Lecite le videoriprese sul pianerottolo
Le «parti comuni» dell’edificio non fanno parte della «privata dimora»
Nelle parti comuni del condominio è legittima la videosorveglianza da parte dei carabinieri.
La Corte di Cassazione (sentenza 38230/2018) ha respinto il ricorso contro un’ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere nei confronti di tre soggetti indagati per i reati di detenzione ed illecita cessione di sostanze stupefacenti. Nel ricorso veniva criticato l’utilizzo di riprese di una microcamera di sorveglianza installata dai Carabinieri sul pianerottolo dell’ultima rampa di scale del condominio che dava l’accesso al terrazzo di copertura. Il Tribunale del Riesame riteneva legittima l’acquisizione delle riprese negli atti processuali. E affermava che il pianerottolo fosse una parte condominiale in cui non insistono abitazioni private e che pertanto non fosse da considerare una privata dimora per la mancanza di stabilità del rapporto tra il luogo e le persone che lo frequentavano.
I ricorrenti obiettavano invece che il luogo fosse chiuso e inaccessibile da soggetti estranei e quindi fosse un luogo di privata dimora. La Corte di Cassazione respingeva questo assunto: secondo la giurisprudenza di legittimità (sentenza 34151/2017) la nozione di privata dimora individua una particolare relazione del soggetto con l’ambiente dove esplica la sua vita privata in modo da sottrarla ad ingerenze esterne anche in sua assenza.
Invece il titolare del domicilio non può accampare una tutela della sua riservatezza, anche con riferimento all’ effettuazione di videoregistrazioni a fini investigativi, qualora l’azione possa essere liberamente osservata da estranei senza ricorrere a particolari accorgimenti. In tale ultima ipotesi le videoregistrazioni seguono lo stesso regime valevole per le riprese visive in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
Nel caso trattato la Cassazione escludeva che nell’ordinanza impugnata vi fosse il travisamento della prova: il cassone dove veniva nascosto lo stupefacente era occultato in un vano ricavato nel muro adiacente alla porta di ferro che dava accesso al terrazzo condominiale. Quindi la videoregistrazione era stata validamente effettuata su di una parte comune condominiale sulla quale non può vantarsi un diritto alla riservatezza.