G.Z.
– TRAPANI
L’importo delle addizionali regionali e comunali non può essere assoggettato nuovamente a imposizione fiscale. Vero è che la base imponibile dell’Irpef e delle addizionali è la medesima, ma ciò non significa che vi sia un “doppio” pagamento di Irpef. Gli importi di addizionale regionale e comunale rappresentano infatti un’aggiunta all’Irpef ordinaria da determinare, con percentuali diverse, sullo stesso imponibile che è stato utilizzato per calcolare le ritenute fiscali “ordinarie”.
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