A.V.
– BRESCIA
Nel contratto di “consignment stock” un soggetto fornitore nazionale trasferisce beni in un deposito di un’azienda cliente non residente, e gli stessi rimangono di proprietà del cedente fino a che si verificano le condizioni per il prelievo e il relativo pagamento da parte dell’acquirente. Questa tipologia contrattuale è assimilabile al contratto estimatorio (ex articoli 1556–1558 del Codice civile), definito come il contratto con cui «una parte consegna una o più cose mobili all’altra, e questa si obbliga a pagare il prezzo, salvo che restituisca le cose nel termine stabilito».