POSSIBILE LA REISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE
Un agente e rappresentante di commercio ha necessità di assentarsi dall’Italia per un periodo imprecisato. È possibile sospendere o cessare l’attività mantenendo l’iscrizione al registro delle imprese?
V.T. – REGGIO CALABRIA
La sospensione dell’attività (come la successiva ripresa) rientra fra le «modifiche inerenti l’attività o il personale». Al riguardo l’articolo 9 del Dm 26 ottobre 2011 prevede che la comunicazione debba essere effettuata all’ufficio del registro delle imprese della Camera di commercio competente (oltre che agli enti previdenziali) entro 30 giorni dall’evento. In base alla circolare del ministero dell’Industria 22 gennaio 1990, n. 3202, la denuncia di sospensione di durata superiore ai dodici mesi dev’essere adeguatamente documentata. Anche la cessazione dell’attività dev’essere comunicata, sempre a norma dell’articolo 9 citato. La cancellazione dal registro delle imprese comporta la possibilità di reiscriversi, previa verifica del possesso dei requisiti previsti per il legittimo esercizio dell’attività.
A cura di Piero Gualtierotti