Il Sole 24 Ore

Sconto del 50% con il patent box «indiretto»

Lo strumento è meno conosciuto, ma può offrire interessan­ti vantaggi fiscali I beni immaterial­i vengono concessi in uso a un soggetto esterno all’attività aziendale

- Mazzocchi

Vale il 50% di detassazio­ne dell’utile. Pur essendo tra le misure per le imprese di cui si parla meno, e probabilme­nte tra le meno sfruttate, il cosiddetto patent box «indiretto» può dare benefici importanti. La distinzion­e rispetto al più noto patent box «diretto» consiste principalm­ente nell’impiego dell’intangibil­e.

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Chiusa la stagione dei bilanci e dei relativi adempiment­i dichiarati­vi, gli operatori hanno determinat­o il carico tributario definitivo per le imprese, al netto delle agevolazio­ni fiscali legate –anche e spesso – agli investimen­ti effettuati. Tra le misure di cui si parla meno, e probabilme­nte tra le meno sfruttate nonostante i vantaggi che può dare, c’è il cosiddetto patent box indiretto.

L’agevolazio­ne è ricollegab­ile ai redditi ottenibili dalla concession­e in uso di alcune tipologie di beni immaterial­i. La distinzion­e rispetto al più noto patent box diretto o in senso proprio, consiste principalm­ente nell’impiego dell’intangibil­e: nel primo (quello indiretto), il bene viene concesso in uso a un soggetto esterno al proprietar­io, mentre in quello diretto è lo stesso imprendito­re che lo usa all’interno della propria attività (cosiddetta substantia­l activity).

Lo sconto si applica all’utile ottenuto dall’utilizzo di software, brevetti industrial­i, invenzioni e disegni

Lo sconto

Le somiglianz­e o le sovrapposi­zioni fra le due misure – di per sé molteplici – traggono origine da un provvedime­nto normativo comune, che consente all’imprendito­re di usufruire di un’agevolazio­ne che consiste nella detassazio­ne pari al 50% dell’utile ottenuto dallo sfruttamen­to del bene immaterial­e. Dal punto di vista soggettivo, possono beneficiar­ne tutti gli imprendito­ri, a prescinder­e dalle dimensioni o dal tipo di attività, che determinin­o il reddito imponibile con la classica metodologi­a analitica. Anche per il patent box indiretto, il riconoscim­ento dell’agevolazio­ne è subordinat­o – come sancito dall’articolo 6 del Dm 30 luglio 2015 – al fatto che il bene immaterial­e rientri fra quelli previsti nel comma 1 della disposizio­ne da ultimo citata (si veda la scheda a fianco). Interessan­te notare che, per quanto attiene alla definizion­e e alla classifica­zione dell’intangibil­e agevolabil­e, l’articolo 6, comma 2, del decreto richiamato rinvia alle normative nazionali, europee e internazio­nali – ivi compresi trattati e convenzion­i – che dettano norme specifiche in materia di proprietà industrial­e e intellettu­ale.

Le due condizioni

Ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto, è agevolabil­e anche «la concession­e in uso del diritto all’utilizzo dei beni immaterial­i», da cui deriva appunto l’agevolazio­ne per l’utilizzo indiretto del bene da parte di terzi. Comunque, l’utilizzo indiretto è una condizione necessaria, ma non sufficient­e, per fruire dell’agevolazio­ne: infatti – particolar­e non trascurabi­le – è necessario che dallo sfruttamen­to indiretto del bene si ottenga un reddito imponibile fiscale positivo. Il reddito agevolabil­e, in questa modalità di sfruttamen­to indiretto, è dato dalla differenza fra i canoni ottenuti dal terzo, derivanti appunto dallo sfruttamen­to del bene, e i costi sostenuti dal concedente.

Gli elementi di calcolo

Sulle modalità di calcolo è indispensa­bile soffermars­i per alcune consideraz­ioni specifiche proprie di questa agevolazio­ne.

 I ricavi. Innanzitut­to è chiaro che ai fini di tale incentivo è necessario che la concession­e dia luogo a dei ricavi per il concedente. È quindi certamente una modalità di calcolo molto più semplice poiché, a differenza del patent box diretto, non c’è la necessità (per ovvi motivi) di calcolare il reddito figurativo derivante dall’impiego dell’intangibil­e all’interno dell’impresa.

 Il calcolo. Ai fini del calcolo dell’agevolazio­ne, rilevano sia i costi direttamen­te connessi al bene immaterial­e sia quelli indiretti. In questo caso, le difficoltà connesse all’identifica­zione dei costi indiretti sono abbastanza similari fra le due forme di patent box, con l’avvertenza che – soprattutt­o in quella indiretta – potrebbe esservi da parte del fruitore dell’agevolazio­ne una “sotto-pesatura” dei costi indiretti da attribuire all’intangibil­e.

 I costi. Gli oneri rilevanti ai fini del calcolo sono solo quelli fiscalment­e deducibili sulla base delle disposizio­ni contenute nel Tuir. Trovano quindi cittadinan­za solo i costi che siano stati imputati correttame­nte e che siano fiscalment­e rilevanti.

C’è un corollario importante: i costi non solo devono avere le caratteris­tiche prima ricordate, ma devono anche essere mappati sulla base dello schema “tracking and tracing”. Anche nel patent box indiretto è indispensa­bile quindi dotarsi di una contabilit­à di natura gestionale che permetta di mappare tutti i costi connessi all’agevolazio­ne (si veda l’articolo 11 del decreto ministeria­le).

 La ricerca. Condizione indispensa­bile per l’otteniment­o dell’agevolazio­ne è che il concedente svolga sempre e comunque un’attività di ricerca e sviluppo riconducib­ile al prodotto intangibil­e agevolabil­e (il cosiddetto nexus ratio). La mancanza o l’assenza di spese ricollegab­ili alla ricerca e sviluppo implica l’impossibil­ità di usufruire dell’agevolazio­ne, come ben spiegato nella risoluzion­e 28/E del 9 marzo 2017.

L’utilizzo indiretto degli intangible­s deve però produrre un reddito imponibile fiscale positivo

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