«IRI» IRRILEVANTE SU UTILI DI ANNI PRECEDENTI
Una Sas (società in accomandita semplice) di gestione immobiliare, in contabilità ordinaria, sta valutando l’opportunità di aderire all’opzione Iri (imposta sul reddito d’impresa) quinquennale. A tale fine si chiede se è possibile continuare a contabilizzare il prelevamento soci a detrazione del preesistente conto patrimoniale “anticipazioni c/soci”, in cui peraltro sono sempre confluiti gli utili civilistici (non rettificati sulla scorta delle variazioni per redditi fondiari) degli esercizi precedenti e i prelevamenti effettuati dai soci nel corso di ogni esercizio pregresso, o se invece vanno evidenziati separatamente, con inizio dal 2017, per ulteriore inserimento degli imponibili Irpef in capo a ciascun socio.
P.B. – MILANO
Si ritiene che la Sas sia libera di continuare a utilizzare il conto “anticipazioni c/soci” anche per il 2017, per gestire sia i prelievi effettuati in corso di anno (anticipi) sia quelli effettuati a consuntivo (post approvazione del rendiconto/bilancio). Dovrà tuttavia prestare particolare attenzione nel monitorare le somme sulle quali applicare la nuova imposta, che non pregiudica le riserve accantonate con utili prodotti in precedenti esercizi, in quanto già tassate per trasparenza (tra l’altro, si riterrebbero prioritariamente prelevati gli utili prodotti in precedenti esercizi). A stabilirlo è il comma 6 dell’articolo 55–bis del Tuir, introdotto dall’articolo 1, comma 547, lettera b, della legge 11 dicembre 2016 n. 232 (di Bilancio per il 2017), che introduce e disciplina la nuova imposta sul reddito d’impresa (Iri). Tr al a s c i a n d o v a l u t a z i o n i s u l l a c o n v e n i e n z a o m e n o d i applicare tale regime alle imprese che distribuiscono sistematicamente gli utili, la società resta libera di gestire contabilmente i prelievi e gli accantonamenti, a partire dal 2017, in un conto separato oppure nel medesimo conto precedentemente utilizzato per i prelievi dei soci. La nuova imposta si prefigge il doppio scopo di favorire la patrimonializzazione delle microimprese e di superare la disparità di trattamento fiscale esistente tra imprese assoggettate a Ires ed imprese tassate per trasparenza in capo ai soci o ai titolari. L’Iri si sostanzia in un’imposta sostitutiva pari al 24% sul reddito determinato con le regole dettate dall’articolo 55 del Tuir. I prelevamenti dei soci saranno deducibili dal reddito così determinato, ma solo nel limite del plafond Iri (rappresentato dai redditi assoggettati a tassazione sostitutiva nell’anno o negli anni precedenti, diminuiti delle eventuali perdite residue non utilizzate). Per i prelevamenti si fa riferimento anche agli anticipi in corso di anno (cioè quelli effettuati prima dell’approvazione del rendiconto), nel rispetto delle condizioni dettate dall’articolo 2262 del Codice civile. I prelievi effettuati su somme derivanti da utili assoggettati a tassazione separata saranno, pertanto, deducibili dal reddito imponibile Iri (quindi non si avrà alcuna doppia imposizione) e imponibili ai fini Irpef con l’aliquota progressiva di ciascun percipiente pro quota. avendo effettivamente portato una fattura emessa di mille euro più Iva. Bisogna dunque presentare Unico 2015 integrativo: oltre alle maggiori imposte, quali sono le sanzioni da ravvedimento?
R.L. – LUCCA
La presentazione della dichiarazione integrativa, allo scopo di aderire alla comunicazione per la promozione dell’adempimento di regolarizzazione spontaneo in oggetto, richiede il versamento delle relative sanzioni. Nella fattispecie, l’omissione rilevata in sede di controllo della dichiarazione Iva, modello 2015 (per l’anno d’imposta 2014), concretizza la violazione di infedele dichiarazione di cui all’articolo 1, comma 1 (imposte dirette e Irap) e all’articolo 5, comma 1 ( Iva) del Dlgs 471/ 1997, nella misura del 90% della maggiore imposta dovuta. La sanzione è ridotta in base alle previsioni contenute nell’articolo 13 del Dlgs 472/1997 (istituto del ravvedimento operoso), secondo le istruzioni ribadite dall’agenzia delle Entrate con la circolare 42/E/2016, in cui è anche chiarito che la sanzione in parola è “assorbente” rispetto a quella eventuale per omesso versamento. Pertanto, occorrerà versare le sanzioni nella misura citata, calcolate per ogni imposta e ridotte nella misura di un sesto (regolarizzazione intervenuta oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo). Il codice da utilizzare è 8911.