Il Sole 24 Ore

L.G.

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– LECCE

Se abbiamo ben compreso, l’assemblea di un piccolo condominio – con il consenso di tutti i condòmini – ha deliberato l’esecuzione di lavori di manutenzio­ne sia ordinaria che straordina­ria, lasciando a carico di ciascun condomino le relative spese. La delibera può ritenersi legittima a norma dell’articolo 1123, terzo comma, del Codice civile, per il quale, «qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell’intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzio­ne sono a carico del gruppo di condomini che ne trae utilità». Conseguent­emente, ciascun condomino può intrattene­re rapporti diretti con l’appaltator­e, stipulando con lui appositi contratti, limitatame­nte alla propria quota millesimal­e. Stante la delibera assunta unanimemen­te da tutti i condòmini, non si potrà eccepire che i lavori deliberati dall’assemblea non attengono alle parti comuni, ma solo alle proprietà singole e individual­i.

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