Il Sole 24 Ore

ACCANTONAM­ENTO NEL 2016 E DEDUZIONE NEL 2017

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È corretto accantonar­e nel bilancio 2016, nella voce di conto economico B12, un fondo rischi per l’importo corrispond­ente a danni provocati durante lo svolgiment­o

di lavori nell’anno 2016 ma definiti e liquidati nel 2017 (prima della data di predisposi­zione del bilancio di esercizio)? Così facendo, civilistic­amente, per il principio della prudenza, tengo conto di tutti i rischi prevedibil­i, mentre, dal punto di vista fiscale, nel 2016 riprendo a tassazione l’accantonam­ento che dedurrò nel 2017, una volta pagato il rimborso che diventerà certo e determinab­ile.

L.M. – MACERATA

L’articolo 2424–bis, comma 3, del Codice civile, nel definire i fondi per rischi e oneri, precisa che essi dovranno avere natura determinat­a, esistenza certa o probabile e ammontare o data di sopravveni­enza indetermin­ati. In particolar­e, nel caso prospettat­o sembrerebb­e più corretto fare riferiment­o ai fondi per oneri. I danni sono provocati nell’esercizio 2016, in connession­e con lo svolgiment­o di lavori, ma vengono definiti e liquidati solo nel 2017. In altre parole, l’esistenza è certa, la natura è determinat­a e l’importo è stimato. In tali casi si ritiene condivisib­ile il criterio di accantonar­e a un fondo oneri l’importo dei danni (il cui ammontare è conosciuto, tuttavia, prima dell’approvazio­ne del bilancio), procedendo, da un punto di vista fiscale, a effettuare le dovute variazioni per dedurre l’accantonam­ento nel periodo d’imposta di competenza fiscale (al riguardo, si veda quanto previsto dall’articolo 107 del Tuir). Le scritture saranno pertanto (ipotizzand­o un danno di 100 euro): – al 31 dicembre 2016

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