Non basta lo scarto dai valori Omi
Non basta lo scostamento dai valori Omi per sostenere un accertamento in materia di imposta di registro: a confermarlo è la Corte di cassazione. Nonostante i buoni propositi dell’agenzia delle Entrate nel creare un rapporto collaborativo con il contribuente, continuano gli accertamenti in tema di imposta di registro legata alle compravendite immobiliari, fondati solo su presunzioni legate a scostamenti dai valori Omi o dai valori determinati dall’ufficio provinciale del territorio tramite calcoli statistici e dati stimati, senza quelle caratteristiche di gravità, precisione e concordanza necessarie per essere sufficienti al fine di motivare l’avviso.
Circa la non sufficienza probatoria dello scostamento dai valori Omi del prezzo pattuito dalle parti, come detto, è tornata a pronunciarsi la Corte di cassazione che con l’ordinanza 14117/2018 ha affermato che questi «non costituiscono fonte tipica di prova ma strumento di ausilio ed indirizzo per l’esercizio della potestà di valutazione estimativa, sicché…sono idonee solamente a condurre ad indicazioni di valori di larga massima». La stessa amministrazione aveva affermato che «le quotazioni Omi rappresentano solo il dato iniziale ai fini dell’individuazione del valore venale in comune commercio».