L.G.
– LECCE
Se abbiamo ben compreso, l’assemblea di un piccolo condominio – con il consenso di tutti i condòmini – ha deliberato l’esecuzione di lavori di manutenzione sia ordinaria che straordinaria, lasciando a carico di ciascun condomino le relative spese. La delibera può ritenersi legittima a norma dell’articolo 1123, terzo comma, del Codice civile, per il quale, «qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell’intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condomini che ne trae utilità». Conseguentemente, ciascun condomino può intrattenere rapporti diretti con l’appaltatore, stipulando con lui appositi contratti, limitatamente alla propria quota millesimale. Stante la delibera assunta unanimemente da tutti i condòmini, non si potrà eccepire che i lavori deliberati dall’assemblea non attengono alle parti comuni, ma solo alle proprietà singole e individuali.
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