più lunga.
Circolare 80 del 2 maggio 2017
Durc e rottamazione cartelle. Con la circolare 80/2017, arrivano le istruzioni Inps sul rilascio del Durc (Documento unico di regolarità contributiva) in caso di adesione agevolata alla cosiddetta “rottamazione” delle cartelle esattoriali e degli avvisi di addebito. Infatti, con l’adesione alla rottamazione delle cartelle, il Durc dovrà ora essere rilasciato tenendo conto di quanto previsto dall’articolo 54 della manovra correttiva varata dal Governo con il decreto legge 50/2017, del 24 aprile 2017. Nello specifico, per il rilascio del Durc regolare sarà necessaria la presentazione della domanda per la definizione agevolata delle pendenze contributive giacenti presso l’agente della riscossione, al fine di ottenere il Durc regolare anche senza il pagamento dell’unica o delle rate di dilazione. L’Inps sottolinea che, in questo modo, viene modificato il precedente orientamento degli Istituti previdenziali, che prevedeva il versamento dell’unica rata e della prima rata, in caso di pagamento dilazionato, del debito contenuto nell’adesione agevolata ai fini del rilascio del Durc. Con il Dl 50/2017, viene previsto che il Durc, nel caso di definizione agevolata di debiti contributivi ex articolo 6 del Dl 193/2016, convertito con modificazioni dalla legge 225/2016, è rilasciato a seguito della presentazione, da parte del debitore, della dichiarazione di volersene avvalere, effettuata nei termini di cui al comma 2 del citato articolo 6, e ricorrendo, naturalmente, gli altri requisiti di regolarità di cui all’articolo 3 del decreto interministeriale 30 gennaio 2015. È da sottolineare, però, che la semplice adesione non libera completamente il contribuente dal successivo pagamento, il cui mancato adempimento comporta l’annullamento del Durc. Infatti, il comma 2, dell’articolo 54 della manovra correttiva stabilisce che - nell’ipotesi di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata, ovvero di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute ai fini della definizione agevolata - tutti i documenti rilasciati tenendo conto delle domande di adesione agevolata sono annullati dagli enti preposti alla verifica.
Messaggio 1856 del 3 maggio 017
Criteri per la concessione della
Cassa integrazione ordinaria. Con il messaggio in esame, l’Inps fornisce i criteri interpretativi e applicativi dell’istruttoria e concessione delle Casse integrazioni salariali ordinarie (Cigo). Vengono fornite precisazioni: in caso la domanda presenti carenza di elementi valutativi; in caso di avvenuta ripresa dell’attività lavorativa; in caso in cui l’istanza riporti la causale “mancanza di lavoro o commesse”; in caso in cui l’istanza sia determinata da eventi meteo (gelo, temperature eccessivamente elevate); in caso di lavorazioni particolari (ad esempio, nelle cave) in presenza di neve, ghiaccio, pioggia. Per quanto riguarda i bollettini meteo, sui quali era sorta non poca confusione su chi fosse tenuto ad acquisirli, viene precisato che l’articolo 6, comma 2, del decreto ministeriale n. 95442 ha previsto che, per quanto riguarda le istanze di Cigo determinate da “eventi meteo”, alla relazione tecnica ex articolo 2, comma 1, devono essere allegati i bollettini meteo rilasciati da organi accreditati. Tenuto conto che l’articolo 15, comma 1, della legge 183/2011 fa espresso divieto alle amministrazioni pubbliche di chiedere al cittadino dati ed elementi già in possesso di organi pubblici, e fermo restando l’onere per le imprese di autocertificare nella relazione tecnica l’avversità atmosferica in relazione alla quale è inoltrata l’istanza di concessione della Cigo, l’Inps acquisirà d’ufficio i bollettini meteo.
Circolare 82 del 4 maggio 2017
Istruzioni per invio e consultazione
certificati di gravidanza. L’Inps informa che i certificati di gravidanza e di interruzione della gravidanza possono essere trasmessi telematicamente solo da un medico del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato, collegandosi all’apposito servizio presente sul sito dell’Istituto nella sezione riservata ai “Medici certificatori”. Il medico è tenuto a trasmettere per via telematica sia il certificato di gravidanza che il certificato di interruzione della gravidanza. È previsto un periodo transitorio di tre mesi, dalla data di pubblicazione della presente circolare, durante il quale è riconosciuta la possibilità per il medico di procedere al rilascio cartaceo dei certificati di gravidanza e di interruzione della gravidanza. La trasmissione del certificato telematico comporta che la donna non sia più tenuta a presentare all’Inps il certificato di gravidanza o di interruzione della gravidanza in formato cartaceo. I certificati telematici ricevuti dall’Inps sono messi a disposizione della donna sul sito internet dell’Istituto, previa identificazione con Pin o Carta nazionale dei servizi (Cns). I datori di lavoro, previa autenticazione con Pin o Cns, e previo inserimento del codice fiscale della lavoratrice e del numero di protocollo del certificato fornito dalla stessa, potranno accedere in consultazione agli attestati attraverso un’apposita applicazione esposta sul sito dell’Istituto. I certificati di gravidanza e di interruzione della gravidanza trasmessi telematicamente potranno essere trattati direttamente dall’Inps per l’accertamento del diritto a prestazioni economiche erogate dall’Istituto stesso.
Inail Inail, circolare 18 marzo 2017, n. 17
Retribuzione imponibile giornaliera. L’Inail ha pubblicato la circolare che fornisce i limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi, per l’anno 2017.
