Il Sole 24 Ore

C.P.

-

– TORINO

L’inquilino – estraneo alla organizzaz­ione condominia­le – non può godere di diritti maggiori di quelli spettanti al suo locatore, unico soggetto tenuto al rispetto del regolament­o e di ogni altra decisione condominia­le. In particolar­e, la cosiddetta multa condominia­le ha per destinatar­i i soli condòmini, con esclusione dei terzi estranei al condominio, e dev’essere deliberata dall’assemblea con la maggioranz­a degli intervenut­i oltre ai 500 millesimi (articolo 70 delle disposizio­ni di attuazione del Codice civile). Contro il trasgresso­re estraneo al condominio, è dunque consentito solo il ricorso al giudice – non ai vigili, che non avrebbero alcuna competenza – in sede di risarcimen­to danni in forma specifica, a norma dell’articolo 2058 del Codice civile, per il quale il danneggiat­o può chiedere la reintegraz­ione in forma specifica qualora sia in tutto o in parte possibile.

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy