L’esperto risponde
L’argomento in esame va analizzato partendo dal disposto dell’articolo 10, comma 2, legge 212/2000 e dell’articolo 31, comma 20, della legge 289/2002. Il primo stabilisce che «non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell’amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificate dall’amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell’amministrazione stessa». Mentre il secondo afferma che «i Comuni, quando attribuiscono ad un terreno la natura di area fabbricabile, ne danno comunicazione al proprietario a mezzo del servizio postale con modalità idonee a garantirne l’effettiva conoscenza da parte del contribuente». La mancata comunicazione della sopravvenuta natura edificatoria di un terreno ex agricolo non pregiudica, però, la pretesa impositiva dell’ente, che conserva tutti i diritti di accertamento in caso di mancato adempimento degli obblighi contributivi da parte del possessore. La stessa circolare 3/Df del 18 maggio 2012, al paragrafo 4.4, stabilisce che «in caso di mancata comunicazione dell’intervenuta edificabilità dell’area, si applica l’art. 10, comma 2, della legge n. 212 del 2000». Nel caso esposto dal lettore, qualora non sia stata a lui notificata la variazione, non saranno quindi dovute sanzioni e interessi moratori.
A cura di Alberto Bonino e Gianni Marchetti