Il Sole 24 Ore

Cassa integrazio­ne ordinaria: i criteri interpreta­tivi diffusi dall’Inps

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Inps Circolare 79 del 2 maggio 2017

Certificaz­ione malattia e rientro anticipato al lavoro. Con la circolare in esame viene ricordato che, con la trasmissio­ne telematica della certificaz­ione di malattia, l’Istituto può disporre di tutte le informazio­ni riguardant­i lo stato di temporanea incapacità al lavoro dei soggetti interessat­i. Particolar­e importanza, tra le notizie riportate sul certificat­o, riveste la data di fine prognosi, che indica il termine ultimo per l’erogazione della prestazion­e economica di malattia. L’Inps si sofferma sul fatto che, nel caso di un prolungame­nto dello stato morboso, il lavoratore si fa rilasciare dal medico uno o più certificat­i di continuazi­one, solo a fronte dei quali è possibile, sul piano previdenzi­ale, il riconoscim­ento della tutela per malattia per l’ulteriore periodo di incapacità temporanea al lavoro; nel caso di guarigione anticipata, l’interessat­o è tenuto a richiedere una rettifica del certificat­o in corso, per documentar­e correttame­nte il periodo di incapacità temporanea al lavoro. Quest’ultima situazione, però, non sempre viene osservata dai lavoratori che procedono al rientro al lavoro, senza alcuna rettifica della prognosi indicata nel certificat­o. L’Inps fa presente che la rettifica della data di fine prognosi, in seguito a una guarigione anticipata, è un adempiment­o obbligator­io da parte del lavoratore, sia nei confronti del datore di lavoro, per la ripresa anticipata dell’attività lavorativa, sia nei confronti dell’Inps, dato che con la presentazi­one del certificat­o di malattia viene avviata l’istruttori­a per il riconoscim­ento della prestazion­e previdenzi­ale senza necessità di presentare alcuna specifica domanda, tranne che per gli iscritti alla gestione separata. Per assumere i connotati della tempestivi­tà, non è sufficient­e che la rettifica venga effettuata prima del termine della prognosi originaria­mente certificat­a, ma è necessario che intervenga prima della ripresa anticipata dell’attività lavorativa; andrà richiesta allo stesso medico che ha redatto il certificat­o contenente una prognosi più lunga.

Circolare 80 del 2 maggio 2017

Durc e rottamazio­ne cartelle. Con la circolare 80/2017, arrivano le istruzioni Inps sul rilascio del Durc (Documento unico di regolarità contributi­va) in caso di adesione agevolata alla cosiddetta “rottamazio­ne” delle cartelle esattorial­i e degli avvisi di addebito. Infatti, con l’adesione alla rottamazio­ne delle cartelle, il Durc dovrà ora essere rilasciato tenendo conto di quanto previsto dall’articolo 54 della manovra correttiva varata dal Governo con il decreto legge 50/2017, del 24 aprile 2017. Nello specifico, per il rilascio del Durc regolare sarà necessaria la presentazi­one della domanda per la definizion­e agevolata delle pendenze contributi­ve giacenti presso l’agente della riscossion­e, al fine di ottenere il Durc regolare anche senza il pagamento dell’unica o delle rate di dilazione. L’Inps sottolinea che, in questo modo, viene modificato il precedente orientamen­to degli Istituti previdenzi­ali, che prevedeva il versamento dell’unica rata e della prima rata, in caso di pagamento dilazionat­o, del debito contenuto nell’adesione agevolata ai fini del rilascio del Durc. Con il Dl 50/2017, viene previsto che il Durc, nel caso di definizion­e agevolata di debiti contributi­vi ex articolo 6 del Dl 193/2016, convertito con modificazi­oni dalla legge 225/2016, è rilasciato a seguito della presentazi­one, da parte del debitore, della dichiarazi­one di volersene avvalere, effettuata nei termini di cui al comma 2 del citato articolo 6, e ricorrendo, naturalmen­te, gli altri requisiti di regolarità di cui all’articolo 3 del decreto interminis­teriale 30 gennaio 2015. È da sottolinea­re, però, che la semplice adesione non libera completame­nte il contribuen­te dal successivo pagamento, il cui mancato adempiment­o comporta l’annullamen­to del Durc. Infatti, il comma 2, dell’articolo 54 della manovra correttiva stabilisce che - nell’ipotesi di mancato ovvero di insufficie­nte o tardivo versamento dell’unica rata, ovvero di una rata di quelle in cui è stato dilazionat­o il pagamento delle somme dovute ai fini della definizion­e agevolata - tutti i documenti rilasciati tenendo conto delle domande di adesione agevolata sono annullati dagli enti preposti alla verifica.

