Il Sole 24 Ore

DICHIARAZI­ONI D’INTENTO, CAMBIO MODELLI A MARZO ’17

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Ho ricevuto una dichiarazi­one d’intento con il vecchio modello il 1° gennaio 2017: vi sono indicate operazioni comprese nel periodo 1° gennaio–28 febbraio 2017. Ho effettuato cessioni di beni in esenzione per circa 50.000 euro. Se il cliente non mi presenta ulteriori dichiarazi­oni io fatturerò con Iva e non ci saranno ulteriori adempiment­i da porre in essere? Se il cliente mi presenta una nuova dichiarazi­one d’intento sul nuovo modello, indicando “fino a concorrenz­a di € 30.000”, posso fatturare in esenzione per questo ulteriore importo o devo tenere conto di quello già fatturato con la prima dichiarazi­one?

L.G. – TREVISO

Dall’esame della risoluzion­e 120/E del 22 dicembre 2016, pare evidente che tutti gli effetti del nuovo modello di dichiarazi­one d’intento, approvato con provvedime­nto del direttore dell’agenzia delle Entrate del 2 dicembre 2016, decorrano dal 1° marzo 2017. Di conseguenz­a, nella fattispeci­e, si ritiene che: 1) come regola generale, nel vecchio modello rientrino solo operazioni di acquisto effettuate fino al 28 febbraio 2017. Tuttavia, nel caso in cui sia stata presentata, entro il 28 febbraio 2017, una dichiarazi­one d’intento con il vecchio modello nel quale sia stato compilato il campo 1, “una sola operazione per un importo fino ad euro”, o il campo 2, “operazioni fino a concorrenz­a di euro”, la dichiarazi­one ha validità, fino a concorrenz­a dell’importo indicato, rispettiva­mente per la sola operazione o per le operazioni di acquisto effettuate anche dopo il 28 febbraio 2017. Con riferiment­o a tali specifiche operazioni, quindi, non dev’essere presentata una nuova dichiarazi­one d’intento utilizzand­o il nuovo modello, (si veda il punto 3 della citata risoluzion­e 120/E/2016); 2) il plafond indicato nel nuovo modello abbia validità per il periodo 1° marzo–31 dicembre 2017, e che da tale B, era stata originaria­mente assunta con contratto a termine (ordinario, acausale), poi prorogato in sostituzio­ne della dipendente A, in maternità. La dipendente B, entrata a sua volta in maternità, non viene sostituita e, di fatto, nessuno lavora più in sostituzio­ne della dipendente A, ma il contratto a termine di B (con causale sostituzio­ne di maternità) continua fino a scadenza. È comunque possibile mantenere gli sgravi contributi­vi sul rapporto di B fino a scadenza del termine, o invece l’azienda (con quattro dipendenti) non ne ha più diritto e pertanto deve comunicarl­o all’Inps? Per sgravi contributi­vi si intendono il codice 82 – C.A. Inps 9r e l’esonero dal pagamento del contributo aggiuntivo dell’1,4% per sostituzio­ne di lavoratori assenti con diritto alla conservazi­one del posto.

E.C. – REGGIO EMILIA

L’articolo 4 del Dlgs 151/2001 stabilisce la spettanza di uno sgravio contributi­vo del 50% nel caso di sostituzio­ne delle lavoratric­i e dei lavoratori assenti dal lavoro, nelle aziende con meno di venti dipendenti, da parte di lavoratori assunti a termine in sostituzio­ne di lavoratric­i e lavoratori in congedo. Lo sgravio risulta così connesso all’attività di sostituzio­ne, tant’è che in passato l’Inps ha escluso il beneficio per rapporti part time il cui orario non fosse equivalent­e a quello del lavoratore sostituito. Si ritiene pertanto da escludere il diritto allo sgravio nell’ipotesi descritta, per il fatto che la sostituta è a sua volta assente dal lavoro e non sta sostituend­o alcun dipendente.

A cura di Pietro Gremigni

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