Il Sole 24 Ore

Cosa cambia per gli studi

Decreto dignità. I profession­isti che già utilizzano personale a tempo determinat­o devono gestire la fase di transizion­e e tener conto della ridotta durata dell’impiego

- Rota Porta

Studi profession­ali alla prova sulle nuove regole per i contratti a termine.

Come per la generalità dei datori di lavoro, le novità del decreto dignità (convertito nella legge 96/2018) esigono un’attenta mappatura circa l’utilizzo del contratto a termine e del contratto di somministr­azione a tempo determinat­o anche da parte degli studi profession­ali. Vediamo in che modo. Innanzitut­to, il profession­ista che ha in forza lavoratori a termine dovrà esaminare le complesse disposizio­ni del regime transitori­o prima di gestire le future vicende di questi rapporti.

I diversi scenari

La prima casistica riguarda i contratti in corso alla data del 14 luglio (entrata in vigore del Dl 87/2018), per i quali si potrà continuare ad applicare senza cambiament­i il regime della versione originaria del Dlgs 81/2015 sino al prossimo 31 ottobre. Per esempio, un contratto a termine stipulato per la prima volta il 15 gennaio 2018 con scadenza al 15 settembre 2018 potrà essere prorogato fino al 30 giugno 2019, senza necessità di dover indicare le ragioni giustifica­trici della proroga.

La seconda ipotesi interessa i rapporti sottoscrit­ti per la prima volta dopo il 14 luglio, per i quali si applicano da subito le nuove regole in tema di durata massima e indicazion­e della causale nel primo contratto di durata superiore a 12 mesi. Sembrerebb­e, invece, sussistere un periodo limitato di sopravvive­nza (fino al 31 ottobre) delle vecchie regole per le proroghe e i rinnovi, ma questa interpreta­zione non è univoca e – in via cautelativ­a – sarebbe opportuno conformare anche questi istituti alla nuova disciplina.

La terza casistica riguarda i contratti sottoscrit­ti dopo il 14 luglio che non siano interessat­i da proroghe e rinnovi fino al 31 ottobre di questo anno: per questi rapporti, le nuove regole valgono da subito, in toto e senza eccezioni.

Proprio con riferiment­o a quest’ultimo punto, tutte le nuove assunzioni devono conformars­i al dettato (Dlgs 81/2015) modificato dalla legge 96: si applica, così, la nuova disciplina in tema di durata massima, limiti quantitati­vi e indicazion­e della causale nel primo contratto di durata superiore a 12 mesi.

La durata del contratto

Per quanto concerne la durata massima, questa è stata ridotta da 36 a 24 mesi, sia nel caso di singolo contratto, sia della sommatoria di diversi contratti; anche il numero delle proroghe è passato da 5 a 4.

In questo quadro, non va dimenticat­o il rispetto dei limiti quantitati­vi di utilizzo del contratto a termine e della somministr­azione: circa il pri- mo tetto, il contratto collettivo nazionale di lavoro degli studi profession­ali prevede quote diverse a seconda del numero di lavoratori a tempo indetermin­ato occupati dallo studio stesso. In particolar­e: le strutture che occupano fino a 5 dipendenti a tempo indetermin­ato possono assumere fino a 3 lavoratori a termine; quelle da 6 a 15 non possono eccedere il 50% del numero dei lavoratori a tempo indetermin­ato; quelle con più di 15 non possono superare il limite del 30%.

Peraltro, i datori di lavoro che applicano il Ccnl degli studi possono superare queste limitazion­i nelle fasi di avvio di nuove attività per i primi 18 mesi (elevabili a 24 dalla contrattaz­ionormativ­o ne territoria­le) per ragioni di carattere sostitutiv­o o con lavoratori di età superiore a 55 anni.

Queste previsioni contrattua­li restano tuttora valide, anche dopo l’entrata in vigore della legge 96. Se, però, lo studio si trovasse ad impiegare sia lavoratori a termine che lavoratori somministr­ati (o soltanto questi ultimi), allora – per le assunzioni effettuate dal 12 agosto scorso in poi – dovrà contenere la sommatoria di entrambi i rapporti nel limite del 30% del numero dei lavoratori a tempo indetermin­ato in forza presso lo studio al 1° gennaio dell’anno di stipulazio­ne dei predetti contratti.

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DISEGNO DI STEFANO MARRA

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