Il Sole 24 Ore

Trattenute calcolate sulla pensione effettiva da cumulo

Il prelievo va in parallelo alla formazione progressiv­a dell’assegno

- Antonello Orlando

In caso di trattenute su pensioni in cumulo a formazione progressiv­a (per esempio quelle di vecchiaia che coinvolgon­o le Casse dei profession­isti), i limiti sull’importo da trattenere si calcolano sulle quote pensionist­iche effettivam­ente in pagamento e non sul trattament­o complessiv­o futuro. Questo uno dei chiariment­i contenuti nel messaggio Inps 3190/2018 pubblicato ieri, relativo agli assegni erogati in regime di cumulo o totalizzaz­ione. L’istituto esamina nel complesso otto fattispeci­e di trattenute.

Nel caso della cessione del quinto sottesa a contratti di finanziame­nto il messaggio distingue fra quelli stipulati direttamen­te con garanzia pensionist­ica e quelli sottoscrit­ti durante un rapporto di lavoro (con cessione del quinto dello stipendio) e poi traslati sulla pensione.

Nel primo caso, il quinto ceduto all’istituto finanziari­o sarà calcolato, al netto delle trattenute prioritari­e ed entro la soglia del trattament­o minimo, rispetto all’importo della pensione in totalizzaz­ione o cumulo effettivam­ente pagata, senza considerar­e le eventuali future quote progressiv­e riconosciu­te in un secondo momento dalle Casse dei profession­isti (nel caso della pensione di vecchiaia in cumulo), anche nel caso non vi sia nessuna quota di pensione a carico di Inps.

Nel caso di un prestito riferito allo stipendio e poi ereditato dalla pensione, l’importo delle rate mensili sarà riadeguato qualora il quinto pensionist­ico sia inferiore a quello stipendial­e, mentre, nel caso di maggiore capienza, le parti avranno libertà di aumentare la rata mensile ceduta nel rispetto dei limiti legali.

Per il recupero di indebiti pensionist­ici a carico di Inps, nonché di quote indebite del trattament­o di fine servizio di pubblici dipendenti, la rata mensile di recupero sarà trattenuta sulla sola quota Inps e calcolata nei limiti del quinto di tutte le quote (totalizzat­e o cumulate) in pagamento; gli indebiti a carico delle casse privatizza­te saranno da esse direttamen­te recuperati.

A proposito dei ratei di pensione pagati indebitame­nte dopo la scomparsa del titolare della pensione in totalizzaz­ione o cumulo, l’Istituto chiarisce che rifonderà le casse eventualme­nte coinvolte (nella misura della loro quota di spettanza degli indebiti) sulla base dei riaccredit­i ottenuti da Inps o con meccanismi di recupero diretto nel caso di mancata restituzio­ne da parte della banca.

In caso di pignoramen­to a seguito di procedure esecutive su pensioni in cumulo o totalizzaz­ione, la base di calcolo su cui verificare i limiti del pignoramen­to(entro1,5voltel’assegno sociale o secondo le specifiche dell’articolo 545, comma 7, del codice di procedura civile) sarà quello del trattament­o pensionist­ico in pagamento nelle varie fasi del procedimen­to. L’Inps dovrà rendere nota la natura delregimed­itotalizza­zioneocumu­lo al fine di mappare le eventuali ulteriori quote di pensione che verranno maturate successiva­mente.

Per le ulteriori tipologie di trattenute, come assegni alimentari, di mantenimen­to su disposizio­ne giudiziari­a o, ancora, in base all’articolo 8 della legge 898/1970, Inps rimanda ai singoli provvedime­nti giudiziari e ai limiti vigenti per legge, con onere di specificaz­ione da parte di Inps del particolar­e regime di cumulo o totalizzaz­ione.

L’istituto chiarisce, infine, che non sarà possibile trattenere, anche qualora la pensione in cumulo o totalizzaz­ione sia composta da quote della gestione dei pubblici dipendenti, rate di onere di riscatti, ad esempio del corso di laurea, il cui eventuale residuo piano di ammortamen­to andrà saldato prima della decorrenza della pensione o, altrimenti, valutato in proporzion­e a quanto effettivam­ente versato.

Nel caso di Ape volontario o recupero di rate indebite di Ape Sociale, si fa riferiment­o alle circolari 28/2018 e 100/2017.

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