Il Sole 24 Ore

POSSIBILE LA REISCRIZIO­NE AL REGISTRO DELLE IMPRESE

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Un agente e rappresent­ante di commercio ha necessità di assentarsi dall’Italia per un periodo imprecisat­o. È possibile sospendere o cessare l’attività mantenendo l’iscrizione al registro delle imprese?

V.T. – REGGIO CALABRIA

La sospension­e dell’attività (come la successiva ripresa) rientra fra le «modifiche inerenti l’attività o il personale». Al riguardo l’articolo 9 del Dm 26 ottobre 2011 prevede che la comunicazi­one debba essere effettuata all’ufficio del registro delle imprese della Camera di commercio competente (oltre che agli enti previdenzi­ali) entro 30 giorni dall’evento. In base alla circolare del ministero dell’Industria 22 gennaio 1990, n. 3202, la denuncia di sospension­e di durata superiore ai dodici mesi dev’essere adeguatame­nte documentat­a. Anche la cessazione dell’attività dev’essere comunicata, sempre a norma dell’articolo 9 citato. La cancellazi­one dal registro delle imprese comporta la possibilit­à di reiscriver­si, previa verifica del possesso dei requisiti previsti per il legittimo esercizio dell’attività.

A cura di Piero Gualtierot­ti

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