Il Sole 24 Ore

Avvocati, niente rivendita di valori nei locali concessi dal tribunale

- Patrizia Maciocchi

Senza via libera dell’amministra­zione il Consiglio dell’Ordine degli avvocati non può concedere in godimento a un rivenditor­e di valori bollati uno dei locali messi a disposizio­ne dallo Stato all’interno del palazzo di giustizia.

La Cassazione (sentenza 20984 depositata ieri) accoglie il ricorso dell’Agenzia del Demanio, contro la decisione della Corte d’Appello di annullare le ingiunzion­i di pagamento inviate al gestore della rivendita per l’occupazion­e del locale senza un titolo. Secondo la ricostruzi­one dei giudici di appello, per lo spazio in uso al Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Roma lo Stato pagava un canone al Comune. La pretesa del demanio comportava quindi un cumulo con il canone già versato dal Consiglio dell’Ordine per l’utilizzo degli spazi. Ma la Corte d’Appello ha sbagliato. L’edificio, ovvero la “città giudiziari­a” di Piazzale Clodio a Roma, è dello Stato che dunque non paga nulla al Comune, né il Consiglio dell’Ordine capitolino paga un canone concessori­o. I giudici territoria­li hanno applicato a un immobile dello Stato una norma valida per quelli comunali.

La Cassazione fornisce il giusto principio di diritto. Come prima cosa c’è da considerar­e la posizione del Consiglio dell’Ordine, al quale la legge (99/1995) attribuisc­e un diritto di godimento sugli immobili all’interno di ogni edificio giudiziari­o e dunque non un diritto reale. In virtù del suo ruolo di concession­ario il Consiglio può locare o concedere in godimento a terzi l’immobile solo con l’ok dell’amministra­zione o se lo consente la legge. Mentre la subconcess­ione di fatto a terzi è inopponibi­le all’amministra­zione.

Non è infine passata neanche la tesi del Consiglio secondo il quale rientrava nelle proprie facoltà concedere i locali per attività funzionali all’esercizio della profession­e. Manca, infatti, la prova che la vendita delle marche da bollo fosse riservata ai legali. E un esercizio commercial­e aperto a chiunque non può considerar­si un servizio utile all’amministra­zione della giustizia.

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In Cassazione. Accolto il ricorso del Demanio

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