Privacy Garante Privacy, Newsletter 21 aprile 2017, n. 427
Geolocalizzazione flotte aziendali. Il Garante della privacy ha chiarito che per i sistemi di geolocalizzazione rimane necessario l’accordo sindacale – come previsto dallo Statuto dei lavoratori – e la garanzia di riservatezza per i dipendenti. Il Garante ha preso in esame la verifica preliminare di una società che offre servizi di assistenza, che aveva intenzione di localizzare geograficamente i veicoli utilizzati negli interventi, per molteplici scopi: come l’ottimizzazione delle richieste di intervento o delle emergenze, l’innalzamento delle condizioni di sicurezza sul lavoro dei dipendenti, la corretta manutenzione dei veicoli, la tutela del patrimonio aziendale, il calcolo del tempo di lavoro effettivo, oppure la gestione di eventuali incidenti stradali o di sanzioni subite per violazioni del Codice della strada. L’Autorità Garante ha riconosciuto il legittimo interesse della società a rilevare la posizione dei propri mezzi per le molteplici finalità indicate, ma solo nel pieno rispetto della privacy dei lavoratori. Visto che tale sistema potrebbe consentire il controllo a distanza dei lavoratori, per poterlo attivare dovrà prima essere raggiunto un accordo con le rappresentanze sindacali o, in sua assenza, si dovrà richiedere l’autorizzazione all’Ispettorato nazionale del lavoro. Dovranno, comunque, essere definite le modalità di raccolta, di elaborazione e di conservazione dei dati di geolocalizzazione e degli altri dati personali, differenziando le tutele in base alla singola finalità perseguita. I dati da utilizzare in caso di contestazione di una violazione amministrativa con modalità non immediata, invece, potranno essere conservati al massimo per 90 giorni: tempo previsto per l’eventuale verbale di contestazione. Deve essere inoltre escluso il monitoraggio dei tracciati percorsi, salvo il possibile trattamento dei relativi dati in forma aggregata o anonima per finalità statistiche e di programmazione del lavoro.
Stranieri Ispettorato Nazionale Lavoro, nota prot. 19 aprile 2017, n. 3464
Lavoro stagionale e per trasferimenti intra-societari. L’Ispettorato nazionale del lavoro ha emanato la nota con la quale fornisce indicazioni di carattere operativo agli uffici dello Sportello unico immigrazione (Sui), per quanto riguarda le condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di Paesi terzi per motivi di impiego, in qualità di lavoratori stagionali (secondo il Dlgs 203/2016), e dei dirigenti, lavoratori specializzati, lavoratori in formazione di Paesi terzi nell’ambito di trasferimenti intra-societari (secondo il Dlgs 253/2016).
Agevolazioni Ministero del Lavoro, circolare 28 aprile 2017, n. 9
Popolazioni colpite dagli eventi sismici. Sono state fornite le indicazioni operative circa la prosecuzione delle misure di sostegno al reddito, per il 2017, in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici dal 24 agosto 2016. La Convenzione, stipulata il 23 gennaio 2017 tra il ministro del Lavoro, il ministro dell’Economia e i presidenti delle Regioni, continuerà a operare nel 2017, fino all’esaurimento delle risorse disponibili. La norma non introduce alcun limite temporale e, quindi, l’indennità può essere concessa nel 2017 anche per un periodo superiore ai quattro mesi, nel rispetto delle disponibilità finanziarie (previste dal Dl 189/2016, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229) e secondo la ripartizione tra le singole Regioni, definita appunto dalla Convenzione del 23 gennaio 2017. Per evitare disparità di trattamento tra i beneficiari dell’indennità collegata agli eventi sismici del 2016, rispetto ai soggetti che abbiano subìto danni a seguito di eventi sismici verificatisi nel 2017, è consentita la concessione del beneficio ai lavoratori colpiti dagli eventi sismici del 2016 anche superando il limite temporale del 31 dicembre 2016, sempre nel rispetto delle disponibilità finanziarie previste.
Fondi Ministeri Lavoro-Economia, Decreto 16 marzo 2017
Allargamento del Sostegno per l’inclusione attiva (Sia). È stato pubblicato il decreto interministeriale 16 marzo 2017, che prevede l’allargamento del Sostegno per l’inclusione attiva (Sia) per il 2017. Una delle novità è l’abbassamento della soglia di accesso relativa alla valutazione multidimensionale del bisogno: un punteggio che viene attribuito sulla base dei carichi familiari, della situazione economica e della situazione lavorativa. Per accedere al Sia basteranno 25 punti. Pertanto, potranno accedere al beneficio le famiglie in cui sia presente almeno un figlio minorenne o disabile o ci sia un figlio in arrivo e che abbiano un Isee fino a 3mila euro. Le famiglie composte esclusivamente da un genitore solo e da figli minorenni avranno diritto a un incremento del beneficio di ulteriori 80 euro, che si applicherà anche agli attuali beneficiari del Sia. Infine, altre modifiche riguardano le famiglie con persone disabili e non autosufficienti. Per queste ultime, in particolare, la soglia di eventuali altri trattamenti economici percepiti, compatibile con il Sia, si innalza da 600 a 900 euro mensili, permettendo quindi l’accesso a un maggior numero di nuclei familiari.
«Gazzetta Ufficiale» 29 APRILE 2017, N. 99