DICHIARAZIONI D’INTENTO, CAMBIO MODELLI A MARZO ’17
Ho ricevuto una dichiarazione d’intento con il vecchio modello il 1° gennaio 2017: vi sono indicate operazioni comprese nel periodo 1° gennaio–28 febbraio 2017. Ho effettuato cessioni di beni in esenzione per circa 50.000 euro. Se il cliente non mi presenta ulteriori dichiarazioni io fatturerò con Iva e non ci saranno ulteriori adempimenti da porre in essere? Se il cliente mi presenta una nuova dichiarazione d’intento sul nuovo modello, indicando “fino a concorrenza di € 30.000”, posso fatturare in esenzione per questo ulteriore importo o devo tenere conto di quello già fatturato con la prima dichiarazione?
L.G. – TREVISO
Dall’esame della risoluzione 120/E del 22 dicembre 2016, pare evidente che tutti gli effetti del nuovo modello di dichiarazione d’intento, approvato con provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate del 2 dicembre 2016, decorrano dal 1° marzo 2017. Di conseguenza, nella fattispecie, si ritiene che: 1) come regola generale, nel vecchio modello rientrino solo operazioni di acquisto effettuate fino al 28 febbraio 2017. Tuttavia, nel caso in cui sia stata presentata, entro il 28 febbraio 2017, una dichiarazione d’intento con il vecchio modello nel quale sia stato compilato il campo 1, “una sola operazione per un importo fino ad euro”, o il campo 2, “operazioni fino a concorrenza di euro”, la dichiarazione ha validità, fino a concorrenza dell’importo indicato, rispettivamente per la sola operazione o per le operazioni di acquisto effettuate anche dopo il 28 febbraio 2017. Con riferimento a tali specifiche operazioni, quindi, non dev’essere presentata una nuova dichiarazione d’intento utilizzando il nuovo modello, (si veda il punto 3 della citata risoluzione 120/E/2016); 2) il plafond indicato nel nuovo modello abbia validità per il periodo 1° marzo–31 dicembre 2017, e che da tale B, era stata originariamente assunta con contratto a termine (ordinario, acausale), poi prorogato in sostituzione della dipendente A, in maternità. La dipendente B, entrata a sua volta in maternità, non viene sostituita e, di fatto, nessuno lavora più in sostituzione della dipendente A, ma il contratto a termine di B (con causale sostituzione di maternità) continua fino a scadenza. È comunque possibile mantenere gli sgravi contributivi sul rapporto di B fino a scadenza del termine, o invece l’azienda (con quattro dipendenti) non ne ha più diritto e pertanto deve comunicarlo all’Inps? Per sgravi contributivi si intendono il codice 82 – C.A. Inps 9r e l’esonero dal pagamento del contributo aggiuntivo dell’1,4% per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto.
E.C. – REGGIO EMILIA
L’articolo 4 del Dlgs 151/2001 stabilisce la spettanza di uno sgravio contributivo del 50% nel caso di sostituzione delle lavoratrici e dei lavoratori assenti dal lavoro, nelle aziende con meno di venti dipendenti, da parte di lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo. Lo sgravio risulta così connesso all’attività di sostituzione, tant’è che in passato l’Inps ha escluso il beneficio per rapporti part time il cui orario non fosse equivalente a quello del lavoratore sostituito. Si ritiene pertanto da escludere il diritto allo sgravio nell’ipotesi descritta, per il fatto che la sostituta è a sua volta assente dal lavoro e non sta sostituendo alcun dipendente.
A cura di Pietro Gremigni