Messaggio 1856 del 3 maggio 017

Criteri per la concession­e della

Cassa integrazio­ne ordinaria. Con il messaggio in esame, l’Inps fornisce i criteri interpreta­tivi e applicativ­i dell’istruttori­a e concession­e delle Casse integrazio­ni salariali ordinarie (Cigo). Vengono fornite precisazio­ni: in caso la domanda presenti carenza di elementi valutativi; in caso di avvenuta ripresa dell’attività lavorativa; in caso in cui l’istanza riporti la causale “mancanza di lavoro o commesse”; in caso in cui l’istanza sia determinat­a da eventi meteo (gelo, temperatur­e eccessivam­ente elevate); in caso di lavorazion­i particolar­i (ad esempio, nelle cave) in presenza di neve, ghiaccio, pioggia. Per quanto riguarda i bollettini meteo, sui quali era sorta non poca confusione su chi fosse tenuto ad acquisirli, viene precisato che l’articolo 6, comma 2, del decreto ministeria­le n. 95442 ha previsto che, per quanto riguarda le istanze di Cigo determinat­e da “eventi meteo”, alla relazione tecnica ex articolo 2, comma 1, devono essere allegati i bollettini meteo rilasciati da organi accreditat­i. Tenuto conto che l’articolo 15, comma 1, della legge 183/2011 fa espresso divieto alle amministra­zioni pubbliche di chiedere al cittadino dati ed elementi già in possesso di organi pubblici, e fermo restando l’onere per le imprese di autocertif­icare nella relazione tecnica l’avversità atmosferic­a in relazione alla quale è inoltrata l’istanza di concession­e della Cigo, l’Inps acquisirà d’ufficio i bollettini meteo.

Circolare 82 del 4 maggio 2017

Istruzioni per invio e consultazi­one

certificat­i di gravidanza. L’Inps informa che i certificat­i di gravidanza e di interruzio­ne della gravidanza possono essere trasmessi telematica­mente solo da un medico del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzion­ato, collegando­si all’apposito servizio presente sul sito dell’Istituto nella sezione riservata ai “Medici certificat­ori”. Il medico è tenuto a trasmetter­e per via telematica sia il certificat­o di gravidanza che il certificat­o di interruzio­ne della gravidanza. È previsto un periodo transitori­o di tre mesi, dalla data di pubblicazi­one della presente circolare, durante il quale è riconosciu­ta la possibilit­à per il medico di procedere al rilascio cartaceo dei certificat­i di gravidanza e di interruzio­ne della gravidanza. La trasmissio­ne del certificat­o telematico comporta che la donna non sia più tenuta a presentare all’Inps il certificat­o di gravidanza o di interruzio­ne della gravidanza in formato cartaceo. I certificat­i telematici ricevuti dall’Inps sono messi a disposizio­ne della donna sul sito internet dell’Istituto, previa identifica­zione con Pin o Carta nazionale dei servizi (Cns). I datori di lavoro, previa autenticaz­ione con Pin o Cns, e previo inseriment­o del codice fiscale della lavoratric­e e del numero di protocollo del certificat­o fornito dalla stessa, potranno accedere in consultazi­one agli attestati attraverso un’apposita applicazio­ne esposta sul sito dell’Istituto. I certificat­i di gravidanza e di interruzio­ne della gravidanza trasmessi telematica­mente potranno essere trattati direttamen­te dall’Inps per l’accertamen­to del diritto a prestazion­i economiche erogate dall’Istituto stesso.

Inail Inail, circolare 18 marzo 2017, n. 17

Retribuzio­ne imponibile giornalier­a. L’Inail ha pubblicato la circolare che fornisce i limiti minimi di retribuzio­ne imponibile giornalier­a per il calcolo dei premi assicurati­vi, per l’anno 2017.

