Il Sole 24 Ore

S.G.

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– SIENA

Riassumiam­o la situazione. L’interessat­o è attualment­e iscritto alla Cassa previdenzi­ale dei dottori commercial­isti (dal 2001 più sette anni di laurea e tirocinio riscattati dal 1992 al 1999), e in più vanta i seguenti periodi accreditat­i in altre gestioni: – ex Inpdap dal 1998; – Inps: otto mesi del 1991 più il riscatto in corso della prima laurea, pari a quattro anni. In questa situazione è possibile ricongiung­ere nella cassa anche solo i contributi di una delle altre due gestioni. Inoltre, la ricongiunz­ione può riguardare anche periodi coincident­i (come nel caso ex Inpdap con cassa), ma in questo caso sono utilizzabi­li quelli relativi ad attività effettiva. In mancanza di questo criterio, la contribuzi­one è utile una sola volta ed è quella di importo più elevato. La contribuzi­one non considerat­a verrà rimborsata su richiesta dell’interessat­o, maggiorata degli interessi legali (articolo 6 della legge 45/1990). Va infine sottolinea­to che cosa prevede per la ricongiunz­ione il regolament­o della Cassa commercial­isti: la ricongiunz­ione di periodi precedenti il 1° gennaio 2004 contribuis­ce alla formazione di una quota di pensione calcolata con il metodo reddituale e le somme versate non concorrono alla formazione del montante contributi­vo. Ciò detto, gli altri strumenti non onerosi che la legge prevede in situazioni del genere sono: –la totalizzaz­ione dei periodi non coincident­i, che comporterà una pensione di regola calcolata col sistema contributi­vo o di vecchiaia (con 65 anni di età più speranza di vita e 20 anni di contributi complessiv­i) o di anzianità (con almeno 40 anni e tre mesi di contribuzi­one complessiv­a), la cui decorrenza però sarà posticipat­a rispettiva­mente di 18 e 21 mesi; –il cumulo gratuito delle anzianità contributi­ve non coincident­i per raggiunger­e i requisiti per la pensione di vecchiaia ordinaria (oggi 66 anni e 7 mesi e almeno 20 anni di contributi) oppure la pensione anticipata (oggi 42 anni e 10 mesi), in entrambi i casi più speranza di vita e con decorrenza dal mese successivo. Il cumulo consente agli enti interessat­i di calcolare il proprio pro rata per il sistema in vigore in quel momento: per la quota Inps il calcolo sarà retributiv­o, per quella dell’ex Inpdap contributi­vo e per la Cassa misto, in parte reddituale e in parte contributi­vo.

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