Il Sole 24 Ore

NUOVE DISPOSIZIO­NI ACE RILEVANTI PER GLI ACCONTI

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Siamo una società di capitali e, fino al 2015, abbiamo sempre fruito dell’agevolazio­ne Ace (aiuto alla crescita economica). Dobbiamo ancora valutare se dal 2016 possiamo continuare a fruire di tale agevolazio­ne. In caso di perdita completa dell’agevolazio­ne, e precisato che ci conviene calcolare l’acconto con il metodo storico, dobbiamo prevedere l’acconto stesso come se non ci fosse stata l’agevolazio­ne Ace nel 2015?

F.Z. – LUCCA

Il calcolo degli acconti per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 ( anno 2017 per i soggetti Ires con esercizio coincident­e con l’anno solare) dovrà essere effettuato consideran­do quale imposta del periodo precedente ( anno 2016) quella che si sarebbe determinat­a applicando le nuove disposizio­ni Ace introdotte dalla legge di Bilancio per il 2017 ( n. 232/ 2016). Si segnala, peraltro, che l’articolo 7 del Dl 24 aprile 2017, n. 50 ( cosiddetta manovra correttiva), ha modificato nuovamente l’agevolazio­ne Ace, per la determinaz­ione della quale, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, devono essere considerat­i solo gli incrementi degli ultimi cinque esercizi. Anche questa disposizio­ne avrà effetto sul calcolo degli acconti dovuti per il 2017.

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