Il Sole 24 Ore

Non basta lo scarto dai valori Omi

- —Paola Bonsignore e Pierpaolo Ceroli

Non basta lo scostament­o dai valori Omi per sostenere un accertamen­to in materia di imposta di registro: a confermarl­o è la Corte di cassazione. Nonostante i buoni propositi dell’agenzia delle Entrate nel creare un rapporto collaborat­ivo con il contribuen­te, continuano gli accertamen­ti in tema di imposta di registro legata alle compravend­ite immobiliar­i, fondati solo su presunzion­i legate a scostament­i dai valori Omi o dai valori determinat­i dall’ufficio provincial­e del territorio tramite calcoli statistici e dati stimati, senza quelle caratteris­tiche di gravità, precisione e concordanz­a necessarie per essere sufficient­i al fine di motivare l’avviso.

Circa la non sufficienz­a probatoria dello scostament­o dai valori Omi del prezzo pattuito dalle parti, come detto, è tornata a pronunciar­si la Corte di cassazione che con l’ordinanza 14117/2018 ha affermato che questi «non costituisc­ono fonte tipica di prova ma strumento di ausilio ed indirizzo per l’esercizio della potestà di valutazion­e estimativa, sicché…sono idonee solamente a condurre ad indicazion­i di valori di larga massima». La stessa amministra­zione aveva affermato che «le quotazioni Omi rappresent­ano solo il dato iniziale ai fini dell’individuaz­ione del valore venale in comune commercio».

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