NUOVE DISPOSIZIONI ACE RILEVANTI PER GLI ACCONTI
Siamo una società di capitali e, fino al 2015, abbiamo sempre fruito dell’agevolazione Ace (aiuto alla crescita economica). Dobbiamo ancora valutare se dal 2016 possiamo continuare a fruire di tale agevolazione. In caso di perdita completa dell’agevolazione, e precisato che ci conviene calcolare l’acconto con il metodo storico, dobbiamo prevedere l’acconto stesso come se non ci fosse stata l’agevolazione Ace nel 2015?
F.Z. – LUCCA
Il calcolo degli acconti per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 ( anno 2017 per i soggetti Ires con esercizio coincidente con l’anno solare) dovrà essere effettuato considerando quale imposta del periodo precedente ( anno 2016) quella che si sarebbe determinata applicando le nuove disposizioni Ace introdotte dalla legge di Bilancio per il 2017 ( n. 232/ 2016). Si segnala, peraltro, che l’articolo 7 del Dl 24 aprile 2017, n. 50 ( cosiddetta manovra correttiva), ha modificato nuovamente l’agevolazione Ace, per la determinazione della quale, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, devono essere considerati solo gli incrementi degli ultimi cinque esercizi. Anche questa disposizione avrà effetto sul calcolo degli acconti dovuti per il 2017.