S.L.
– PISTOIA
L’agenzia delle Entrate, con la circolare 37/E/2016 del 16 settembre 2016, al paragrafo 1.4 chiarisce che, nel caso in cui la società assegni un bene a un valore diverso da quello catastale o normale, le riserve da annullare sono parametrate al valore contabile attribuito al bene fuoriuscito. Nel caso in esame, il valore a cui parametrare le riserve sarebbe 120 euro. L’Agenzia chiarisce anche che l’imposta sostitutiva del 13% può applicarsi alle riserve in sospensione d’imposta che si intendono liberare (pari al valore contabile del bene assegnato), tenendo a tal fine conto che dovranno prioritariamente essere utilizzate le riserve di utili e quelle di capitale eventualmente presenti, e solo in residuo quelle in sospensione di imposta. Per ciò che riguarda la tassazione in capo al socio, si deve distinguere tra il caso in cui la società che assegna il bene è una società di persone o una Srl “trasparente” e quello in cui si tratta di una Srl con tassazione ordinaria. Nel primo caso, secondo l’agenzia delle Entrate, il pagamento dell’imposta sostitutiva operato dalla società sul valore del bene e sulle eventuali riserve in sospensione di imposta risulta per i soci assegnatari definitivo e liberatorio di qualsiasi ulteriore tassazione, chiudendo così qualsiasi debito tributario in capo alla società e al socio stesso (limitatamente agli importi attribuiti al bene assegnato). In altre parole, secondo l’amministrazione finanziaria l’importo assoggettato a imposta sostitutiva non può costituire reddito in capo al socio. Nel caso di società di capitali ordinaria (non trasparente) l’annullamento della riserva di utili derivante dall’assegnazione agevolata dei beni al socio configura distri-