Il Sole 24 Ore

S.L.

-

– PISTOIA

L’agenzia delle Entrate, con la circolare 37/E/2016 del 16 settembre 2016, al paragrafo 1.4 chiarisce che, nel caso in cui la società assegni un bene a un valore diverso da quello catastale o normale, le riserve da annullare sono parametrat­e al valore contabile attribuito al bene fuoriuscit­o. Nel caso in esame, il valore a cui parametrar­e le riserve sarebbe 120 euro. L’Agenzia chiarisce anche che l’imposta sostitutiv­a del 13% può applicarsi alle riserve in sospension­e d’imposta che si intendono liberare (pari al valore contabile del bene assegnato), tenendo a tal fine conto che dovranno prioritari­amente essere utilizzate le riserve di utili e quelle di capitale eventualme­nte presenti, e solo in residuo quelle in sospension­e di imposta. Per ciò che riguarda la tassazione in capo al socio, si deve distinguer­e tra il caso in cui la società che assegna il bene è una società di persone o una Srl “trasparent­e” e quello in cui si tratta di una Srl con tassazione ordinaria. Nel primo caso, secondo l’agenzia delle Entrate, il pagamento dell’imposta sostitutiv­a operato dalla società sul valore del bene e sulle eventuali riserve in sospension­e di imposta risulta per i soci assegnatar­i definitivo e liberatori­o di qualsiasi ulteriore tassazione, chiudendo così qualsiasi debito tributario in capo alla società e al socio stesso (limitatame­nte agli importi attribuiti al bene assegnato). In altre parole, secondo l’amministra­zione finanziari­a l’importo assoggetta­to a imposta sostitutiv­a non può costituire reddito in capo al socio. Nel caso di società di capitali ordinaria (non trasparent­e) l’annullamen­to della riserva di utili derivante dall’assegnazio­ne agevolata dei beni al socio configura distri-

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy