S.G.
– SIENA
Riassumiamo la situazione. L’interessato è attualmente iscritto alla Cassa previdenziale dei dottori commercialisti (dal 2001 più sette anni di laurea e tirocinio riscattati dal 1992 al 1999), e in più vanta i seguenti periodi accreditati in altre gestioni: – ex Inpdap dal 1998; – Inps: otto mesi del 1991 più il riscatto in corso della prima laurea, pari a quattro anni. In questa situazione è possibile ricongiungere nella cassa anche solo i contributi di una delle altre due gestioni. Inoltre, la ricongiunzione può riguardare anche periodi coincidenti (come nel caso ex Inpdap con cassa), ma in questo caso sono utilizzabili quelli relativi ad attività effettiva. In mancanza di questo criterio, la contribuzione è utile una sola volta ed è quella di importo più elevato. La contribuzione non considerata verrà rimborsata su richiesta dell’interessato, maggiorata degli interessi legali (articolo 6 della legge 45/1990). Va infine sottolineato che cosa prevede per la ricongiunzione il regolamento della Cassa commercialisti: la ricongiunzione di periodi precedenti il 1° gennaio 2004 contribuisce alla formazione di una quota di pensione calcolata con il metodo reddituale e le somme versate non concorrono alla formazione del montante contributivo. Ciò detto, gli altri strumenti non onerosi che la legge prevede in situazioni del genere sono: –la totalizzazione dei periodi non coincidenti, che comporterà una pensione di regola calcolata col sistema contributivo o di vecchiaia (con 65 anni di età più speranza di vita e 20 anni di contributi complessivi) o di anzianità (con almeno 40 anni e tre mesi di contribuzione complessiva), la cui decorrenza però sarà posticipata rispettivamente di 18 e 21 mesi; –il cumulo gratuito delle anzianità contributive non coincidenti per raggiungere i requisiti per la pensione di vecchiaia ordinaria (oggi 66 anni e 7 mesi e almeno 20 anni di contributi) oppure la pensione anticipata (oggi 42 anni e 10 mesi), in entrambi i casi più speranza di vita e con decorrenza dal mese successivo. Il cumulo consente agli enti interessati di calcolare il proprio pro rata per il sistema in vigore in quel momento: per la quota Inps il calcolo sarà retributivo, per quella dell’ex Inpdap contributivo e per la Cassa misto, in parte reddituale e in parte contributivo.