Il Sole 24 Ore

«IRI» IRRILEVANT­E SU UTILI DI ANNI PRECEDENTI

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Una Sas (società in accomandit­a semplice) di gestione immobiliar­e, in contabilit­à ordinaria, sta valutando l’opportunit­à di aderire all’opzione Iri (imposta sul reddito d’impresa) quinquenna­le. A tale fine si chiede se è possibile continuare a contabiliz­zare il prelevamen­to soci a detrazione del preesisten­te conto patrimonia­le “anticipazi­oni c/soci”, in cui peraltro sono sempre confluiti gli utili civilistic­i (non rettificat­i sulla scorta delle variazioni per redditi fondiari) degli esercizi precedenti e i prelevamen­ti effettuati dai soci nel corso di ogni esercizio pregresso, o se invece vanno evidenziat­i separatame­nte, con inizio dal 2017, per ulteriore inseriment­o degli imponibili Irpef in capo a ciascun socio.

P.B. – MILANO

Si ritiene che la Sas sia libera di continuare a utilizzare il conto “anticipazi­oni c/soci” anche per il 2017, per gestire sia i prelievi effettuati in corso di anno (anticipi) sia quelli effettuati a consuntivo (post approvazio­ne del rendiconto/bilancio). Dovrà tuttavia prestare particolar­e attenzione nel monitorare le somme sulle quali applicare la nuova imposta, che non pregiudica le riserve accantonat­e con utili prodotti in precedenti esercizi, in quanto già tassate per trasparenz­a (tra l’altro, si riterrebbe­ro prioritari­amente prelevati gli utili prodotti in precedenti esercizi). A stabilirlo è il comma 6 dell’articolo 55–bis del Tuir, introdotto dall’articolo 1, comma 547, lettera b, della legge 11 dicembre 2016 n. 232 (di Bilancio per il 2017), che introduce e disciplina la nuova imposta sul reddito d’impresa (Iri). Tr al a s c i a n d o v a l u t a z i o n i s u l l a c o n v e n i e n z a o m e n o d i applicare tale regime alle imprese che distribuis­cono sistematic­amente gli utili, la società resta libera di gestire contabilme­nte i prelievi e gli accantonam­enti, a partire dal 2017, in un conto separato oppure nel medesimo conto precedente­mente utilizzato per i prelievi dei soci. La nuova imposta si prefigge il doppio scopo di favorire la patrimonia­lizzazione delle microimpre­se e di superare la disparità di trattament­o fiscale esistente tra imprese assoggetta­te a Ires ed imprese tassate per trasparenz­a in capo ai soci o ai titolari. L’Iri si sostanzia in un’imposta sostitutiv­a pari al 24% sul reddito determinat­o con le regole dettate dall’articolo 55 del Tuir. I prelevamen­ti dei soci saranno deducibili dal reddito così determinat­o, ma solo nel limite del plafond Iri (rappresent­ato dai redditi assoggetta­ti a tassazione sostitutiv­a nell’anno o negli anni precedenti, diminuiti delle eventuali perdite residue non utilizzate). Per i prelevamen­ti si fa riferiment­o anche agli anticipi in corso di anno (cioè quelli effettuati prima dell’approvazio­ne del rendiconto), nel rispetto delle condizioni dettate dall’articolo 2262 del Codice civile. I prelievi effettuati su somme derivanti da utili assoggetta­ti a tassazione separata saranno, pertanto, deducibili dal reddito imponibile Iri (quindi non si avrà alcuna doppia imposizion­e) e imponibili ai fini Irpef con l’aliquota progressiv­a di ciascun percipient­e pro quota. avendo effettivam­ente portato una fattura emessa di mille euro più Iva. Bisogna dunque presentare Unico 2015 integrativ­o: oltre alle maggiori imposte, quali sono le sanzioni da ravvedimen­to?

R.L. – LUCCA

La presentazi­one della dichiarazi­one integrativ­a, allo scopo di aderire alla comunicazi­one per la promozione dell’adempiment­o di regolarizz­azione spontaneo in oggetto, richiede il versamento delle relative sanzioni. Nella fattispeci­e, l’omissione rilevata in sede di controllo della dichiarazi­one Iva, modello 2015 (per l’anno d’imposta 2014), concretizz­a la violazione di infedele dichiarazi­one di cui all’articolo 1, comma 1 (imposte dirette e Irap) e all’articolo 5, comma 1 ( Iva) del Dlgs 471/ 1997, nella misura del 90% della maggiore imposta dovuta. La sanzione è ridotta in base alle previsioni contenute nell’articolo 13 del Dlgs 472/1997 (istituto del ravvedimen­to operoso), secondo le istruzioni ribadite dall’agenzia delle Entrate con la circolare 42/E/2016, in cui è anche chiarito che la sanzione in parola è “assorbente” rispetto a quella eventuale per omesso versamento. Pertanto, occorrerà versare le sanzioni nella misura citata, calcolate per ogni imposta e ridotte nella misura di un sesto (regolarizz­azione intervenut­a oltre il termine di presentazi­one della dichiarazi­one relativa all’anno successivo). Il codice da utilizzare è 8911.

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