Il Sole 24 Ore

RIVENDITA OPERE IMPORTATE, UN’OPZIONE PER IL MARGINE

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Una galleria d’arte, che applica abitualmen­te il regime analitico del margine, importa opere d’arte da artisti o operatori economici extra–Ue. Può essere applicato il regime del margine alla successiva rivendita, con la rinuncia alla detrazione dell’Iva del 10 per cento pagata in dogana, e portando la stessa Iva non detratta ad aumento del valore del bene acquistato? In caso, invece, di acquisti di opere da altri soggetti passivi comunitari (per esempio, artisti o gallerie d’arte con sede nella Ue), alla successiva rivendita la galleria d’arte dovrà sempre applicare il regime Iva ordinario al 22 per cento?

M.F. – SCANDIANO

La risposta alla prima domanda è affermativ­a. La possibilit­à è contemplat­a dall’articolo 36, comma 2, del Dl 41/1995, come chiarito anche dalla circolare 177/1995, nella quale l’amministra­zione finanziari­a puntualizz­a che «restano, in linea di massima, escluse dal regime del margine le cessioni effettuate da commercian­ti di beni da essi stessi importati...». I soggetti che esercitano il commercio in questione possono optare per l’applicazio­ne del regime del margine anche per le cessioni di oggetti d’arte, d’antiquaria­to o da collezione importati, previa opzione ex articolo 36, commi 2 e 8, del Dl 41/1995. L’opzione dev’essere comunicata alle Entrate nella dichiarazi­one relativa all’anno precedente, o nella dichiarazi­one di inizio dell’attività. Per quanto riguarda il secondo quesito, occorre distinguer­e tre ipotesi: 1) acquisto dei beni effettuato presso un operatore Ue che applica il regime del margine; 2) acquisto dei beni effettuato presso un operatore Ue che non applica il regime del margine; 3) acquisto da privati. Nel primo caso non si tratta di acquisto intracomun­itario (e, quindi, non si applica l’imposta in reverse charge) e la successiva vendita ricade anch’essa nel regime del margine. Qualora, invece, il fornitore non operi nel regime del margine, si tratta di un normale acquisto intracomun­itario con Iva in reverse charge, e le successive vendite sono soggette al regime Iva ordinario al 22 per cento sul prezzo pieno di cessione. Infine, se l’acquisto è fatto presso un privato Ue (ad esempio, un artista), non dev’essere applicata l’imposta in reverse charge per l’acquisto e la successiva rivendita è soggetta al regime del margine.

A cura di Giorgio Confente

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