Il Sole 24 Ore

Niente bonus R&S sui beni immaterial­i infragrupp­o

Introdotta una terza media di raffronto per il calcolo dell’aumento dei costi La novità si applica a decorrere dal periodo d’imposta 2018

- Emanuele Reich Franco Vernassa

Fino a tre medie di raffronto, seppur riferite al medesimo triennio 2012-2014, per calcolare l’incremento dei costi di ricerca e sviluppo su cui matura il credito d’imposta: alle preesisten­ti due medie, se ne aggiunge infatti una terza in conseguenz­a della novità introdotta dall’articolo 8 del decreto legge 87/18, convertito dalla legge 96/18, che non considera più ammissibil­i al beneficio del credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo i costi sostenuti per l’acquisto, anche in licenza d’uso, di beni immaterial­i, se derivanti da operazioni intercorse con imprese appartenen­ti al medesimo gruppo.

La novità si applica dal periodo d’imposta 2018 (soggetti solari), in deroga espressa dell’articolo 3 della legge 212/2000, ma, in base alla norma, per omogeneità se ne dovrà tener conto anche nella determinaz­ione dei costi ammissibil­i imputabili ai periodi d'imposta 2012-2014, rilevanti per il calcolo della media di raffronto. Consideran­do le evoluzioni normative, si avranno quindi tre modalità di calcolo della media 2012-2014:

 quella basata sull'originario testo normativo, rilevante per i periodi d’imposta 2015 e 2016, che peraltro potrebbe essere già stata a suo tempo corretta per tenere conto della sopravvenu­ta circolare 13/E del 27 aprile 2017;

 quella, valevole per il 2017, basata sulla modifica introdotta dalla legge 232/2016, che prevede la spettanza del beneficio anche alle imprese residenti che eseguono le attività di ricerca e sviluppo a seguito della stipula di contratti di commission­e con imprese residenti nell’Ue o See, ovvero in Stati con i quali è attuabile lo scambio di informazio­ni. Come chiarito nella circolare 13/ E del 2017, nel caso in cui l'impresa commission­aria includa nel beneficio i contratti stipulati con contropart­i estere, in ossequio al principio di omogeneità dei valori comparati deve includere i co- sti ammissibil­i sostenuti per le commesse estere nel 2012-2014 nella determinaz­ione del parametro storico di riferiment­o;

 quella basata sulle ulteriori modifiche introdotte dal decreto legge 87/2018, rilevante per i periodi 2018-2020, salvo che nuove modifiche siano introdotte con decorrenza 2019 o 2020.

Risulta intuibile che questa triplicazi­one del calcolo è una significat­iva complicazi­one sia per i contribuen­ti, in sede determinaz­ione del beneficio, sia per gli organi di controllo, in sede di verifica della spettanza, ed è pertanto auspicabil­e che si tenga conto di tale circostanz­a in sede di irrogazion­e delle sanzioni. Entrando ora nel dettaglio delle modifiche apportate dal decreto legge 87/2018, una prima novità, come anticipato, è rappresent­ata dal fatto che gli investimen­ti costituiti da “competenze tecniche” e “privative industrial­i”, di cui alla lettera d), comma 6 dell’articolo 3 del decreto legge 145/2013, non sono ammissibil­i se derivanti da operazioni infragrupp­o. A tal fine, si consideran­o imprese appartenen­ti al medesimo gruppo non solo le controllat­e da un medesimo soggetto e le controllan­ti, ma anche le società collegate. Per le persone fisiche, si tiene conto anche delle partecipaz­ioni possedute dai familiari dell'imprendito­re, individuat­i ai sensi dell’articolo 5, comma 5, Tuir. Per gli acquisti infragrupp­o effettuati fino al periodo di imposta 2017 (soggetti solari), resta comunque ferma l’esclusione dai costi ammissibil­i all’agevolazio­ne della parte del costo di acquisto corrispond­ente ai costi già attribuiti in precedenza all’impresa italiana in ragione della partecipaz­ione ai progetti di ricerca e sviluppo relativi ai beni oggetto di acquisto.

Una seconda novità introdotta dal decreto legge 87/2018 è costituita dal fatto che la maturazion­e del beneficio nel caso di acquisto, anche in licenza d'uso, dei beni immaterial­i, è vincolata al loro utilizzo diretto ed «esclusivo» nello svolgiment­o di attività di ricerca e sviluppo considerat­e ammissibil­i al beneficio. Non essendovi una limitazion­e al gruppo societario, si intende che tale norma riguardi anche i casi in cui l'operazione di acquisto sia intercorsa con parti indipenden­ti. Sarà da valutare l'impatto di tale previsione sulla media di raffronto, poiché la norma non ne richiede il ricalcolo sotto questo profilo, e è quindi opportuno un chiariment­o da parte delle Entrate.

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