Il Sole 24 Ore

Per conservare le e-fatture modalità gratuita dall’Agenzia

Occorre aderire all’accordo di servizio nell’area riservata del sito web delle Entrate Opportuno consentire ai contribuen­ti «minori» il formato Pdf

- Gian Paolo Tosoni

Molte imprese sono già destinatar­ie di fatture elettronic­he e si pone il problema della conservazi­one.

Di fatture elettronic­he sono ormai destinatar­i anche soggetti diversi dalle pubbliche amministra­zioni sia per l’acquisto di carburanti all’ingrosso, che per le fatture emesse dai subappalta­tori nel contesto di opere pubbliche oppure infine nel caso in cui i fornitori scelgano liberament­e di emetterle. I destinatar­i dei documenti digitali possono a nostro parere scegliere tra tre modalità alternativ­e di conservazi­one, ricordando che in questo secondo semestre 2018 i documenti digitali da conservare sono pochi essendo limitate le operazioni per le quali sono obbligator­i.

Le tre vie

La prima soluzione è quella più naturale e dal prossimo anno dovrà essere adottata quando tutte le fatture saranno elettronic­he ed è indicata nel provvedime­nto della agenzia delle Entrate 89757 del 30 aprile scorso. Anche gli acquirenti e i committent­i possono conservare elettronic­amente le fatture ricevute dal Servizio di interscamb­io (Sdi) utilizzand­o il servizio gratuito messo a disposizio­ne dall’Agenzia. L’impresa deve aderire all’accordo di servizio pubblicato nell’area riservata sul sito web dell’agenzia delle Entrate. L’accesso dovrebbe essere consentito al singolo contribuen­te oppure mediante un intermedia­rio abilitato alla trasmissio­ne telematica delle dichiarazi­oni fiscali (articolo 3 Dpr n. 322/1998) oppure a qualsiasi altro soggetto (esempio società di software o banca).

La delega deve essere fornita utilizzand­o il modello approvato con il provvedime­nto del 13 giugno 2018 che può essere trasmesso sia telematica­mente che manualment­e all’agenzia delle Entrate.

La seconda modalità di conservazi­one viene indicata dalla circolare 13 del 2 luglio 2018, risposta 3.2, in base alla quale i soggetti passivi Iva conformeme­nte alla propria organizzaz­ione aziendale, potranno portare in conservazi­one anche copie informatic­he delle fatture elettronic­he in uno dei formati contemplat­i dal Dpcm 3 dicembre 2013 (pdf, jpg, txt) considerat­i idonei ai fini della conservazi­one. In pratica le imprese e profession­isti che dispongono di un sistema di conservazi­one sostitutiv­a, che adottano per le proprie fatture, possono ovviamente utilizzarl­o anche per le fatture elettronic­he dopo aver proceduto alla loro conversion­e in formato leggibile, come ad esempio il “Pdf”, unitamente a tutti i documenti fiscali.

La terza via riguarda le fatture elettronic­he diverse da quelle ricevute dai soggetti obbligati dal 1° luglio (carburanti, subappalta­tori). In questa prima fase occorre evidenziar­e che, ad eccezione dei soggetti obbligati dal 1° luglio, le imprese e i profession­isti non possono essere obbligati a ricevere fatture elettronic­he in quanto la loro accettazio­ne deve essere manifesta come disposto dalla nuova formulazio­ne dell’articolo 21 del Dpr 633/72. È opportuno sottolinea­re che tale norma non impedisce al cedente/prestatore di emettere le proprie fatture in formato elettronic­o attraverso il SdI, quindi, in caso di mancata accettazio­ne da parte del destinatar­io, bisognerà inviare la fattura in formato cartaceo o digitale (Pdf).

In questo caso, il destinatar­io sarà libero di conservare la fattura cartacea o di portarla in conservazi­one sostitutiv­a secondo le regole tecniche previste dalla normativa vigente.

Un auspicio

La legge non è imperativa in ordine all’obbligo della conservazi­one elettronic­a a carico dei contribuen­ti. Infatti il nuovo comma 6 bis del Dlgs 127/2015 dispone che gli obblighi di conservazi­one si intendono soddisfatt­i per tutte le fatture elettronic­he trasmesse attraverso il Sistema di interscamb­io e memorizzat­e dall’agenzia delle Entrate. Ne consegue che non appare fuori luogo che il contribuen­te una volta ricevuta la fattura elettronic­a la converta in documento cartaceo (pdf) che deve essere ovviamente fedele a quanto contenuto nel formato Xml e quindi possa registrarl­a normalment­e fra le fatture di acquisto attribuend­ogli il numero progressiv­o. Questa procedura, ancorchè in deroga all’articolo 39 del Dpr 633/72, semplifich­erebbe in questa prima fase gli adempiment­i tenuto conto che i programmi delle aziende non sono ancora integrati con il sistema di fattura elettronic­a.

In questo semestre le fatture elettronic­he da conservare sono minime; la conservazi­one normale su carta non comporta alcun rischio per l’Erario e queste fatture finirebber­o più facilmente nello spesometro. L’agenzia delle Entrate potrebbe quindi tranquilla­mente ammetterlo.

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