Avvocati, niente rivendita di valori nei locali concessi dal tribunale
Senza via libera dell’amministrazione il Consiglio dell’Ordine degli avvocati non può concedere in godimento a un rivenditore di valori bollati uno dei locali messi a disposizione dallo Stato all’interno del palazzo di giustizia.
La Cassazione (sentenza 20984 depositata ieri) accoglie il ricorso dell’Agenzia del Demanio, contro la decisione della Corte d’Appello di annullare le ingiunzioni di pagamento inviate al gestore della rivendita per l’occupazione del locale senza un titolo. Secondo la ricostruzione dei giudici di appello, per lo spazio in uso al Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Roma lo Stato pagava un canone al Comune. La pretesa del demanio comportava quindi un cumulo con il canone già versato dal Consiglio dell’Ordine per l’utilizzo degli spazi. Ma la Corte d’Appello ha sbagliato. L’edificio, ovvero la “città giudiziaria” di Piazzale Clodio a Roma, è dello Stato che dunque non paga nulla al Comune, né il Consiglio dell’Ordine capitolino paga un canone concessorio. I giudici territoriali hanno applicato a un immobile dello Stato una norma valida per quelli comunali.
La Cassazione fornisce il giusto principio di diritto. Come prima cosa c’è da considerare la posizione del Consiglio dell’Ordine, al quale la legge (99/1995) attribuisce un diritto di godimento sugli immobili all’interno di ogni edificio giudiziario e dunque non un diritto reale. In virtù del suo ruolo di concessionario il Consiglio può locare o concedere in godimento a terzi l’immobile solo con l’ok dell’amministrazione o se lo consente la legge. Mentre la subconcessione di fatto a terzi è inopponibile all’amministrazione.
Non è infine passata neanche la tesi del Consiglio secondo il quale rientrava nelle proprie facoltà concedere i locali per attività funzionali all’esercizio della professione. Manca, infatti, la prova che la vendita delle marche da bollo fosse riservata ai legali. E un esercizio commerciale aperto a chiunque non può considerarsi un servizio utile all’amministrazione della giustizia.