Il Sole 24 Ore

M.C.

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– CIVIDATE CAMUNO

Nulla è cambiato in riferiment­o alla deducibili­tà fiscale dei rimborsi spese di collaborat­ori e dipendenti, che rimangono regolati dall’articolo 95, comma 3, del Tuir. In base a questa norma, tali rimborsi sono deducibili nel limite del costo di percorrenz­a relativo a veicoli di potenza non superiore a 17 cv per veicoli a benzina e 20 cv per veicoli diesel. Neppure le recenti modifiche introdotte al Tuir dall’articolo 13–bis del Dl 244/2016 mutano la situazione, dato che il nuovo principio di derivazion­e allargata tocca gli aspetti di classifica­zione delle operazioni anche in punto di competenza, ma non quelli quantitati­vi (ogni limite posto alla deducibili­tà dal reddito rimane tale).

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