C.P.
– TORINO
L’inquilino – estraneo alla organizzazione condominiale – non può godere di diritti maggiori di quelli spettanti al suo locatore, unico soggetto tenuto al rispetto del regolamento e di ogni altra decisione condominiale. In particolare, la cosiddetta multa condominiale ha per destinatari i soli condòmini, con esclusione dei terzi estranei al condominio, e dev’essere deliberata dall’assemblea con la maggioranza degli intervenuti oltre ai 500 millesimi (articolo 70 delle disposizioni di attuazione del Codice civile). Contro il trasgressore estraneo al condominio, è dunque consentito solo il ricorso al giudice – non ai vigili, che non avrebbero alcuna competenza – in sede di risarcimento danni in forma specifica, a norma dell’articolo 2058 del Codice civile, per il quale il danneggiato può chiedere la reintegrazione in forma specifica qualora sia in tutto o in parte possibile.