LO STUDIO DEDUCE I COSTI SOSTENUTI PER GLI ASSOCIATI
Le spese di viaggi di lavoro di un associato dello studio dentistico sono deducibili? Quale documentazione dev’essere compilata, da aggiungere a ricevute di alberghi e ristoranti, nonché a biglietti ferroviari? Per l’auto personale dell’associato, può essere chiesto il rimborso in relazione ai chilometri percorsi e sui pedaggi autostradali?
E.M. – FIRENZE
Le spese cui fa riferimento il primo quesito sono deducibili dal reddito dell’associazione professionale, se inerenti, cioè se sono sostenute effettivamente nell’esercizio dell’arte o delle professione, e non per finalità personali dei singoli associati. I rimborsi chilometrici dovrebbero essere parimenti deducibili, anche se alcuni uffici dell’agenzia delle Entrate si comportano in senso opposto. Altri uffici, invece, considerano tali costi deducibili entro i limiti previsti dall’articolo 164 del Tuir (20 per cento). Non sembra, però, che la disposizione citata sia applicabile. Viceversa, l’unico limite dovrebbe essere rappresentato dal criterio dell’inerenza. Si pone, poi, il problema se le somme ricevute a titolo di rimborso chilometrico dagli associati siano o meno tassabili. La risposta dovrebbe essere negativa, perlomeno laddove le somme ricevute a titolo di rimborso non siano superiori ai limiti riguardanti le trasferte dei lavoratori dipendenti o degli amministratori. A tale proposito, va considerato che, in effetti, gli associati assolvono una funzione simile a quella degli amministratori.
A cura di Nicola Forte