P.F.
I– VICENZA l messaggio Inps 18413/2013, nel rideterminare i criteri di classificazione dell’attività di elaborazione dati, ha fissato così i nuovi principi per queste attività: a) sono esclusi dall’iscrizione nella gestione commercianti i titolari di quelle attività riconducibili alla meccanica elaborazione dei dati; b) sono al contrario compresi nella gestione commercianti i titolari di quelle attività che esulano dalla mera elaborazione dati e consistono anche nella prestazione di servizi di vario genere. La stringata interpretazione dell’Inps porta all’esigenza di fornire alcune interpretazioni. Se l’attività, in vista della successiva rielaborazione, consiste nel semplice inserimento dei dati, essa non è inquadrabile nel terziario. Se, al contrario, l’inserimento dati avviene mediante l’opera interpretativa dell’impresa di elaborazione, siamo in presenza di un servizio aggiuntivo che, come tale, comporta l’iscrizione nella gestione commercianti. Se per l’attività ci si avvale, infine, della consulenza di un professionista, ciò avvalora di più il fatto che l’attività come tale si svolge in modo meccanico e non è in grado, da sola, di configurare un servizio.