Il Sole 24 Ore

S.F.

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L– PIACENZA e spese sostenute da una società per la locazione di fabbricati concessi in uso a dipendenti sono deducibili, in genere, solo per la parte rappresent­ata dal benefit che si forma in capo al dipendente. Tuttavia, qualora il dipendente trasferisc­a la propria residenza nell’immobile per motivi di lavoro, l’articolo 95, comma 2, ultimo periodo, del Tuir permette la deduzione integrale per il periodo d’imposta in cui si verifica l’evento del trasferime­nto e per i due successivi. Vi è, quindi, una forfettizz­azione temporale della deduzione, permessa in misura integrale per tre esercizi, a prescinder­e dalla circostanz­a che il dipendente, decorsi i tre esercizi, mantenga o meno la residenza in detto immobile. Tale forfettizz­azione induce a ritenere che non sia necessario conteggiar­e “pro rata temporis” i giorni di effettiva residenza del dipendente nel primo dei tre periodi agevolati dalla norma citata.

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