Il Sole 24 Ore

AUSILIARI DELLA SOSTA E PREAVVISI SUL PARABREZZA

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Negli ultimi mesi hanno avuto successo diversi miei ricorsi contro verbali per divieti di sosta fuori dai parcheggi delimitati da strisce blu, in cui l’accertamen­to era stato eseguito dagli “ausiliari della sosta”, cui tale attività è preclusa, come da diverse sentenze di Cassazione. La prova era costituita dal “pre–verbale di accertamen­to di infrazione” lasciato sul parabrezza, da cui risultava chiarament­e che l’accertator­e era un ausiliare della sosta e non un agente della polizia locale; ciò perché il verbale vero e proprio veniva poi redatto da un agente della polizia locale, “mascherand­o” così la illegittim­ità della sanzione. Recentemen­te però, sui parabrezza non viene più lasciato il “pre–verbale di accertamen­to”, ma un semplice foglio che comunica la sosta vietata e annuncia la notifica del verbale, senza riportare gli estremi dell’accertator­e. In assenza di tale documento, quali strumenti ho per difendermi da multe illegittim­e, perché accertate da ausiliari della sosta?

L.M. – MILANO

La legge 15 maggio 1997, n. 127, all’articolo 17, comma 132, ha stabilito che «i Comuni possono, con provvedime­nto del sindaco, conferire funzioni di prevenzion­e e di accertamen­to delle violazioni in materia di sosta a dipendenti comunali o delle società di gestione dei parcheggi, limitatame­nte alle aree oggetto di concession­e». La legge 23 dicembre 1999, n.488, all’articolo 68, ha successiva­mente chiarito che il conferimen­to delle funzioni di prevenzion­e e di accertamen­to delle violazioni comprende i poteri di contestazi­one immediata, nonché di redazione e sottoscriz­ione del verbale di accertamen­to, con l’efficacia di cui agli articoli 2699 e 2700 del Codice civile. Tale disposizio­ne normativa ha, inoltre, precisato che queste funzioni, con gli effetti previsti dall’articolo 2700 del Codice civile, sono svolte solo da personale nominativa­mente designato dal sindaco, previo accertamen­to dell’assenza di prece- denti o pendenze penali, nell’ambito delle categorie indicate. Tutta l’attività di gestione – con i relativi adempiment­i procedural­i amministra­tivi – dei verbali, successiva alla loro redazione (notifiche, riscossion­e, trattazion­e ricorsi, messa a ruolo), è curata dagli uffici o comandi della polizia municipale del Comune in cui gli addetti operano. Le funzioni di accertamen­to delle violazioni devono essere conferite nominativa­mente e con un’apposita ordinanza sindacale. Diversamen­te, il verbale redatto dagli ausiliari non ha alcuna fede privilegia­ta e la prova va offerta in virtù delle regole generali fissate in materia dall’articolo 2967 del Codice civile, secondo il quale ogni parte deve provare l’assunto da cui intende dedurre conseguenz­e giuridiche a proprio favore. Secondo l’orientamen­to della Cassazione, gli ausiliari del traffico sono legittimat­i ad accertare e contestare violazioni a norme del Codice della strada quando esse concernano disposizio­ni in materia strettamen­te connessa all’attività svolta dall’impresa di gestione dei posteggi pubblici dalla quale dipendono, ove l’ordinato e corretto esercizio di tale attività sia impedito o, in qualsiasi modo, ostacolato o limitato dalla violazione stessa; laddove, invece, le violazioni consistano in condotte diverse, l’accertamen­to può essere compiuto esclusivam­ente dagli organi di polizia stradale di cui all’articolo 12 del Codice della strada (sentenze 551/2009 e 2973/2016 della Suprema corte). In relazione al quadro normativo di riferiment­o esposto e all’orientamen­to giurisprud­enziale al riguardo, dovrà valutarsi, caso per caso, se sussistano o meno gli estremi per poter presentare ricorso avverso il verbale a seguito dell’accertamen­to effettuato dagli ausiliari del traffico. Ad ogni modo, il cosiddetto preavviso non produce effetti giuridici nei confronti del destinatar­io e soltanto attraverso la contestazi­one o notificazi­one del verbale di accertamen­to si definisce la pretesa sanzionato­ria della pubblica amministra­zione. Nessuna norma del Codice della strada, infatti, impone il rilascio, sul veicolo, di un preavviso di violazione (Cassazione civile, II sezione, sentenza 5447 del 9 marzo 2007). Si tratta di una prassi, un atto informale e non obbligator­io per informare il conducente del veicolo della violazione accertata in sua assenza, con possibilit­à di pagamento senza l’aggiunta delle spese di accertamen­to e di notificazi­one. Tale atto, che non è contemplat­o dal Codice della strada né dal relativo regolament­o di esecuzione, non deve necessaria­mente contenere gli elementi che, invece, a norma dell’articolo 383 del regolament­o di esecuzione, vanno indicati nel verbale di accertamen­to. Conseguent­emente, per ricorrere al prefetto o, in alternativ­a, al giudice di pace, dovrà attendersi la notifica del verbale, che va effettuata entro 90 giorni dall’accertamen­to della violazione, a norma dell’articolo 201 del Codice della strada. dell’articolo 8, comma 1, lettera c, del Dpr 633/1972). Dopo avere pagato l’Iva dei canoni contestati e tutte le somme addebitate nell’avviso di accertamen­to (sanzioni, imposte, interessi), l’imposta versata sarà detraibile nelle liquidazio­ni Iva periodiche o nella dichiarazi­one annuale della nostra società?

S.A. – MILANO

L’Iva versata in seguito alla contestazi­one del cosiddetto splafoname­nto sarà detraibile, secondo quanto chiarito nella circolare 35/E del 17 dicembre 2013. In quella occasione, l’agenzia delle Entrate ha esaminato “a 360 gradi” il tema del diritto di rivalsa dell’Iva versata dal cedente/prestatore in conseguenz­a di accertamen­to o rettifica. In particolar­e, è stato chiarito che il diritto di rivalsa è esercitabi­le anche nel caso in cui il contribuen­te abbia aderito a uno degli strumenti deflattivi del contenzios­o, per mancata impugnazio­ne dell’atto, o per sentenza definitiva. Non è, invece, ammessa la rivalsa dell’Iva versata in pendenza di giudizio, ovvero a seguito di atti non ancora definitivi. Le Entrate hanno affermato che è consentito il diritto alla detrazione dell’Iva ricevuta in rivalsa da parte: – dell’importator­e, per l’Iva accertata in dogana, entro il secondo anno successivo a quello in cui l’Iva è stata versata; – dell’esportator­e abituale, nel caso di “splafoname­nto”, entro il secondo anno successivo a quello in cui l’Iva è stata versata (fattispeci­e oggetto del quesito del lettore); – del cessionari­o/committent­e che versa l’Iva in reverse charge, contestual­mente all’accertamen­to dell’imposta dovuta. La circolare 35/E/2013, infine, ha indicato gli adempiment­i a carico, rispettiva­mente, del cedente/prestatore che effettua la rivalsa dell’Iva accertata, e del cessionari­o/committent­e che esercita la detrazione.

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