I LIMITI ALL’OBBLIGO DI APPLICARE LA RITENUTA
Circa tre anni fa iniziai un pignoramento presso terzi nei confronti di un pensionato Inps. Quattro mesi fa il tribunale ha emesso sentenza di assegnazione in mio favore. Come da prassi, l’ho notificata all’Inps, in quanto riguardava un pensionato. Alla fine di dicembre l’Inps mi ha liquidato le somme dovute, effettuando una trattenuta Irpef del 20 per cento. Poiché l’Irpef è una imposta che va trattenuta alla fonte e, quindi, la trattenuta è già stata fatta al pensionato, ho pensato che l’Inps, effettuandola una seconda volta, abbia commesso un errore. L’Istituto, cui ho scritto una lettera, ha risposto che, essendo sostituto d’imposta, è tenuto comunque a fare la trattenuta e che io la recupererò con la prossima denuncia dei redditi (con una perdita di tempo, aggiungo, da otto a 20 mesi). È corretta questa posizione?
C.F. – TRAPANI