ACCANTONAMENTO NEL 2016 E DEDUZIONE NEL 2017
È corretto accantonare nel bilancio 2016, nella voce di conto economico B12, un fondo rischi per l’importo corrispondente a danni provocati durante lo svolgimento
di lavori nell’anno 2016 ma definiti e liquidati nel 2017 (prima della data di predisposizione del bilancio di esercizio)? Così facendo, civilisticamente, per il principio della prudenza, tengo conto di tutti i rischi prevedibili, mentre, dal punto di vista fiscale, nel 2016 riprendo a tassazione l’accantonamento che dedurrò nel 2017, una volta pagato il rimborso che diventerà certo e determinabile.
L.M. – MACERATA
L’articolo 2424–bis, comma 3, del Codice civile, nel definire i fondi per rischi e oneri, precisa che essi dovranno avere natura determinata, esistenza certa o probabile e ammontare o data di sopravvenienza indeterminati. In particolare, nel caso prospettato sembrerebbe più corretto fare riferimento ai fondi per oneri. I danni sono provocati nell’esercizio 2016, in connessione con lo svolgimento di lavori, ma vengono definiti e liquidati solo nel 2017. In altre parole, l’esistenza è certa, la natura è determinata e l’importo è stimato. In tali casi si ritiene condivisibile il criterio di accantonare a un fondo oneri l’importo dei danni (il cui ammontare è conosciuto, tuttavia, prima dell’approvazione del bilancio), procedendo, da un punto di vista fiscale, a effettuare le dovute variazioni per dedurre l’accantonamento nel periodo d’imposta di competenza fiscale (al riguardo, si veda quanto previsto dall’articolo 107 del Tuir). Le scritture saranno pertanto (ipotizzando un danno di 100 euro): – al 31 dicembre 2016