M.C.
– CIVIDATE CAMUNO
Nulla è cambiato in riferimento alla deducibilità fiscale dei rimborsi spese di collaboratori e dipendenti, che rimangono regolati dall’articolo 95, comma 3, del Tuir. In base a questa norma, tali rimborsi sono deducibili nel limite del costo di percorrenza relativo a veicoli di potenza non superiore a 17 cv per veicoli a benzina e 20 cv per veicoli diesel. Neppure le recenti modifiche introdotte al Tuir dall’articolo 13–bis del Dl 244/2016 mutano la situazione, dato che il nuovo principio di derivazione allargata tocca gli aspetti di classificazione delle operazioni anche in punto di competenza, ma non quelli quantitativi (ogni limite posto alla deducibilità dal reddito rimane tale).