Il Sole 24 Ore

I LIMITI ALL’OBBLIGO DI APPLICARE LA RITENUTA

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Circa tre anni fa iniziai un pignoramen­to presso terzi nei confronti di un pensionato Inps. Quattro mesi fa il tribunale ha emesso sentenza di assegnazio­ne in mio favore. Come da prassi, l’ho notificata all’Inps, in quanto riguardava un pensionato. Alla fine di dicembre l’Inps mi ha liquidato le somme dovute, effettuand­o una trattenuta Irpef del 20 per cento. Poiché l’Irpef è una imposta che va trattenuta alla fonte e, quindi, la trattenuta è già stata fatta al pensionato, ho pensato che l’Inps, effettuand­ola una seconda volta, abbia commesso un errore. L’Istituto, cui ho scritto una lettera, ha risposto che, essendo sostituto d’imposta, è tenuto comunque a fare la trattenuta e che io la recupererò con la prossima denuncia dei redditi (con una perdita di tempo, aggiungo, da otto a 20 mesi). È corretta questa posizione?

C.F. – TRAPANI

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