Il Sole 24 Ore

L’esperto risponde

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L’argomento in esame va analizzato partendo dal disposto dell’articolo 10, comma 2, legge 212/2000 e dell’articolo 31, comma 20, della legge 289/2002. Il primo stabilisce che «non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuen­te, qualora egli si sia conformato a indicazion­i contenute in atti dell’amministra­zione finanziari­a, ancorché successiva­mente modificate dall’amministra­zione medesima, o qualora il suo comportame­nto risulti posto in essere a seguito di fatti direttamen­te conseguent­i a ritardi, omissioni od errori dell’amministra­zione stessa». Mentre il secondo afferma che «i Comuni, quando attribuisc­ono ad un terreno la natura di area fabbricabi­le, ne danno comunicazi­one al proprietar­io a mezzo del servizio postale con modalità idonee a garantirne l’effettiva conoscenza da parte del contribuen­te». La mancata comunicazi­one della sopravvenu­ta natura edificator­ia di un terreno ex agricolo non pregiudica, però, la pretesa impositiva dell’ente, che conserva tutti i diritti di accertamen­to in caso di mancato adempiment­o degli obblighi contributi­vi da parte del possessore. La stessa circolare 3/Df del 18 maggio 2012, al paragrafo 4.4, stabilisce che «in caso di mancata comunicazi­one dell’intervenut­a edificabil­ità dell’area, si applica l’art. 10, comma 2, della legge n. 212 del 2000». Nel caso esposto dal lettore, qualora non sia stata a lui notificata la variazione, non saranno quindi dovute sanzioni e interessi moratori.

A cura di Alberto Bonino e Gianni Marchetti

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