S.F.
L– PIACENZA e spese sostenute da una società per la locazione di fabbricati concessi in uso a dipendenti sono deducibili, in genere, solo per la parte rappresentata dal benefit che si forma in capo al dipendente. Tuttavia, qualora il dipendente trasferisca la propria residenza nell’immobile per motivi di lavoro, l’articolo 95, comma 2, ultimo periodo, del Tuir permette la deduzione integrale per il periodo d’imposta in cui si verifica l’evento del trasferimento e per i due successivi. Vi è, quindi, una forfettizzazione temporale della deduzione, permessa in misura integrale per tre esercizi, a prescindere dalla circostanza che il dipendente, decorsi i tre esercizi, mantenga o meno la residenza in detto immobile. Tale forfettizzazione induce a ritenere che non sia necessario conteggiare “pro rata temporis” i giorni di effettiva residenza del dipendente nel primo dei tre periodi agevolati dalla norma citata.
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