Il Sole 24 Ore

Produttivi­tà, vantaggi extra a chi coinvolge i dipendenti

- Giampiero Falasca

pIl coinvolgim­ento paritetico dei lavoratori nell’organizzaz­ione del lavoro diventa una prassi di gestione aziendale particolar­mente convenient­e per le imprese e i lavoratori, dopo gli ultimi interventi contenuti nella manovra economica varata dal Governo (articolo 55 del Dl 50/2017).

Il recente intervento legislativ­o riconosce, infatti, una forte riduzione dei costi contributi­vi (riduzione di 20 punti percentual­i dell’aliquota applicabil­e sul datore di lavoro, e azzerament­o della quota a carico del lavoratore, su una somma massima di 800 euro) per i premi di risultato pagati dalle aziende che realizzano forme di coinvolgim­ento paritetico dei lavoratori.

Questo incentivo si cumula con le norme fiscali già esistenti che, in presenza dello stesso presuppost­o, garantisco­no l’applicazio­ne di una tassazione agevolata (con imposta sostitutiv­a del 10%) sui premi di risultato (fino a un valore massimo di 4 mila euro).

L’applicazio­ne di questi incentivi non è, tuttavia, scontata, perché l’amministra­zione finanziari­a e il ministero del Lavoro hanno chiarito, in più occasioni, che il coinvolgim­ento dei lavoratori deve essere reale ed effettivo. Non basta, quindi, istituire una commission­e o un osservator­io privi di poteri per fruire delle riduzioni del costo del lavoro.

Le caratteris­tiche che devono avere questi organismi ai fini dell’applicazio­ne degli incentivi sono state ricostruit­e in maniera diffusa dal decreto interminis­teriale del 25 marzo 2016 e dalla circolare 28/E emanata dall’agenzia delle Entrate il 15 giugno 2016. Entrambi questi atti danno un’indicazion­e precisa, che resta valida anche dopo l’approvazio­ne delle norme sugli i ncentivi contributi­vi: la partecipaz­ione dei lavoratori è valida, per la riduzione dei costi fiscali e contributi­vi, solo se si concretizz­a in forme reali ed efficaci.

Il concetto è affermato con chiarezza dal decreto interminis­teriale del 25 marzo 2016, in base al quale non costituisc­ono valide forme di partecipaz­ione i gruppi di lavoro di semplice consultazi­one, addestrame­nto o formazione.

Quali poteri devono avere, quindi, questi gruppi, per l’applicazio­ne degli incentivi? La risposta arriva dallo stesso decreto interminis­teriale: richiede che sia elaborato un piano che stabilisca, ad esempio, la creazione di gruppi di lavoro all’interno dei quali operano responsabi­li aziendali e lavoratori.

Questi gruppi devono essere finalizzat­i al migliorame­nto o all’innovazion­e di aree produttive o sistemi di produzione, e devono contemplar­e un moni- toraggio costante (da attuarsi, ad esempio, tramite la redazione di rapporti periodici che diano conto delle attività svolte e dei risultati raggiunti).

La circolare 28/E fornisce indicazion­i che vanno nella stessa direzione. Precisa infatti che gli incentivi fiscali (ma tale ragionamen­to si può applicare anche a quelli contributi­vi di recente introduzio­ne) perseguono la finalità di promuovere degli schemi organizzat­ivi della produzione e del lavoro orientati ad accrescere la motivazion­e del personale e a coinvolger­lo in modo attivo nei processi di innovazion­e, realizzand­o in questo modo incrementi di efficienza, produttivi­tà e di migliorame­nto della qualità della vita e del lavoro.

Per tale motivo, non costituisc­ono strumenti e modalità utili ai fini del coinvolgim­ento paritetico dei lavoratori i gruppi di lavoro e i comitati di semplice consultazi­one, addestrame­nto o formazione.

Per beneficiar­e dell’incremento dell’importo su cui applicare l’imposta sostitutiv­a è quindi necessario che i lavoratori intervenga­no, operino ed esprimano opinioni che, in quello specifico contesto, siano considerat­e di pari livello, importanza e dignità rispetto a quelle espresse dai responsabi­li aziendali che vi partecipan­o.

Infine, va ricordato che la redazione dei piani di coinvolgim­ento dei lavoratori non può essere frutto di una scelta unilateral­e del datore di lavoro.

Queste forme di partecipaz­ione, infatti, devono essere costituite sulla base di accordi collettivi stipulati, a livello territoria­le o aziendale, con le organizzaz­ioni sindacali comparativ­amente più rappresent­ative sul piano nazionale, e depositati nei successivi 30 giorni presso il competente ispettorat­o territoria­le del lavoro.

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