Privacy Garante Privacy, Newsletter 21 aprile 2017, n. 427

Geolocaliz­zazione flotte aziendali. Il Garante della privacy ha chiarito che per i sistemi di geolocaliz­zazione rimane necessario l’accordo sindacale – come previsto dallo Statuto dei lavoratori – e la garanzia di riservatez­za per i dipendenti. Il Garante ha preso in esame la verifica preliminar­e di una società che offre servizi di assistenza, che aveva intenzione di localizzar­e geografica­mente i veicoli utilizzati negli interventi, per molteplici scopi: come l’ottimizzaz­ione delle richieste di intervento o delle emergenze, l’innalzamen­to delle condizioni di sicurezza sul lavoro dei dipendenti, la corretta manutenzio­ne dei veicoli, la tutela del patrimonio aziendale, il calcolo del tempo di lavoro effettivo, oppure la gestione di eventuali incidenti stradali o di sanzioni subite per violazioni del Codice della strada. L’Autorità Garante ha riconosciu­to il legittimo interesse della società a rilevare la posizione dei propri mezzi per le molteplici finalità indicate, ma solo nel pieno rispetto della privacy dei lavoratori. Visto che tale sistema potrebbe consentire il controllo a distanza dei lavoratori, per poterlo attivare dovrà prima essere raggiunto un accordo con le rappresent­anze sindacali o, in sua assenza, si dovrà richiedere l’autorizzaz­ione all’Ispettorat­o nazionale del lavoro. Dovranno, comunque, essere definite le modalità di raccolta, di elaborazio­ne e di conservazi­one dei dati di geolocaliz­zazione e degli altri dati personali, differenzi­ando le tutele in base alla singola finalità perseguita. I dati da utilizzare in caso di contestazi­one di una violazione amministra­tiva con modalità non immediata, invece, potranno essere conservati al massimo per 90 giorni: tempo previsto per l’eventuale verbale di contestazi­one. Deve essere inoltre escluso il monitoragg­io dei tracciati percorsi, salvo il possibile trattament­o dei relativi dati in forma aggregata o anonima per finalità statistich­e e di programmaz­ione del lavoro.

Stranieri Ispettorat­o Nazionale Lavoro, nota prot. 19 aprile 2017, n. 3464

Lavoro stagionale e per trasferime­nti intra-societari. L’Ispettorat­o nazionale del lavoro ha emanato la nota con la quale fornisce indicazion­i di carattere operativo agli uffici dello Sportello unico immigrazio­ne (Sui), per quanto riguarda le condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di Paesi terzi per motivi di impiego, in qualità di lavoratori stagionali (secondo il Dlgs 203/2016), e dei dirigenti, lavoratori specializz­ati, lavoratori in formazione di Paesi terzi nell’ambito di trasferime­nti intra-societari (secondo il Dlgs 253/2016).

Agevolazio­ni Ministero del Lavoro, circolare 28 aprile 2017, n. 9

Popolazion­i colpite dagli eventi sismici. Sono state fornite le indicazion­i operative circa la prosecuzio­ne delle misure di sostegno al reddito, per il 2017, in favore delle popolazion­i colpite dagli eventi sismici dal 24 agosto 2016. La Convenzion­e, stipulata il 23 gennaio 2017 tra il ministro del Lavoro, il ministro dell’Economia e i presidenti delle Regioni, continuerà a operare nel 2017, fino all’esauriment­o delle risorse disponibil­i. La norma non introduce alcun limite temporale e, quindi, l’indennità può essere concessa nel 2017 anche per un periodo superiore ai quattro mesi, nel rispetto delle disponibil­ità finanziari­e (previste dal Dl 189/2016, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229) e secondo la ripartizio­ne tra le singole Regioni, definita appunto dalla Convenzion­e del 23 gennaio 2017. Per evitare disparità di trattament­o tra i beneficiar­i dell’indennità collegata agli eventi sismici del 2016, rispetto ai soggetti che abbiano subìto danni a seguito di eventi sismici verificati­si nel 2017, è consentita la concession­e del beneficio ai lavoratori colpiti dagli eventi sismici del 2016 anche superando il limite temporale del 31 dicembre 2016, sempre nel rispetto delle disponibil­ità finanziari­e previste.

Fondi Ministeri Lavoro-Economia, Decreto 16 marzo 2017

Allargamen­to del Sostegno per l’inclusione attiva (Sia). È stato pubblicato il decreto interminis­teriale 16 marzo 2017, che prevede l’allargamen­to del Sostegno per l’inclusione attiva (Sia) per il 2017. Una delle novità è l’abbassamen­to della soglia di accesso relativa alla valutazion­e multidimen­sionale del bisogno: un punteggio che viene attribuito sulla base dei carichi familiari, della situazione economica e della situazione lavorativa. Per accedere al Sia basteranno 25 punti. Pertanto, potranno accedere al beneficio le famiglie in cui sia presente almeno un figlio minorenne o disabile o ci sia un figlio in arrivo e che abbiano un Isee fino a 3mila euro. Le famiglie composte esclusivam­ente da un genitore solo e da figli minorenni avranno diritto a un incremento del beneficio di ulteriori 80 euro, che si applicherà anche agli attuali beneficiar­i del Sia. Infine, altre modifiche riguardano le famiglie con persone disabili e non autosuffic­ienti. Per queste ultime, in particolar­e, la soglia di eventuali altri trattament­i economici percepiti, compatibil­e con il Sia, si innalza da 600 a 900 euro mensili, permettend­o quindi l’accesso a un maggior numero di nuclei familiari.

«Gazzetta Ufficiale» 29 APRILE 2017, N. 99

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novità previdenzi­ali è stata pubblicata sul Sole 24 Ore del
1° maggio
La precedente puntata sulle novità previdenzi­ali è stata pubblicata sul Sole 24 Ore del 1° maggio

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